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Dott. Umberto Schiavo

Documento di Valutazione dei rischi – uso videoterminale

Documento di Valutazione dei rischi – uso videoterminale

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Le normative vigenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro impongono l’obbligo aziendale del Documento di Valutazione dei rischi, un rapporto estremamente importante nell’ambito della gestione e dell’organizzazione della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.

Il medico competente del lavoro, a seguito di un’analisi approfondita degli spazi aziendali, provvede alla compilazione per l’appunto del Documento di Valutazione dei rischi, un elenco dei rischi individuati all’interno degli ambienti lavorativi che fornisce le indicazioni relative alle misure di sicurezza necessarie a ridurre o a eliminare i rischi a cui i lavoratori sono esposti.[1]

 

Il lavoratore e i più frequenti rischi aziendali

Il Documento di Valutazione dei rischi è unico per ogni tipo di attività e può cambiare a seconda del contesto lavorativo. Il lavoratore può essere esposto a rischi di origine fisica, chimica e biologica o psicosociale, ciascuno capace di provocare disturbi, problemi o patologie correlate all’attività aziendale svolta:

 

  • Rumore;
  • Vibrazioni ;
  • Campi elettromagnetici;
  • Radiazioni ottiche artificiali;
  • Amianto;
  • Agenti cancerogeni e mutageni;
  • Movimentazione manuale dei carichi;
  • Movimentazione carichi leggeri ad alta frequenza;
  • Videoterminali;
  • Lavoro notturno;
  • Silice;
  • Radiazioni ionizzanti per lavoratori di categoria B.[2]

 

Il medico del lavoro mette in pratica tutte le competenze e le conoscenze necessarie a ridurre tali rischi e a evitare l’insorgenza di stati patologici più o meno definitivi nel lavoratore. Il Documento di Valutazione dei rischi permette al medico del lavoro di informare i lavoratori, sottoporli a visite mediche specifiche e interpretare al meglio i risultati dei test clinici e degli esami biologici effettuati durante la fase di sorveglianza sanitaria.

 

Uso del videoterminale: rischi e obblighi del datore di lavoro

Il lavoro che prevede l’uso di attrezzature munite di videoterminali rappresentano un rischio per la salute dei lavoratori, se non gestite secondo le disposizioni in materia. Il Decreto Legislativo 81/08 richiede al Datore di lavoro di organizzare e preparare i posti di lavoro in rispondenza alle norme emanate per ovviare ai rischi riscontrati in relazione a durata dell’esposizione, ergonomia del posto di lavoro e condizioni ambientali.

Si definisce videoterminalista quel lavoratore che utilizza un’attrezzatura munita di videoterminali in modo sistematico o abituale, per quasi venti ore settimanali.

Senza un adeguato disciplinamento, il lavoro al videoterminale può comportare diversi rischi e patologie annessi, quali:

  • Disturbi visivi – pesantezza, bruciore, arrossamento oculare e deficit della messa a fuoco;
  • Disturbi posturali – postura sbagliata, contrattura muscolare e spossatezza;
  • Disturbi psicologici – ansia, nervosismo, alterazione dell’umore e stress.[3]

 

Il Datore di lavoro deve collaborare con il medico competente del lavoro e il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione alla predisposizione delle misure necessarie non solo a rispettare le normative vigenti ma soprattutto a creare un ambiente di lavoro privo di rischi per chi lavora con i videoterminali:

  1. aggiornando il Documento di Valutazione dei rischi e sviluppando le misure di prevenzione e protezione necessarie;
  2. individuando i dipendenti dei lavoratori addetti ai videoterminali che rientrano nell’applicazione della normativa e verificando l’effettivo raggiungimento o superamento del limite settimanale di attività; [4]
  3. adattando immediatamente le postazioni alle disposizioni in materia, garantendo una buona definizione e una funzione orientabile dello schermo, uno spazio di lavoro che consente l’appoggio degli avanbracci durante l’uso della tastiera separata dallo schermo, un piano di lavoro stabile e adeguato a una postura corretta, un sedile stabile dotato di altezza e schienale regolabile, un ambiente di lavoro ben dimensionato, sufficientemente illuminato e privo di rumori perturbanti.[5]
  4. assicurando interruzioni di un quarto d’oraogni due ore tramite pausa o cambiamento di attività di lavoro, pratiche indispensabili per “staccare” e riposare la vista.

