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Sorveglianza sanitaria ex esposti amianto

Sorveglianza sanitaria ex esposti amianto

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La medicina del lavoro si occupa della prevenzione, della diagnosi e della cura delle malattie professionali correlate a particolari mansioni aziendali o all’esposizione dei lavoratori a taluni agenti dannosi.

Le normative vigenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro disciplinano gli interessi della medicina del lavoro, demandando il compito di identificare i sintomi al medico competente del lavoro.

 

Attività del medico competente del lavoro

Il medico del lavoro possiede tutte le competenze utili per valutare i rischi aziendali e interpretare al meglio i sintomi legati all’esposizione prolungata del lavoratore ad agenti ritenuti pericolosi per la salute o allo svolgimento di particolari funzioni aziendali. La specializzazione in Medicina del lavoro o materie affini e la preparazione in materia di normative vigenti e regolamenti permettono al medico competente di sviluppare un’attività di prevenzione e protezione aziendale.

Il medico del lavoro, mediante un iniziale sopralluogo degli ambienti lavorativi, redige un Rapporto di Valutazione dei rischi ovvero un documento in grado di evidenziare i rischi aziendali presenti e aprire la via per operare concretamente in termini di prevenzione e sicurezza.

L’individuazione dei rischi aziendali rappresenta un valido aiuto durante la fase di sorveglianza sanitaria: il medico del lavoro potrà svolgere le visite mediche e i test clinici previsti per valutare lo stato di salute dei lavoratori maggiormente esposti a materiali o agenti dannosi, interpretando al meglio i risultati medici ottenuti e sviluppando un’attività di tutela di quei lavoratori la cui salute risulta compromessa.

Il lavoratore può essere esposto a rischi di origine fisica, chimica e biologica  e a fattori di rischio psicosociali quali:

  • Rumore;
  • Vibrazioni ;
  • Campi elettromagnetici;
  • Radiazioni ottiche artificiali;
  • Amianto;
  • Agenti cancerogeni e mutageni;
  • Movimentazione manuale dei carichi;
  • Movimentazione carichi leggeri ad alta frequenza;
  • Videoterminali;
  • Lavoro notturno;
  • Silice;
  • Radiazioni ionizzanti per lavoratori di categoria B.[1]

 

Sostanze e agenti dannosi per il lavoratore: amianto e asbesto

Si è discusso piuttosto a lungo sulla reale minaccia di un gruppo di silicati idrati di magnesio, ferro ed altri elementi, tra cui l’amianto. In particolare, l’amianto possiede una struttura cristallina ad abito fibroso che tende a suddividersi longitudinalmente in filamenti sempre più sottili, fino a diventare invisibili. Le particelle si disperdono nell’ambiente e vengono inalate dall’organismo, aumentando la possibilità dei soggetti di sviluppare neoplasie e di contrarre malattie come mesotelioma pleurico, asbestosi, carcinoma polmonare, lesioni cutanee e simili.

Il nemico silente ha imposto l’utilizzo di una specie di “protocollo” durante la sorveglianza sanitaria sui lavoratori esposti all’amianto.

Anche in questo caso, le visite mediche aziendali sono lo strumento con cui il medico del lavoro stabilisce le condizioni psicofisiche del lavoratori esposti ad amianto, interpretando al meglio una vasta gamma di sintomi correlati come:

  • Dispnea da sforzo;
  • Tosse frequente e secca;
  • Dolore toracico;
  • Cianosi.

 

In termini di sorveglianza sanitaria e amianto, il medico del lavoro deve operare sul lavoratore una anamnesi individuale, un esame clinico generale, test particolari al torace ed controlli circa la funzione respiratoria. In base alle proprie conoscenze settoriali e allo stato di salute del lavoratore, il medico del lavoro può valutare l’opportunità di svolgere ulteriori esami quali citologia dell’espettorato, esame radiografico del torace o tomodensitometria (TAC). [2]

In questo senso, i lavoratori esposti ad amianto devono subire periodicamente una sorveglianza sanitaria finalizzata a stabilire possibili sistemi precauzionali (salvo particolari indicazioni è fissata a una volta ogni tre anni).

Studi scientifici sostengono che nei prossimi anni vi sarà un forte incremento delle malattie correlate alle molecole dell’amianto. La sorveglianza sanitaria può consentire una diagnosi precoce dell’insorgenza di tali malattie. Un progetto dell’INAIL, avviato a settembre 2014, prevede addirittura la creazione di un registro regionale dei lavoratori ex sposti all’amianto e la realizzazione di una specie di “nuova sorveglianza sanitaria” ovvero un biorepository per la conservazione di campioni biologi utili per la ricerca, conseguendo così a lungo termine l’obiettivo di istituire un moderno presidio per la salute dei lavoratori ex-esposti ad amianto.[3]

 

[1] Compiti del medico competente- Visite Periodiche, http://www.testo-unico-sicurezza.com/compiti-medico-competente-visite-periodiche.html

[2] Sorveglianza sanitaria e compiti del Medico Competente, http://www.ausl.mo.it/dsp/spsal/amianto/Roccatto-amianto_compiti_del_medico_competente_09.pdf

[3] Sorveglianza sanitaria sugli ex-esposti ad amianto, https://www.inail.it/cs/internet/istituto/progetti/abruzzo_sorveglianza-sanitaria-sugli-ex-esposti-ad-amianto.html

Sorveglianza sanitaria e lavoro notturno

Sorveglianza sanitaria e lavoro notturno

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Il Decreto Legislativo 81/2008 e tutte le normative vigenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro obbligano il datore di lavoro a nominare un medico competente in grado di adottare le misure necessarie a tutelare tutti i lavoratori dai rischi professionali e le specifiche previsioni a tutela di particolari condizioni come il lavoro notturno. In questo senso, il d.lgs 81/2008 demanda tale funzione al medico del lavoro e alla sorveglianza sanitaria.