[1] Documento Valutazione Rischi, http://www.scuolasicurezza.it/wp/documento-valutazione-rischi/

[2] Compiti del medico competente- Visite Periodiche, http://www.testo-unico-sicurezza.com/compiti-medico-competente-visite-periodiche.html

[3] Rischi videoterminali – VDT, http://www.renatosalvalaggio.com/Corso%20RSPP%20-%202016%20parte2%20per%20slides.pdf

[4] Videoterminali: obblighi del datore di lavoro e attrezzature di lavoro, http://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/tipologie-di-rischio-C-5/videoterminali-C-47/videoterminali-obblighi-del-datore-di-lavoro-attrezzature-di-lavoro-AR-14456/

[5] Rischio lavoro al videoterminale – VDT, http://www.fe.infn.it/~evangelisti/Sicurezza/videoterminali.pdf

settimana europea sicurezza lavoro

Sicurezza sul lavoro: il maggior evento del 2016

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La settimana europea della sicurezza sul lavoro: a partire dal 19 ottobre

Comincia il 19 ottobre prossimo la Settimana Europea per la Sicurezza a Salute sul Lavoro: uno dei più importanti appuntamenti dell’anno per i medici competenti.

Torna anche quest’anno la Settimana Europea per la Sicurezza a Salute sul Lavoro: uno degli eventi annuali più importanti organizzati nella campagna Ambienti di lavoro sani e sicuri. L’evento ha l’obiettivo di fare il punto della situazione in ambito di sicurezza sul lavoro, e per farlo usa conferenze, esposizioni, proiezioni, eventi sui social network: ognuna delle varie iniziativa avrà lo scopo di sensibilizzare in merito all’importanza della salute e sicurezza del lavoro, fornendo informazioni essenziali ai medici competenti e agli altri addetti ai lavori.

Alla base della Settimana Europea per la Sicurezza a Salute sul Lavoro c’è l’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA), organizzazione creata con l’obiettivo di stimolare e coordinare il dibattito sulla varie declinazioni della sicurezza sul lavoro; altro obiettivo importante di EU-OSHA è quello di  evidenziare i rischi fisici e psicologici degli ambienti lavorativi, anche in relazione alle nuove tecnologie.

Tra le varie informazioni diffuse è degno di nota lo studio ESENER-2, secondo cui  il 76 % delle imprese nell’UE-28 porta avanti una politica di monitoraggio regolare e periodico dei rischi e quasi tutte considerano la valutazione del rischio un ottimo modo di gestire la sicurezza e la salute.

Allo stesso modo, lo studio rileva che il coinvolgimento dei lavoratori rispecchia la buona qualità del lavoro.

Cosa aspettarsi dal futuro della sicurezza sul lavoro e salute

La Settimana Europea per la Sicurezza a Salute sul Lavoro si compone, come abbiamo visto, di numerosi eventi riguardanti altrettante tematiche. Tra queste degne di nota sono il rischio psicosociale riguardante le ore di lavoro, gli aggiornamenti su bullismo e molestie, la valutazione dei rischi nelle piccole imprese ai rapporti tra i vari attori che si occupano di sicurezza e salute sul lavoro (SSL).

Su queste tematiche si concentra anche  la campagna “Ambienti di lavoro sani e sicuri 2016-2017”: questa iniziativa punta a  promuovere l’idea di lavoro sostenibile e l’invecchiamento in buona salute di tutti i lavoratori, con un occhio di riguardo per la prevenzione di problemi di salute nel corso dell’intera vita lavorativa, lo sviluppo di sistemi più efficienti per gestire la sicurezza e la salute sul lavoro e, in generale, lo scambio di informazioni tra enti e aziende coinvolte.

Sicurezza sul lavoro: necessità del cambiamento

L’edizione del 2016 della Settimana Europea per la Sicurezza a Salute sul Lavoro mette in evidenza il fenomeno per cui l’età media dei lavoratori europei si sta alzando e l’età pensionabile sta crescendo.

A maggior ragione si rende quindi necessaria una buona gestione della sicurezza sul lavoro, contribuendo concretamente a incrementare la produttività e l’efficienza e, soprattutto, a garantire una vita professionale sostenibile.

(Fonte: https://osha.europa.eu/it/about-eu-osha/press-room/european-week-safety-and-health-work-let%E2%80%99s-work-together-manage-stress )

Come si scrive il Piano Operativo di Sicurezza

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Come si redige il POS, piano operativo di sicurezza

Valutazione dei rischi in azienda e Piano Operativo di Sicurezza: una breve guida nella redazione del P.O.S. per il Datore di lavoro.

La definizione di Piano Operativo di Sicurezza si riferisce a quel documento il Datore di lavoro è tenuto a presentare durante la fase immediatamente precedente all’avvio dei lavori in un cantiere. Secondo quanto stabilito dal Testo Unico in materia di sicurezza a cui si fa riferimento nel Decreto Legislativo 81 del 2008, il Piano Operativo di Sicurezza deve contenere un prospetto dettagliato circa la Valutazione dei rischi.