Cos’è la sorveglianza sanitaria

La sorveglianza sanitaria consiste nel compimento di visite mediche, test clinici ed esami integrativi diretti a stabilire lo stato di salute del lavoratore in relazione ai rischi dell’attività aziendale e nell’attestazione dell’idoneità fisica e psichica del candidato a svolgere una specifica mansione (idoneità parziale; idoneità temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni; eccetera). La sorveglianza sanitaria si sviluppa in:

  • Visita medica preventiva – stabilisce preventivamente le condizioni psicofisiche del lavoratore che si appresta a svolgere una determinata mansione e ne valuta l’idoneità.
  • Visita medica periodica – controlla lo stato di salute del lavoratore in virtù delle precedenti condizioni e dell’attività svolta, e stabilisce l’idoneità a continuare a svolgerla.
  • Visita medica per cambio mansione – verifica l’idoneità del candidato alla nuova attività a cui viene assegnato.
  • Visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per malattia (durata superiore ai 60 giorni continuativi)  – la fase di sorveglianza sanitaria verifica l’idoneità psicofisica per tornare a svolgere la normale attività aziendale.
  • Visita medica a richiesta del lavoratore – viene effettuata al di fuori delle visite preventive e periodiche, quando le condizioni di salute del dipendente mostrano un peggioramento legato all’attività svolta.[1]

 

Quando è obbligatoria la sorveglianza sanitaria

La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente nei casi previsti dalla normativa vigente e dalle indicazioni fornite dalla Commissione Consultiva Permanente per la Salute e Sicurezza sul Lavoro.

La sorveglianza sanitaria è prevista nei casi di:

  • movimentazione manuale di carichi e movimenti ripetuti degli arti superiori (ove la valutazione dei rischi abbia evidenziato un rischio effettivo);
  • uso di videoterminali (ove la valutazione dei rischi abbia evidenziato l’utilizzo del videoterminale complessiva settimanale di 20 ore);
  • esposizione ad agenti fisici (rumore, ultrasuoni, vibrazioni meccaniche, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche, microclima, atmosfere iperbariche e altro);
  • sostanze pericolose chimiche, cancerogene, mutagene e sensibilizzanti;
  • agenti biologici. [2]

Solo dopo aver individuato i rischi presenti nei luoghi di lavoro, il medico competente del lavoro affronta la fase di sorveglianza sanitaria ovvero il momento in cui accerta lo stato di salute e le condizioni psicofisiche del lavoratore in relazione all’attività svolta e ai rischi di natura chimica (sostanze, preparati chimici), fisica (rumore, vibrazioni, radiazioni, campi elettromagnetici) e biologica precedentemente individuati.

Secondo le norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, la sorveglianza sanitaria è prevista per tutti i lavoratori e i soggetti che svolgono la loro attività all’interno della realtà aziendale:

  • lavoratori con qualsiasi forma contrattuale,
  • soci lavoratori,
  • associati in partecipazioni,
  • tirocinanti e stagisti.[3]

 

“Campi d’azione” della sorveglianza sanitaria

Forte delle competenze in materia di Medicina del lavoro e della legislazione vigente, il medico competente del lavoro supervisiona i rischi e i problemi dell’azienda e li rapporta a ogni mansione aziendale, snellendo la fase di sorveglianza sanitaria: ogni test viene interpretato alla luce dei rischi effettivi a cui il singolo lavoratore viene esposto durante le ore di lavoro. Le visite mediche o qualunque altro controllo sanitario incluso nella fase di sorveglianza sanitaria non possono prevedere:

  • test di gravidanza;
  • test di sieropositività per HIV (Legge 135 del 05.06.1990, art. 6);
  • possesso di particolari requisiti non correlati ai rischi cui il lavoratore può essere esposto.[4]

L’ordinamento in materia prevede invece la verifica di assenza di condizioni di dipendenza dall’alcol o da droghe tramite visite e test, soprattutto se si tratta di lavoratori che operano in altezza o guidano mezzi aziendali.[5]

 

Sorveglianza sanitaria e lavoro notturno

Esistono altre normative non abrogate o successive al Decreto Legislativo 81/08 come il Decreto Legislativo 66/2003 (“Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro”), una disposizione che sancisce l’obbligo di sottoporre a sorveglianza sanitaria tutti i lavoratori adibiti al lavoro notturno ovvero tutti quei lavoratori che svolgono la propria attività lavorativa anche in orario notturno.

In questo senso è doveroso precisare che:

  • il periodo notturno consiste in un periodo di almeno 7 ore consecutive comprendenti l’intervallo tra la mezzanotte e le 5 del mattino;
  • il lavoratore notturno svolge almeno 3 ore del suo tempo normale del lavoro giornaliero durante il periodo notturno in modo abituale o lavora almeno 3 ore per un minimo di 80 giorni lavorativi all’anno durante il periodo notturno.[6]

La fase di sorveglianza sanitaria ha la funzione di verificare che il lavoratore sia idoneo a poter svolgere le prestazioni di lavoro notturno (nel caso di inidoneità al lavoro notturno, il lavoratore deve essere adibito al lavoro diurno). [7]

I lavoratori notturni sono sottoposti a una maggiore usura delle capacità psicofisiche e a criticità maggiori, come:

  1. Patologie professionali a breve termine quali disturbi del sonno, fatica, infortuni e simili.
  2. Patologie professionali a lungo termine quali problemi all’apparato gastrointestinale (es. ulcera e pancreatite cronica), effetti sull’apparato cardiovascolare (es. ipertensione grave), conseguenze sulla sfera psicoaffettiva e così via.[8]

Il medico del lavoro valuta con visite mediche periodiche a scadenza biennale che il lavoratore possa continuare a svolgere il lavoro notturno e che non siano insorti impedimenti allo svolgimento dello stesso.