Obiettivo finale del Piano Operativo di Sicurezza è mettere in chiaro quali siano le contromisure attivate sul posto di lavoro allo scopo di prevenire il verificarsi di incidenti e proteggere la salute dei lavoratori e di chi abita quotidianamente il cantiere.

È bene ricordare che tutte le varie imprese coinvolte nei lavori del cantiere devono poter esibire un Piano Operativo di Sicurezza: i responsabili della sicurezza incaricati dalle varie imprese coinvolte devono poter accedere in ogni momento a tutta la documentazione, che deve essere custodita all’interno del posto di lavoro..

 

Piano Operativo di sicurezza: contenuti richiesti dalla legge

Il Piano Operativo di Sicurezza deve obbligatoriamente riportare tutte le informazioni riguardanti la gestione delle misure di sicurezza e prevenzione sul posto di lavoro. All’interno del Piano Operativo di Sicurezza devono inoltre essere specificati i riferimenti alle varie mansioni svolte, alle attrezzature e ai macchinari utilizzati, alle procedure operative che vengono attuate su base quotidiana. Più ancora, il Piano Operativo di Sicurezza deve riportare un’analisi approfondita di ogni rischio presente sul posto di lavoro. Tale analisi deve ovviamente essere fatta tenendo conto delle peculiarità del posto di lavoro. Il Piano Operativo della Sicurezza deve includere le informazioni che seguono.

  • Dati necessari all’identificazione dell’impresa: identità del datore di lavoro, indirizzi e riferimenti telefonici della sede legale e degli uffici di cantiere.
  • Attività e singole lavorazioni svolte all’interno del cantiere, con riferimenti ai lavoratori autonomi subaffidatari.
  • Nominativi e riferimenti dei medici competenti coinvolti,  dei responsabili del servizio di prevenzione e protezione e dei responsabili di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori e del RSPP (rappresentante dei lavoratori per la sicurezza).
  • Nominativi e riferimenti del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere e elenco delle mansioni inerenti la sicurezza svolte in cantiere.
  • Descrizione dettagliata dell’attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni dei lavoratori.
  • Elenco di strutture fisse quali ponteggi, ponti su ruote a torre, delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere (con relativi certificati, dove richiesti).
  • Elenco di sostanze chimiche potenzialmente pericolose utilizzate nel cantiere con relative schede di sicurezza e metodo di stoccaggio.
  • Elenco dei DPI (dispositivi di protezione individuale) forniti ai lavoratori occupati in cantiere.

 

Pos e datore di lavoro

Il Piano Operativo di Sicurezza può essere visto come una risorsa utile per monitorare gli standard di sicurezza nei cantieri edili e ridurre il rischio di incidenti. Affinché sia effettivamente utile al datore di lavoro, il Piano Operativo di Sicurezza deve tuttavia essere redatto tenendo sempre presenti le peculiarità dell’ambiente di lavoro.

(Fonte: https://it.wikipedia.org/wiki/Piano_operativo_di_sicurezza)

Il passaggio dalla legge 626/94 al DLgs 81/08 sulla sicurezza sul lavoro

Legge 626 e DLgs 81/08: come cambia la sicurezza sul lavoro

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Il passaggio dalla legge 626/94 al DLgs 81/08 sulla sicurezza sul lavoro

Come cambia la normativa sulla sicurezza sul lavoro: panoramica su come cambia la legislazione dalla Legge 626 al Decreto Legislativo 81/08.

La normativa riguardante la sicurezza sul lavoro è andata incontro a cambiamenti importanti in particolare in due periodi: nel 1994, anno in cui entra in vigore la “celebre” Legge 626, e successivamente nel 2008, con il passaggio al D.Lgs. 81/08. In questo spazio vogliamo proporre un breve excursus su come la normativa sia cambiata e su quali siano, in particolare, i cambiamenti che riguardano il Datore di lavoro.

Lo scopo della Legge 626 fu quello di mettere l’Italia alla pari con gli altri paesi europei in materia di sicurezza sul lavoro. La Legge 626 ha introdotto elementi importanti, tra cui la figura dell’RSPP, la figura dell’RLS (il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza) e il Servizio di Prevenzione e Protezione. Altro cambiamento importante arrivato con la Legge 626 prevede che il datore di lavoro stesso sia responsabile della della sicurezza sul luogo di lavoro, mentre con la legislazione precedente, era “debitore della sicurezza nei posti di lavoro”. Allo stesso modo, con la Legge 626 diventa obbligatoria anche la redazione del Documento di Valutazione dei Rischi.