In generale, dopo aver consultato le rappresentanze sindacali aziendali o le organizzazioni territoriali dei lavoratori, il datore di lavoro può richiedere a tutti i lavoratori di prestare il lavoro notturno, salvo alcune eccezioni:

  • le donne in stato di gravidanza e fino al compimento di un anno di età del bambino;
  • i minori;
  • l’accertamento dell’inidoneità attraverso le strutture competenti. [9]

Il Decreto Legislativo 66/2003 stabilisce che il datore di lavoro provveda alla valutazione dello stato di salute dei lavoratori notturni (medico del lavoro e sorveglianza sanitaria): la violazione delle direttive e degli obblighi di controllo preventivo e periodico è punita con sanzioni penali o monetarie.[10]

[1] Visita medica e lavoro notturno, www.studiocassone.it/news/visita-medica-e-lavoro-notturno

[2] Quando è obbligatorio nominare il Medico Competente?, http://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/ruoli-figure-C-7/medico-competente-C-77/quando-obbligatorio-nominare-il-medico-competente-AR-13858/

[3] La sorveglianza sanitaria in materia di salute e igiene del lavoro, http://www.informaimpresa.it/item/la-sorveglianza-sanitaria-in-materia-di-salute-e-igiene-del-lavoro

[4] Linee guida per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori, http://www.vegaengineering.com/mlist/uploaded/Reg.Lazio_LineeGuida_sorveglianza_sanitaria.pdf

[5] Visite mediche, quando eseguirle, http://www.sistemi-integrati.net/articoli/visite-mediche-quando-eseguirle_ID_68_IDa_726.htm

[6] Lavoro notturno, http://www.aslcn2.it/media/2013/07/Lavoro-notturno.pdf

[7] Prevenzione dei rischi del lavoro notturno, http://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/altro-C-8/prevenzione-dei-rischi-del-lavoro-notturno-AR-4577/

[8] Linee guida per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori, http://www.vegaengineering.com/mlist/uploaded/Reg.Lazio_LineeGuida_sorveglianza_sanitaria.pdf

[9] Lavoro notturno: obblighi e sanzioni per il datore di lavoro, http://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2014/08/22/lavoro-notturno-obblighi-e-sanzioni-per-il-datore-di-lavoro

[10] La sorveglianza sanitaria in materia di salute e igiene del lavoro, http://www.informaimpresa.it/item/la-sorveglianza-sanitaria-in-materia-di-salute-e-igiene-del-lavoro

Medico del Lavoro Padova

Hotel: Documento di Valutazione dei Rischi

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Hotel: Documento di Valutazione dei Rischi

Il Decreto Legislativo 81/08 e ancor prima la Legge 626 del 1994 impone l’elaborazione del Documento di Valutazione Rischi, uno dei vincoli in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro a cui sono legate le imprese.

Il Documento di Valutazione dei Rischi è una relazione obbligatoria che attesta l’individuazione di tutti i rischi presenti in un ambiente di lavoro ed evidenzia le misure di sicurezza da attuare per prevenire e controllare la salute e sicurezza dei lavoratori (mansioni che provocano danni alla salute, malattie professionali, infortuni e simili).

 

Quando è obbligatorio il Documento di Valutazione dei Rischi

Il Documento di Valutazione dei Rischi è obbligatorio per tutte quelle attività con soci lavoratori o dipendenti subordinati con qualsiasi forma contrattuale. Le nuovi disposizioni del Testo unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (articolo 29, comma 5 del Decreto legislativo 81 del 2008) infatti impongono tale obbligo anche per quelle aziende che contano meno di 10 lavoratori (compresi titolari e soci) e che non svolgono le attività previste dalle normative: diversamente da quanto previsto in precedenza (autocertificazione della Valutazione dei Rischi idonea e aggiornata), oggi vi è l’obbligo di effettuare tale valutazione anche per aziende di piccole dimensioni.[1]

Secondo le normative vigenti in materia, il datore di lavoro è obbligato a nominare una figura professionale che si assuma l’onere di prevenire e salvaguardare la salute dei lavori dipendenti nei casi di:

  • movimentazione manuale di carichi e movimenti ripetuti degli arti superiori;
  • uso di videoterminali;
  • esposizione ad agenti fisici;
  • sostanze pericolose chimiche, cancerogene e sensibilizzanti;
  • agenti biologici. [2]

 

A quel punto, dopo un sopralluogo degli ambienti lavorativi, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione o il medico competente del lavoro redige un Documento di Valutazione dei Rischi in cui presenta una valutazione tecnica dei luoghi di lavoro e dei rischi correlati, una relazione importante per mettere in piedi un piano di prevenzione adatto e per interpretare al meglio la fase di sorveglianza sanitaria.

È importante che il Documento di Valutazione dei Rischi venga realizzato secondo le procedure standardizzate entro 90 giorni dall’inizio di ciascuna realtà in cui operi almeno un lavoratore, a prescindere da tipo di contratto e compenso. [3]

 

Documento di valutazione dei rischi negli hotel

Quando si parla di hotel, alberghi e strutture ricettive in relazione all’argomento “salute e sicurezza” si tende a far riferimento ai soli ospiti. Gli hotel e le strutture ricettive sono luoghi di lavoro come altri, spazi in cui le condizioni di lavoro e la mancata informazione e formazione dei lavoratori possono provocare diversi incidenti e infortuni e numerose malattie professionali.