 

Legge 626 e cambiamenti successivi

La Legge 626 è rimasta in vigore per 13 anni. Nel 2007, a seguito dell’approvazione della delega 123, la Legge 626 è stata sostituita dal Decreto Legislativo 81. Questo passaggio ha risposto ad un bisogno di rinnovamento che si è tradotto nella creazione di un sistema di sanzioni per i trasgressori, di un’autorità riconosciuta e potente delegata all’ispezione e al mantenimento degli standard di sicurezza. Soprattutto, il Decreto Legislativo 81 ha portato ad una semplificazione della normativa tramite la creazione di un Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro che rimane valido ancora oggi (seppure con aggiornamenti successivi).

In merito all’apparato sanzionatorio, il principale cambiamento rispetto alla Legge 626 è la definizione delle modalità di punizione per mancanze e omissioni che possono portare all’infortunio del lavoratore, con l’inclusione di reati di lesioni colpose e omicidio colposo.

 

Decreto Legislativo 81 Del 2008

Nel 2008 entra in vigore il Decreto Legislativo 81, per mezzo dell’approvazione del Ministro del Lavoro e dei sindacati Cgil, Cisl e Uil. Di seguito riportiamo i cambiamenti più importanti rispetto alla precedente Legge 626.

  • introduzione di sanzioni penali in caso di trasgressione della normativa;
  • introduzione della figura dell’RLS, quale rappresentante dei lavoratori che può ispezionare gli impianti e visionare i documenti aziendali relativi alla sicurezza;
  • obbligo della compilazione del Documento di valutazione del rischio da parte del Datore di lavoro (obbligo non delegabile);
  • Introduzione dell’obbligo di responsabilità delle aziende appaltatrici verso le aziende subappaltanti;
  • sospensione delle attività fino alla messa in regola nei casi di aziende che non rispettino le indicazione del Testo Unico, aziende con un deficit di personale maggiore del 20% di lavoratori in nero, aziende con turni di lavoro maggiori di quelli consentiti dai Contratti Nazionali di categoria.

 

Fonte: http://www.normativa-sicurezza-sul-lavoro.it/dalla-626-al-81-08.html

datore di lavoro

Il Datore di lavoro: responsabilità in ottica di sicurezza

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Il datore di lavoro e gli Adempimenti sicurezza sul lavoro

Compiti e responsabilità del Datore di lavoro all’interno della Legislazione vigente in ambito i sicurezza: come agire nel rispetto dei regolamenti.

In ambito di sicurezza sul posto di lavoro, il ruolo del Datore di lavoro è uno di quelli più delicati. La normativa italiana riguardante le responsabilità del Datore di lavoro è stata, negli ultimi anni, soggetta a vari cambiamenti: oggi gli adempimenti per la sicurezza del Datore di lavoro vengono regolati con precisione all’interno dei Decreti Legislativi 81/08 e 106/2009.

Negli articoli di cui sopra si trattano nel dettaglio le misure di sicurezza necessarie a prevenire incidenti sul posto di lavoro e le procedure (diverse in base alle caratteristiche del contesto di lavoro) da adottare in caso di incidente. In ognuno di questi momenti, il Datore di lavoro è tra le figure centrali.

Nel Decreto Legislativo 81/08 si specifica che tra le responsabilità del Datore di lavoro c’è garantire la sicurezza: ovvero, in ogni momento, all’interno dell’ambiente lavorativo, deve essere assicurata l’integrità psicofisica dei lavoratori. Per fare ciò, il Datore di lavoro è tenuto a ridurre al minimo tutte le situazioni di rischio.

 

Datore di lavoro e sicurezza: supervisione di personale e attrezzature

Il Datore di lavoro non è il solo a dover farsi carico della responsabilità della sicurezza: la normativa prevede infatti che il Datore di lavoro possa assegnare alcune figure all’interno dell’organico aziendale a cui spetterà il compito di pianificare e gestire le varie misure di sicurezza. Più ancora, a costoro (e al Datore di lavoro) spetta la responsabilità di garantire in ogni momento il rispetto degli standard di sicurezza prescritti dalla legge.

All’interno dei compiti del Datore di lavoro e delle altre figure incaricate della sicurezza c’è l’organizzazione di attività di informazione e formazione dei lavoratori.

Tutte le persone che operano con regolarità sul posto di lavoro (in particolare i lavoratori appena assunti) devono essere informate circa i comportamenti da adottare, in particolare nel caso siano impiegati nell’utilizzo di attrezzature particolari.