I lavoratori che operano all’interno di hotel, alberghi e strutture ricettive si dividono principalmente nelle seguenti categorie:

  1. Addetti al ricevimento e accoglienza (es. receptionist, guardiani e facchini);
  2. Addetti alla ristorazione (es. chef, baristi e personale di sala);
  3. Addetti alle pulizie (es. operatori preposti alla pulizia degli spazi e al rifacimento delle stanze);
  4. Personale d’ufficio (es. segretari, amministrativi e contabili).

 

I dipendenti che lavorano in hotel e alberghi sono esposti a numerosi rischi legati alle diverse mansioni, un rapporto che il Documento di Valutazione dei Rischi deve sottolineare:

  1. Addetti al ricevimento e accoglienza: rischio di aggressione durante il lavoro notturno, rischio di stress correlato, rischio di movimentazione manuale dei carichi e altro.
  2. Addetti alla ristorazione: rischi relativi a preparazione e somministrazione di generi alimentari come tagli o scottature e altro.
  3. Addetti alle pulizie: rischio chimico dovuto all’utilizzo di particolari macchinari, rischio di ustione dovuto all’uso di detergenti e igienizzanti, rischio di caduta e simili.
  4. Personale d’ufficio: problemi legati al mantenimento di talune posture, rischi relativi all’utilizzo prolungato di videoterminali e simili.[4]

 

Le classi di rischio rilevate per alberghi e hotel impongono una scrupolosa analisi dei luoghi di lavoro, una corretta redazione del Documento di Valutazione dei Rischi e un’attenta individuazione delle misure protettive e preventive più adeguate. In questa direzione, non bisogna mai sottovalutare i rischi tipici di tali attività. La “Legionella”, il batterio principalmente associato alla presenza di acqua, è uno dei rischi più diffusi nelle strutture ricettive come hotel e alberghi: il Documento di Valutazione dei Rischi deve contenere anche questo tipo di rischio biologico e individuale.

Le normative vigenti puniscono la mancata attenzione rispetto al problema “Legionella” e la sua esclusione dal Documento di Valutazione dei Rischi, perseguendo i responsabili della struttura ricettiva con sanzioni molto gravi.[5]

 

Validità del Documento di Valutazione dei Rischi

Le normative vigenti sentenziano una revisione e un aggiornamento costante del Documento di Valutazione dei Rischi, ma non ne determinano validità, scadenza o rinnovo: l’unica specifica rispetto alla regolarità e al termine del Rapporto di Valutazione dei Rischi è legata alle modifiche dell’organizzazione generale dell’attività. [6] Una volta compilato e firmato dai responsabili,  il Documento di valutazione dei rischi deve essere custodito presso l’unità produttiva alla quale si riferisce e deve essere di facile accesso ai lavoratori e alle autorità competenti.

[1] Sicurezza, dal primo giugno valutazione dei rischi d’obbligo anche nelle aziende più piccole, http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2013-05-16/valutazione-rischi-studi-214713.shtml?uuid=AbV4WUwH&refresh_ce=1

[2] Quando è obbligatorio nominare il Medico Competente?, http://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/ruoli-figure-C-7/medico-competente-C-77/quando-obbligatorio-nominare-il-medico-competente-AR-13858/

[3] Sicurezza sul Lavoro e Dvr: adempimenti e sanzioni, http://powertobusiness.it/index.php/novita-di-settore/33-sicurezza-sul-lavoro-e-dvr-adempimenti-e-sanzioni

[4] Settore Alberghiero: rischi per la sicurezza dei lavoratori, prevenzione incendi e formazione, http://www.anfos.it/sicurezza/alberghi/

[5] Obblighi e sanzioni in tema di “ Legionella”, http://www.tqsi.it/pdf/Obblighi_e_Sanzioni_in_tema_di_Legionella-Expo-2015.pdf

[6] DVR – Documento Valutazione Rischi, http://www.tuttocauzioni.it/certificazioni-per-imprese/dvr-documento-valutazione-rischi/

settimana europea sicurezza lavoro

Sicurezza sul lavoro: il maggior evento del 2016

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La settimana europea della sicurezza sul lavoro: a partire dal 19 ottobre

Comincia il 19 ottobre prossimo la Settimana Europea per la Sicurezza a Salute sul Lavoro: uno dei più importanti appuntamenti dell’anno per i medici competenti.

Torna anche quest’anno la Settimana Europea per la Sicurezza a Salute sul Lavoro: uno degli eventi annuali più importanti organizzati nella campagna Ambienti di lavoro sani e sicuri. L’evento ha l’obiettivo di fare il punto della situazione in ambito di sicurezza sul lavoro, e per farlo usa conferenze, esposizioni, proiezioni, eventi sui social network: ognuna delle varie iniziativa avrà lo scopo di sensibilizzare in merito all’importanza della salute e sicurezza del lavoro, fornendo informazioni essenziali ai medici competenti e agli altri addetti ai lavori.

Alla base della Settimana Europea per la Sicurezza a Salute sul Lavoro c’è l’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA), organizzazione creata con l’obiettivo di stimolare e coordinare il dibattito sulla varie declinazioni della sicurezza sul lavoro; altro obiettivo importante di EU-OSHA è quello di  evidenziare i rischi fisici e psicologici degli ambienti lavorativi, anche in relazione alle nuove tecnologie.

Tra le varie informazioni diffuse è degno di nota lo studio ESENER-2, secondo cui  il 76 % delle imprese nell’UE-28 porta avanti una politica di monitoraggio regolare e periodico dei rischi e quasi tutte considerano la valutazione del rischio un ottimo modo di gestire la sicurezza e la salute.

Allo stesso modo, lo studio rileva che il coinvolgimento dei lavoratori rispecchia la buona qualità del lavoro.