Allo stesso modo, il Datore di lavoro deve supervisionare l’organizzazione della formazione alal sicurezza dei lavoratori, rispettando gli obblighi di Legge.

 

Decreto Legislativo 81 Del 2008 e sorveglianza sanitaria obbligatoria

Nel Decreto Legislativo 81/08 vengono riportate informazioni precise anche in merito ai vari scenari in cui viene richiesta la messa in atto della sorveglianza sanitaria e di tutte le procedure correlate.

È importante ricordare che in tutti i casi in cui il Datore di lavoro manchi di attivare la sorveglianza sanitaria, il Decreto Legislativo 81/08 prevede sanzioni a suo carico che possono variare dall’ammenda (da 1.500 € a 6.000 €) all’arresto da 2 a 4 mesi.

Il Datore di lavoro è tenuto ad attivare la sorveglianza sanitaria in tutti i seguenti casi:

  • quando uno o più dei lavoratori richieda l’attivazione di sorveglianza sanitaria e il medico del lavoro approva la richiesta;
  • quando la valutazione dei rischi fatta dal medico incaricato evidenza la necessità di sorveglianza sanitaria;
  • quando la sorveglianza sia prevista dal regolamento vigente in materia di sicurezza sul lavoro.

Fonte http://www.anfos.it/sicurezza/datore-di-lavoro/

Decreto legislativo 81 del 2008

Decreto legislativo 81 del 2008: cosa dice la normativa

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Il decreto legislativo 81 del 2008, testo unico sulla sicurezza sul lavoro

Medici competenti e sorveglianza sanitaria obbligatoria: la normativa prevista nel testo unico del Decreto Legislativo 81/08.

Il Decreto Legislativo 81 del 2008 fornisce tutte le indicazioni per il medico competente e il Datore di lavoro riguardanti la sorveglianza sanitaria obbligatoria e, più importante le  conseguenze giuridiche della mancata attivazione della sorveglianza sanitaria obbligatoria.

Ad oggi, infatti, le indicazioni fornite dal Decreto Legislativo 81 del 2008 sono spesso frutto di dubbi e incertezze presso i Datori di lavoro, che spesso portato a termina la procedura di valutazione dei rischi senza tuttavia procedere ad attivare la sorveglianza sanitaria, incorrendo in sanzioni giuridiche anche gravi.

 

Decreto legislativo 81 del 2008: le sanzioni

Nel caso che un Datore di lavoro manchi di nominare un responsabile della sorveglianza sanitaria, può incorrere in conseguenze penali quali ammenda (da 1500 a 6000 €) o arresto (da 2 a 4 mesi).

Risulta quindi evidente che l’obbligo di  sorveglianza sanitaria non può essere ignorato dal Datore di lavoro che ha effettuato una valutazione dei rischi nella quale sono presenti i suddetti rischi. Nel caso ci sia effettivamente il dubbio, Il Datore di lavoro deve rivedere il proprio documento di valutazione dei rischi e confrontarlo con quanto prescritto nel Decreto Legislativo 81 del 2008. Può essere utile in questi casi chiedere l’ausilio di un medico competente e coinvolgere eventualmente il lavoratore incaricato del ruolo di RSPP.

 

RSPP e decreto legislativo 81 del 2008

Il Decreto Legislativo 81 del 2008 fornisce importanti indicazioni anche in merito alla nomina di un medico competente preposto alla sorveglianza sanitaria. Il Testo unico stabilisce che il ruolo e i compiti del responsabile della sorveglianza sanitaria cambino in base alla tipologia e alla dimensione dell’azienda interessata.

Nelle imprese di dimensioni contenute, il Decreto Legislativo 81 del 2008 permette che il ruolo dell’RSPP sia coperto dallo stesso datore di lavoro. Nello specifico, ricadono in questa regola:

  • Industrie e imprese artigiane con meno di 30 dipendenti;
  • aziende agricole e/o zootecniche con meno di 10 dipendenti;
  • imprese ittiche con meno di 20 impiegati;
  • aziende di altre tipologie che abbiano in organico fino a un massimo di 20 dipendenti.

 

Per tutte le imprese non contemplate nella lista, il Decreto Legislativo 81 del 2008 permette che il ruolo dell’RSPP ricada su uno dei dipendenti dell’azienda. In alternativa il Datore di lavoro può decidere di affidare il compito ad un medico competente.

In ogni caso, affinché si rispetti quanto stabilito dal Decreto Legislativo 81 del 2008, è necessario che l’RSPP soddisfi dei requisiti di competenza: deve quindi aver frequentato uno corso di formazione specifico della durata di 16-48 ore (a seconda della tipologia di azienda) in cui si analizzano gli standard di sicurezza sui luoghi di lavoro.