Cosa aspettarsi dal futuro della sicurezza sul lavoro e salute

La Settimana Europea per la Sicurezza a Salute sul Lavoro si compone, come abbiamo visto, di numerosi eventi riguardanti altrettante tematiche. Tra queste degne di nota sono il rischio psicosociale riguardante le ore di lavoro, gli aggiornamenti su bullismo e molestie, la valutazione dei rischi nelle piccole imprese ai rapporti tra i vari attori che si occupano di sicurezza e salute sul lavoro (SSL).

Su queste tematiche si concentra anche  la campagna “Ambienti di lavoro sani e sicuri 2016-2017”: questa iniziativa punta a  promuovere l’idea di lavoro sostenibile e l’invecchiamento in buona salute di tutti i lavoratori, con un occhio di riguardo per la prevenzione di problemi di salute nel corso dell’intera vita lavorativa, lo sviluppo di sistemi più efficienti per gestire la sicurezza e la salute sul lavoro e, in generale, lo scambio di informazioni tra enti e aziende coinvolte.

Sicurezza sul lavoro: necessità del cambiamento

L’edizione del 2016 della Settimana Europea per la Sicurezza a Salute sul Lavoro mette in evidenza il fenomeno per cui l’età media dei lavoratori europei si sta alzando e l’età pensionabile sta crescendo.

A maggior ragione si rende quindi necessaria una buona gestione della sicurezza sul lavoro, contribuendo concretamente a incrementare la produttività e l’efficienza e, soprattutto, a garantire una vita professionale sostenibile.

(Fonte: https://osha.europa.eu/it/about-eu-osha/press-room/european-week-safety-and-health-work-let%E2%80%99s-work-together-manage-stress )

Come si scrive il Piano Operativo di Sicurezza

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Come si redige il POS, piano operativo di sicurezza

Valutazione dei rischi in azienda e Piano Operativo di Sicurezza: una breve guida nella redazione del P.O.S. per il Datore di lavoro.

La definizione di Piano Operativo di Sicurezza si riferisce a quel documento il Datore di lavoro è tenuto a presentare durante la fase immediatamente precedente all’avvio dei lavori in un cantiere. Secondo quanto stabilito dal Testo Unico in materia di sicurezza a cui si fa riferimento nel Decreto Legislativo 81 del 2008, il Piano Operativo di Sicurezza deve contenere un prospetto dettagliato circa la Valutazione dei rischi.

Obiettivo finale del Piano Operativo di Sicurezza è mettere in chiaro quali siano le contromisure attivate sul posto di lavoro allo scopo di prevenire il verificarsi di incidenti e proteggere la salute dei lavoratori e di chi abita quotidianamente il cantiere.

È bene ricordare che tutte le varie imprese coinvolte nei lavori del cantiere devono poter esibire un Piano Operativo di Sicurezza: i responsabili della sicurezza incaricati dalle varie imprese coinvolte devono poter accedere in ogni momento a tutta la documentazione, che deve essere custodita all’interno del posto di lavoro..

 

Piano Operativo di sicurezza: contenuti richiesti dalla legge

Il Piano Operativo di Sicurezza deve obbligatoriamente riportare tutte le informazioni riguardanti la gestione delle misure di sicurezza e prevenzione sul posto di lavoro. All’interno del Piano Operativo di Sicurezza devono inoltre essere specificati i riferimenti alle varie mansioni svolte, alle attrezzature e ai macchinari utilizzati, alle procedure operative che vengono attuate su base quotidiana. Più ancora, il Piano Operativo di Sicurezza deve riportare un’analisi approfondita di ogni rischio presente sul posto di lavoro. Tale analisi deve ovviamente essere fatta tenendo conto delle peculiarità del posto di lavoro. Il Piano Operativo della Sicurezza deve includere le informazioni che seguono.

  • Dati necessari all’identificazione dell’impresa: identità del datore di lavoro, indirizzi e riferimenti telefonici della sede legale e degli uffici di cantiere.
  • Attività e singole lavorazioni svolte all’interno del cantiere, con riferimenti ai lavoratori autonomi subaffidatari.
  • Nominativi e riferimenti dei medici competenti coinvolti,  dei responsabili del servizio di prevenzione e protezione e dei responsabili di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori e del RSPP (rappresentante dei lavoratori per la sicurezza).
  • Nominativi e riferimenti del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere e elenco delle mansioni inerenti la sicurezza svolte in cantiere.
  • Descrizione dettagliata dell’attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni dei lavoratori.
  • Elenco di strutture fisse quali ponteggi, ponti su ruote a torre, delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere (con relativi certificati, dove richiesti).
  • Elenco di sostanze chimiche potenzialmente pericolose utilizzate nel cantiere con relative schede di sicurezza e metodo di stoccaggio.
  • Elenco dei DPI (dispositivi di protezione individuale) forniti ai lavoratori occupati in cantiere.

 

Pos e datore di lavoro

Il Piano Operativo di Sicurezza può essere visto come una risorsa utile per monitorare gli standard di sicurezza nei cantieri edili e ridurre il rischio di incidenti. Affinché sia effettivamente utile al datore di lavoro, il Piano Operativo di Sicurezza deve tuttavia essere redatto tenendo sempre presenti le peculiarità dell’ambiente di lavoro.

(Fonte: https://it.wikipedia.org/wiki/Piano_operativo_di_sicurezza)

Decreto legislativo 81 del 2008

Decreto legislativo 81 del 2008: cosa dice la normativa

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Il decreto legislativo 81 del 2008, testo unico sulla sicurezza sul lavoro

Medici competenti e sorveglianza sanitaria obbligatoria: la normativa prevista nel testo unico del Decreto Legislativo 81/08.

Il Decreto Legislativo 81 del 2008 fornisce tutte le indicazioni per il medico competente e il Datore di lavoro riguardanti la sorveglianza sanitaria obbligatoria e, più importante le  conseguenze giuridiche della mancata attivazione della sorveglianza sanitaria obbligatoria.