(Fonte: http://www.quidsicurezza.it/legislazione/sorveglianza-sanitaria-nominare-medico-competente/#.V2RrjB8zrCI )

rspp datore di lavoro

RSPP datore di lavoro: indicazioni per sicurezza in azienda

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Quando RSPP è il datore di lavoro secondo il decreto 81/08

 

Normativa e regolamenti per il Datore di lavoro nel ruolo di RSPP: formazione e responsabilità del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

Tra i principali attore della sorveglianza sanitaria sul posto di lavoro c’è l’RSPP. In alcuni casi, definiti dalla Legge, il ruolo dell’RSPP può essere coperto dal datore di lavoro. Secondo quanto definito all’articolo 2 del Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro (D. Lgs. 81/08), l’RSPP è la “persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali […] designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi.” In sostanza, l’RSPP Datore di lavoro è la figura centrale della sorveglianza sanitaria sul luogo di lavoro: ad esso spettano le responsabilità di rilevare eventuali fattori di rischio e progettare eventuali misure di prevenzione.

 

RSPP Datore di lavoro: cosa prevede la normativa

Le responsabilità dell’RSPP cambiano in base alla tipologia e alla dimensione di azienda. Nel caso si tratti di aziende di dimensioni contenute, è pratica comune che la responsabilità della sorveglianza sanitaria ricada appunto sul Datore di lavoro. In particolare, si parla di RSPP Datore di lavoro nei seguenti casi.

  • Industrie e imprese artigiane con meno di 30 dipendenti;
  • aziende agricole e/o zootecniche con meno di 10 dipendenti;
  • imprese ittiche con meno di 20 impiegati;
  • aziende di altre tipologie che abbiano in organico fino a un massimo di 20 dipendenti.

 

Per tutti i contesti aziendali non inclusi nella lista, la sorveglianza sanitaria diventa responsabilità di un delegato dei dipendenti dell’azienda. In alternativa, il Datore di lavoro può stabilire di affidare il compito ad un medico competente.

 

Decreto 81/08: formazione per sorveglianza sanitaria

Il ruolo dell’RSPP può quindi essere coperto dal datore di lavoro, da un dipendente o dal medico del lavoro: in ogni caso, è necessario che il responsabile della sicurezza sul posto di lavoro soddisfi dei requisiti di competenza stabilita dal decreto 81/08. In particolare, l’RSPP Datore di lavoro o il dipendente incaricato devono aver frequentato uno specifico corso di formazione della durata di 16-48 ore (in base alla tipologia di azienda) in cui si forniscono informazioni sugli standard di sicurezza sul posto di lavoro.

 

In conclusione, l’RSPP Datore di lavoro, o il responsabile della sorveglianza sanitaria delegato, deve conoscere bene l’azienda e le attività quotidiane che vi vengono svolte, avendo così le idee chiare sui rischi contingenti. Altrettanto importanti sono formazione e aggiornamento: l’RSPP Datore di lavoro deve infatti essere sempre informato circa le normative in vigore e la sua preparazione deve essere certificata.

rischio movimentazione carichi

Rischio movimentazione carichi: definizioni e normative

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Valutazione del rischio da movimentazione manuale dei carichi

Rischio movimentazione carichi e Sorveglianza Sanitaria: quali sono gli strumenti e le responsabilità del medico competente all’interno dell’azienda?

All’interno delle aziende, in particolare in ambito edilizio, il rischio da movimentazione carichi è uno dei più diffusi: vogliamo quindi fornire un breve prontuario per i medici del lavoro che si confrontano con questa tipologia di rischio. La legislazione che regola il rischio da movimentazione carichi si trova  nel titolo VI del D.Lgs 81/08: in particolare, si fornisce la definizione di “Movimentazione Manuale”, ovvero ogni tipologia di attività che richieda il sollevamento di un peso, azioni di trascinamento, spinta o spostamento dai quali possano derivare disturbi e patologie a carico delle articolazioni e dei muscoli.

È importante ricordare che nella normativa non si parla solo di “sollevamento” ma anche di movimenti ripetitivi e continuati da cui possono nascere patologie tendinee e muscolari anche gravi.

 

Rischio Movimentazione carichi: le responsabilità del medico del lavoro

Per i medici del lavoro che operano in contesti in cui è presente il rischio di movimentazione carichi è imperativo contenere al massimo la fonte di rischio. Questo, tuttavia, non è sempre possibile: in questi casi, il medico del lavoro può tuttavia implementare misure di sicurezza e di prevenzione il cui scopo è ridurre gli sforzi richiesti ai lavoratori e le movimentazioni manuali. Questo obiettivo si può perseguire anche adottando attrezzature meccaniche quali paranchi, gru, carrelli e muletti.