Ad oggi, infatti, le indicazioni fornite dal Decreto Legislativo 81 del 2008 sono spesso frutto di dubbi e incertezze presso i Datori di lavoro, che spesso portato a termina la procedura di valutazione dei rischi senza tuttavia procedere ad attivare la sorveglianza sanitaria, incorrendo in sanzioni giuridiche anche gravi.

 

Decreto legislativo 81 del 2008: le sanzioni

Nel caso che un Datore di lavoro manchi di nominare un responsabile della sorveglianza sanitaria, può incorrere in conseguenze penali quali ammenda (da 1500 a 6000 €) o arresto (da 2 a 4 mesi).

Risulta quindi evidente che l’obbligo di  sorveglianza sanitaria non può essere ignorato dal Datore di lavoro che ha effettuato una valutazione dei rischi nella quale sono presenti i suddetti rischi. Nel caso ci sia effettivamente il dubbio, Il Datore di lavoro deve rivedere il proprio documento di valutazione dei rischi e confrontarlo con quanto prescritto nel Decreto Legislativo 81 del 2008. Può essere utile in questi casi chiedere l’ausilio di un medico competente e coinvolgere eventualmente il lavoratore incaricato del ruolo di RSPP.

 

RSPP e decreto legislativo 81 del 2008

Il Decreto Legislativo 81 del 2008 fornisce importanti indicazioni anche in merito alla nomina di un medico competente preposto alla sorveglianza sanitaria. Il Testo unico stabilisce che il ruolo e i compiti del responsabile della sorveglianza sanitaria cambino in base alla tipologia e alla dimensione dell’azienda interessata.

Nelle imprese di dimensioni contenute, il Decreto Legislativo 81 del 2008 permette che il ruolo dell’RSPP sia coperto dallo stesso datore di lavoro. Nello specifico, ricadono in questa regola:

  • Industrie e imprese artigiane con meno di 30 dipendenti;
  • aziende agricole e/o zootecniche con meno di 10 dipendenti;
  • imprese ittiche con meno di 20 impiegati;
  • aziende di altre tipologie che abbiano in organico fino a un massimo di 20 dipendenti.

 

Per tutte le imprese non contemplate nella lista, il Decreto Legislativo 81 del 2008 permette che il ruolo dell’RSPP ricada su uno dei dipendenti dell’azienda. In alternativa il Datore di lavoro può decidere di affidare il compito ad un medico competente.

In ogni caso, affinché si rispetti quanto stabilito dal Decreto Legislativo 81 del 2008, è necessario che l’RSPP soddisfi dei requisiti di competenza: deve quindi aver frequentato uno corso di formazione specifico della durata di 16-48 ore (a seconda della tipologia di azienda) in cui si analizzano gli standard di sicurezza sui luoghi di lavoro.

(Fonte: http://www.quidsicurezza.it/legislazione/sorveglianza-sanitaria-nominare-medico-competente/#.V2RrjB8zrCI )

rischio movimentazione carichi

Rischio movimentazione carichi: definizioni e normative

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Valutazione del rischio da movimentazione manuale dei carichi

Rischio movimentazione carichi e Sorveglianza Sanitaria: quali sono gli strumenti e le responsabilità del medico competente all’interno dell’azienda?

All’interno delle aziende, in particolare in ambito edilizio, il rischio da movimentazione carichi è uno dei più diffusi: vogliamo quindi fornire un breve prontuario per i medici del lavoro che si confrontano con questa tipologia di rischio. La legislazione che regola il rischio da movimentazione carichi si trova  nel titolo VI del D.Lgs 81/08: in particolare, si fornisce la definizione di “Movimentazione Manuale”, ovvero ogni tipologia di attività che richieda il sollevamento di un peso, azioni di trascinamento, spinta o spostamento dai quali possano derivare disturbi e patologie a carico delle articolazioni e dei muscoli.

È importante ricordare che nella normativa non si parla solo di “sollevamento” ma anche di movimenti ripetitivi e continuati da cui possono nascere patologie tendinee e muscolari anche gravi.

 

Rischio Movimentazione carichi: le responsabilità del medico del lavoro

Per i medici del lavoro che operano in contesti in cui è presente il rischio di movimentazione carichi è imperativo contenere al massimo la fonte di rischio. Questo, tuttavia, non è sempre possibile: in questi casi, il medico del lavoro può tuttavia implementare misure di sicurezza e di prevenzione il cui scopo è ridurre gli sforzi richiesti ai lavoratori e le movimentazioni manuali. Questo obiettivo si può perseguire anche adottando attrezzature meccaniche quali paranchi, gru, carrelli e muletti.

Per quanto riguarda la valutazione del rischio da movimentazione carichi, il medico del lavoro può seguire diversi metodi, ognuno dei quali mira a ordinare in categorie le possibili operazioni a rischio assegnando ad ognuna dei valori numerici e stabilendo la definizione della soglia di rischio calcolato.

Rischio Movimentazione carichi: metodi di valutazione

Il metodo più utilizzato dai medici competenti che si confrontano con la valutazione del rischio da movimentazione carichi è il metodo NIOSH (da National Institute for Occupational Safety and Health, ente che ha sviluppato tale metodo). Il NIOSH ha il vantaggio di essere applicabile sia a compiti semplici che ad attività formate da più operazioni successive. Il metodo permette di assegnare un valore numerico di rischio tenendo come riferimento il carico massimo sollevabile in condizioni ottimali; a tale riferimento vengono applicate diverse caratteristiche peggiorative del movimento a seconda delle condizioni di lavoro. Le variabili del NIOSH includono inoltre età e genere del lavoratore coinvolto.