Per quanto riguarda la valutazione del rischio da movimentazione carichi, il medico del lavoro può seguire diversi metodi, ognuno dei quali mira a ordinare in categorie le possibili operazioni a rischio assegnando ad ognuna dei valori numerici e stabilendo la definizione della soglia di rischio calcolato.

Rischio Movimentazione carichi: metodi di valutazione

Il metodo più utilizzato dai medici competenti che si confrontano con la valutazione del rischio da movimentazione carichi è il metodo NIOSH (da National Institute for Occupational Safety and Health, ente che ha sviluppato tale metodo). Il NIOSH ha il vantaggio di essere applicabile sia a compiti semplici che ad attività formate da più operazioni successive. Il metodo permette di assegnare un valore numerico di rischio tenendo come riferimento il carico massimo sollevabile in condizioni ottimali; a tale riferimento vengono applicate diverse caratteristiche peggiorative del movimento a seconda delle condizioni di lavoro. Le variabili del NIOSH includono inoltre età e genere del lavoratore coinvolto.

Oltre al NIOSH, un altro metodo usato per la valutazione del rischio da movimentazione carichi è il metodo OCRA (Occupational Repetitive Action). Tale metodo, non dissimile dal NIOSH, prevede l’implementazione di semplici check-list e la determinazione di un indice di rischio numerico, che confrontato a dei valori tabellari restituisce il piano di azione a cui il medico competente deve fare riferimento.

Rischio Movimentazione carichi: l’uso del saliscale

Tra le attrezzature che il medico del lavoro può richiedere per prevenire il rischio da movimentazione carichi c’è il saliscale. Questa attrezzatura permette la movimentazione di pesi in salita e discesa senza affaticare il lavoratore. L’utilizzo del salicale può essere richiesto dal medico competente qualora lo ritenga necessario per prevenire conseguenze correlate al rischio da movimentazione carichi. L’installazione del saliscale viene solitamente concordata con il Datore di lavoro.

 

decreto sicurezza sul lavoro

Decreto sicurezza sul lavoro: indicazioni sul Testo Unico

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Il decreto legislativo 81 del 2008, testo unico sulla sicurezza sul lavoro

Il medico competente e il decreto sicurezza sul lavoro: indicazioni e linee guida per il lavoro nel rispetto del Testo Unico.

Il Testo Unico di sicurezza stabilisce con precisione i termini in cui è necessario attivare la sorveglianza sanitaria: per il medico competente e i Datori di lavoro diventa essenziale avere le idee chiare circa la normativa vigente e, soprattutto, circa le conseguenze giuridiche di una mancata attivazione della stessa.

Ad oggi, quello della sorveglianza sanitaria obbligatoria è infatti una questione incerta per molti Datori di lavoro, in particolare risulta esserci incertezza circa la differenza tra valutazione dei rischi e sorveglianza sanitaria obbligatoria e circa la necessità o meno di quest’ultima.

Nel caso la sorveglianza sanitaria sia richiesta dalla legge ma non venga nominato un medico competente, la responsabilità ricade sul Datore di lavoro, con sanzioni che possono consistere in un’ammenda da 1500 a 6000 € o nell’arresto da 2 a 4 mesi.

Decreto sicurezza sul lavoro: quando è necessaria la sorveglianza sanitaria?

La nomina del medico del lavoro che sia responsabile delle procedure di sorveglianza sanitaria in azienda è regolata dal Decreto Legislativo 81/08. La sorveglianza sanitaria è obbligatoria in tutte le situazioni elencati di seguito:

  • quando uno o più dei lavoratori richiede espressamente l’attivazione di sorveglianza sanitaria e il medico del lavoro approva la richiesta;
  • quando la valutazione dei rischi fatta dal medico incaricato evidenza la necessità di sorveglianza sanitaria;
  • qualora la sorveglianza sia prevista dal regolamento vigente.

Parlando di regolamenti vigenti, la Legge prevede la sorveglianza sanitaria obbligatoria in tutti i contesti lavorativi in cui si manifestino i seguenti rischi:

  • agenti chimici, cancerogeni e mutageni
  • rischi biologici di varia natura
  • rischi correlati alla movimentazione manuale di carichi
  • attività al videoterminale per un tempo complessivo di almeno 20 ore settimanali (al netto di pause e interruzioni)
  • rischi correlati ad agenti fisici quali rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici, radiazioni ionizzanti, radiazioni ottiche artificiali
  • rischi da microclima
  • rischi correlati al settore sanitario
  • presenza di impianti elettrici ad alta tensione
  • attività lavorative in orario notturno
  • Presenza di lavoratori impiegati in mansioni che comportano rischi per la sicurezza, l’incolumità e la salute propria e di terzi.

Sicurezza sul lavoro

Per tutti i lavoratori che rientrano nelle procedure della sorveglianza sanitaria obbligatoria è obbligatoria la creazione (con conseguente aggiornamento) di una cartella sanitaria personale, alla quale copia devono avere accesso.

La cartella originale deve invece essere conservata dal Datore di lavoro all’interno dell’azienda, in un luogo accessibile e concordato con il medico competente: la responsabilità della gestione dei documenti relativi alla sorveglianza sanitaria obbligatoria spetta infatti al medico competente. Allo stesso modo, il medico competente ha la responsabilità di monitorare i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria tramite visita medica periodica con cadenza annuale (con frequenza maggiore qualora la normativa lo preveda o il medico competente lo ritenga necessario). All’interno del documento di valutazione dei rischi, il medico del lavoro deve riportare i risultati della visita medica, così da poterne fare uso nella pianificazione delle misure di prevenzione.

 

Medico del lavoro Vs fumi esausti da motori a gasolio

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Il medico del lavoro e i fumi esausti: come tutelare chi lavora con motori a gasolio

I rischi legati ai fumi esausti dei motori diesel sono ben conosciuti dal medico del lavoro. Sono inoltre tra i rischi più diffusi: sono molte le professioni e le mansioni che richiedono al lavoratore di stare a contatto con fumi esausti, anche per ore consecutive. È quindi importante che il medico del lavoro conosca nel dettaglio la normativa e i pericoli che ne derivano.

 

Come riportato da uno studio dell’International Agency for Research on Cancer, il primo rischio legato al contatto continuato con i fumi esausti di motore a gasolio, con cui il medico del lavoro deve quindi confrontarsi, è l’elevata possibilità di contrarre forme di tumore.

I motori a gasolio sono purtroppo ancora utilizzati quotidianamente in numerosi contesti aziendali. Le aziende attive nel settore dei trasporti, le imprese edili, le industrie minerarie sono tutte realtà lavorative in cui il medico del lavoro deve prevenire ogni giorno i rischi derivanti da fumi esausti.

 

Il medico del lavoro e i fumi esausti: la diffusione dei motori a gasolio

Un altro fattore importante con cui deve confrontarsi il medico del lavoro è la diffusione di motori a gasolio anche all’esterno dai contesti prettamente aziendali. Fino a qualche anno fa si contavano in Italia ben 45 milioni di veicoli alimentati a diesel: oltre a considerare i fumi esausti provenienti dalle attrezzature dell’azienda, il medico del lavoro deve quindi considerare anche il contesto in cui il lavoratore opera.

Il medico del lavoro deve infine tenere conto dell’evoluzione tecnologica dei motori diesel: al cambiare della tecnologia cambiano anche i rischi per i lavoratori che ne fanno uso.

 

Il medico del lavoro e i fumi esausti: la valutazione del rischio

Una volta stabilita la portata e la diffusione del rischio legato ai fumi esausti, il medico del lavoro deve stabilire con precisione quali sono i lavoratori effettivamente a rischio all’interno dell’organico aziendale e come questo rischio vada inquadrato.

 

Come spesso accade il medico del lavoro inizia la valutazione del rischio con un’analisi dell’ambiente di lavoro e in particolare di alcuni fattori di natura tecnica: rileva lo stato di manutenzione dei motori diesel in uso, la frequenza di utilizzo e le peculiarità del carburante utilizzato. Importanti sono altresì il punto di emissione (ovvero dove il motore a gasolio viene collocato), le dimensioni ed il grado di confinamento dell’ambiente di lavoro e l’efficienza del sistema di ricambio dell’aria.

 

Il medico del lavoro e i fumi esausti: le grandi aziende

In ambito industriale, l’importanza della sicurezza e la prevenzione dei danni alla salute derivanti da fumi esausti sono tematiche all’ordine del giorno. Spesso in questi contesti il medico del lavoro viene messo nelle condizioni di stabilire programmi di prevenzione e formazione mirati  allo sviluppo di misure di sicurezza efficaci.

 

Anche nelle aziende più attente alla sicurezza si presentano tuttavia a confrontarsi con delle questioni trasversali e condivise: ad esempio, il medico del lavoro deve confrontarsi con i problemi derivati dall’esposizione del lavoratore a più ambienti di rischio e con le differenze di età, sesso e condizione patologiche pre-esistenti tra i lavoratori.