Oltre al NIOSH, un altro metodo usato per la valutazione del rischio da movimentazione carichi è il metodo OCRA (Occupational Repetitive Action). Tale metodo, non dissimile dal NIOSH, prevede l’implementazione di semplici check-list e la determinazione di un indice di rischio numerico, che confrontato a dei valori tabellari restituisce il piano di azione a cui il medico competente deve fare riferimento.

Rischio Movimentazione carichi: l’uso del saliscale

Tra le attrezzature che il medico del lavoro può richiedere per prevenire il rischio da movimentazione carichi c’è il saliscale. Questa attrezzatura permette la movimentazione di pesi in salita e discesa senza affaticare il lavoratore. L’utilizzo del salicale può essere richiesto dal medico competente qualora lo ritenga necessario per prevenire conseguenze correlate al rischio da movimentazione carichi. L’installazione del saliscale viene solitamente concordata con il Datore di lavoro.

 

decreto sicurezza sul lavoro

Decreto sicurezza sul lavoro: indicazioni sul Testo Unico

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Il decreto legislativo 81 del 2008, testo unico sulla sicurezza sul lavoro

Il medico competente e il decreto sicurezza sul lavoro: indicazioni e linee guida per il lavoro nel rispetto del Testo Unico.

Il Testo Unico di sicurezza stabilisce con precisione i termini in cui è necessario attivare la sorveglianza sanitaria: per il medico competente e i Datori di lavoro diventa essenziale avere le idee chiare circa la normativa vigente e, soprattutto, circa le conseguenze giuridiche di una mancata attivazione della stessa.

Ad oggi, quello della sorveglianza sanitaria obbligatoria è infatti una questione incerta per molti Datori di lavoro, in particolare risulta esserci incertezza circa la differenza tra valutazione dei rischi e sorveglianza sanitaria obbligatoria e circa la necessità o meno di quest’ultima.

Nel caso la sorveglianza sanitaria sia richiesta dalla legge ma non venga nominato un medico competente, la responsabilità ricade sul Datore di lavoro, con sanzioni che possono consistere in un’ammenda da 1500 a 6000 € o nell’arresto da 2 a 4 mesi.

Decreto sicurezza sul lavoro: quando è necessaria la sorveglianza sanitaria?

La nomina del medico del lavoro che sia responsabile delle procedure di sorveglianza sanitaria in azienda è regolata dal Decreto Legislativo 81/08. La sorveglianza sanitaria è obbligatoria in tutte le situazioni elencati di seguito:

  • quando uno o più dei lavoratori richiede espressamente l’attivazione di sorveglianza sanitaria e il medico del lavoro approva la richiesta;
  • quando la valutazione dei rischi fatta dal medico incaricato evidenza la necessità di sorveglianza sanitaria;
  • qualora la sorveglianza sia prevista dal regolamento vigente.

Parlando di regolamenti vigenti, la Legge prevede la sorveglianza sanitaria obbligatoria in tutti i contesti lavorativi in cui si manifestino i seguenti rischi:

  • agenti chimici, cancerogeni e mutageni
  • rischi biologici di varia natura
  • rischi correlati alla movimentazione manuale di carichi
  • attività al videoterminale per un tempo complessivo di almeno 20 ore settimanali (al netto di pause e interruzioni)
  • rischi correlati ad agenti fisici quali rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici, radiazioni ionizzanti, radiazioni ottiche artificiali
  • rischi da microclima
  • rischi correlati al settore sanitario
  • presenza di impianti elettrici ad alta tensione
  • attività lavorative in orario notturno
  • Presenza di lavoratori impiegati in mansioni che comportano rischi per la sicurezza, l’incolumità e la salute propria e di terzi.

Sicurezza sul lavoro

Per tutti i lavoratori che rientrano nelle procedure della sorveglianza sanitaria obbligatoria è obbligatoria la creazione (con conseguente aggiornamento) di una cartella sanitaria personale, alla quale copia devono avere accesso.

La cartella originale deve invece essere conservata dal Datore di lavoro all’interno dell’azienda, in un luogo accessibile e concordato con il medico competente: la responsabilità della gestione dei documenti relativi alla sorveglianza sanitaria obbligatoria spetta infatti al medico competente. Allo stesso modo, il medico competente ha la responsabilità di monitorare i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria tramite visita medica periodica con cadenza annuale (con frequenza maggiore qualora la normativa lo preveda o il medico competente lo ritenga necessario). All’interno del documento di valutazione dei rischi, il medico del lavoro deve riportare i risultati della visita medica, così da poterne fare uso nella pianificazione delle misure di prevenzione.

 

Attività outdoor in medicina del lavoro

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Attività outdoor e medico del lavoro: definizioni

L’attività outdoor può cambiare il lavoro del medico competente? Cosa dice la normativa a riguardo? Quali sono i principali fattori che il medico del lavoro deve tenere in considerazione in ambienti lavorativi all’aperto?

 

Come abbiamo potuto vedere nel corso degli anni, l’attuale legislazione italiana riguardante la sicurezza sul lavoro tende a un approccio generalista: le normative riguardanti i vari settori di lavoro si stanno di conseguenza uniformando, anche in caso di ambienti di lavoro con particolarità rilevanti. Lo stesso vale per le attività outdoor, che presentano rischi e criticità peculiari.

Rientrano nella definizione di “attività outdoor” tutte le mansioni che, per la maggior parte della loro durata, vengono svolte in spazi aperti che non siano protetti (o siano poco protetti) dagli effetti di agenti atmosferici come pioggia, freddo e raggi UV. Si parla ad esempio di numerosi lavori del settore edilizio, agrario o forestale.

 

Attività outdoor e medico del lavoro: i limiti della normativa attuale

Per quanto concerne il medico del lavoro, uno di principali problemi legati all’attività outdoor è la mancanza di strumenti specifici di valutazione del rischio e di sorveglianza sanitaria. La normativa oggi in vigore non include tra i rischi codificati elementi come agenti atmosferici o radiazioni ottiche naturali.

 

I medici del lavoro coinvolti nell’attivita outdoor possono trovare alcune linee guida nel Titolo VIII del D.Lgs. (Agenti Definizioni Le lavorazioni outdoor: orientamenti pratici per il Medico del Lavoro Umberto Candura, Vice Presidente ANMA CONTRIBUTI E ARTICOLI ORIGINALI Premessa Aspetti normativi 5 Fisici): in questo documento vengono elencati e categorizzati tutti i rischi legati al lavoro all’aperto, dalle radiazioni ottiche artificiali alle atmosfere iperbariche passando per vibrazioni, campi elettromagnetici, microclimi e rumori forti. Nemmeno in questa lista sono tuttavia inclusi agenti atmosferici e radiazioni ottiche naturali, sebbene sia ormai certificato che l’esposizione continuata a questi elementi possa essere dannosa per la salute dell’uomo.

 

Attività outdoor e medico del lavoro: informazione vigilanza

In assenza di una normativa (più o meno riconosciuta) che regoli i fattori di rischio in materia di attività outdoor, il medico del lavoro deve fare del suo meglio e adattare le proprie competenze agli scenari in cui si trova a lavorare.

Uno degli strumenti più efficaci per la prevenzione di incidenti è sicuramente l’informazione: il medico del lavoro deve configurarsi come punto di riferimento per dipendenti e datore di lavoro, fornendo informazioni circa tutti quei comportamenti e per le misure di sicurezza da adottare.

La formazione alla sicurezza in ambienti outdoor può spaziare dal corretto uso dei DPI alla possibilità di assunzione di farmaci, dal controllo dello stato della pelle agli effetti cumulativi delle esposizioni extra-lavorative. Il medico del lavoro impegnato all’aperto si troverà a dover ricordare di non stare al sole durante le ore calde, di indossare occhiali da sole e protezioni per la testa (es. cappelli a tesa larga, bandane), come anche di fare uso di creme protettive.

 

Altresì importante è la vigilanza: il medico competente deve cioè assicurarsi che vengano rispettate nel dettaglio tutte le indicazioni da lui fornite circa i comportamenti e le attrezzature per la sicurezza.

 

FONTE: Umberto Candura

rischio videoterminale

Rischio Videoterminale

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Rischio Videoterminale: normative vigenti e strumenti da utilizzare nella sorveglianza sanitaria.

Videoterminalisti e medici del lavoro

rischio videoterminale

rischio videoterminale

: l’aumento dei primi ha portato importanti cambiamenti nel lavoro dei secondi. Con la diffusione di professioni e mansioni che prevedono l’uso di un videoterminale sono infatti cambiate le modalità con cui si svolge la sorveglianza sanitaria, uno dei principali compiti dei medici del lavoro.

La “sorveglianza sanitaria” si può riassumere in tutti gli atti medici che il medico competente compie allo scopo di tutelare lo “stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro”: questo è quanto stabilisce il Decreto Legislativo 81/08 e s.m.i.

Il compito del medico del lavoro prevede quindi un’analisi approfondita con delle mansioni dei videoterminalisti, prestando attenzione alle caratteristiche generali della professioni come alle specifiche dell’ambiente lavorativo. Il medico del lavoro rileva così tutte le varie criticità e i possibili rischi per la vista legati a tale ruolo.

Videoterminalisti e medici del lavoro: definizioni

Per quanto riguarda il medico competente è fondamentale cosa si intenda per “videoterminalista”: secondo la normativa, la definizione include ogni lavoratore che utilizzi un’attrezzatura munita di videoterminali, in modo sistematico o abituale, per almeno venti ore settimanali. L’orario di attività al videoterminale deve inoltre tenere conto della pausa di quindici minuti prevista ogni due ore di applicazione continuativa al videoterminale: si tratta di interruzioni previste dalla legge e di cui il medico del lavoro deve sempre verificare il rispetto.

Altro obiettivo fondamentale della sorveglianza sanitari per videoterminalisti è la verifica di assenza di fenomeni di discomfort: il medico del lavoro deve cioè assicurarsi che l’addetto al videoterminale non sia soggetto a fattori esterni che possono essere causa di stress fisico o psicologico. In questo modo, il medico del lavoro garantisce l’idoneità del lavoratore nel tempo.

Videoterminalisti e medici del lavoro: collaborazioni con specialisti della vista

Per mettere in evidenza tutte le situazioni a rischio nell’attività degli addetto al videoterminale, il medico del lavoro può avvalersi della consulenza professionisti del settore (es. oftalmologi). Una collaborazione di questo tipo aumenta la possibilità che la valutazione dei rischi sia completa e approfondita e, di conseguenza, permette al medico del lavoro di effettuare diagnosi precoci, prescrizioni di correzioni ottiche ed eventualmente training ortottico.

Come previsto anche dal Decreto Legislativo 81/08, il compito di coordinare i vari specialisti coinvolti rimane nello screening dei videoterminalisti è del medico del lavoro, al quale spetta inoltre il rilascio (e in seguito il rinnovo) dell’idoneità alla mansione specifica.
In questo senso, il medico del lavoro può servirsi di strumenti quali il test per la refrazione (ovvero la messa a fuoco) e per la motilità oculare (ossia la capacità dei due occhi di lavorare assieme), ovvero le due funzioni che l’occhio utilizza di più durante l’attività al videoterminale.

(Fonte: http://www.anma.it/wp-content/uploads/2012/12/MCJ-3_12.pdf )