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Corso di formazione per ASPP/ RLS nelle scuole della Provincia di Rovigo

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Corso di formazione per ASPP/ RLS nelle scuole della Provincia di Rovigo: la sorveglianza sanitaria della lavoratrice in gravidanza e del lavoratore disabile

Tra le attività di medico competente oltre alla sorveglianza sanitaria è prevista dalla normativa vigente anche l’attività di formazione e informazione rivolta ai lavoratori.

Da qualche mese collaboro con molto piacere con il SIRVESS, cioè il Sistema di Riferimento Veneto per la Sicurezza nelle Scuole in particolare quelle della provincia di Rovigo. In questa provincia svolgo l’attività di medico competente del lavoro per un paio di scuole, occupandomi della sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti a rischi specifici (in particolare videoterminalisti e addetti ai laboratori). Da tale collaborazione è nata l’idea di organizzare una giornata di aggiornamento per Addetti al servizione prevenzione e protezione (Aspp) e per i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

Ho proposto di parlare di alcuni argomenti che non sono abitualmente tra i temi trattati nei corsi di formazione relativi la sicurezza: la sorveglianza sanitaria della donna in gravidanza e la sorveglianza sanitaria del lavoratore disabile, sottolinenando in modo particolare il ruolo svolto dal medico del lavoro nella gestione di questi lavoratori che in via transitoria o definitiva si trovano ipersuscettibili ai rischi presenti nel luogo di lavoro. L’incontro si è tenuto il giorno 6 maggio 2013 presso Istituto de Amicis di Rovigo. Ho aperto l’incontro con una parte introduttiva generale che riguardava la definizione di medico competente, di medico del lavoro e di sorveglianza sanitaria, sottolinenando come quest’ultima è obbligatoria solo nei casi previsti dalla normativa vigente e come il protocollo  di sorveglianza sanitaria debba poggiare sicuramente sulla valutazione dei rischi.

Come definizione di sorveglianza sanitaria possiamo dire che è la ricerca di alterazioni precliniche negli organi prima che si manifesti la malattia. Per quanto riguarda la gestione della donna lavoratrice in gravidanza bisogna far riferimento al Decreto Legislativo 151/2001, chiamato Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità. Il D. Lgs 151/2001 parte dal presupposto che il datore di lavoro di (artt.11 e 12 T.U.) di valutare i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento fino a 7 mesi dopo il parto, di adottare misure necessarie per evitare l’esposizione a rischio e di informare le lavoratrici e i rappresentanti per la sicurezza sui risultati della valutazione. Tale principio viene è ripreso anche dal D. Lgs 81/2008 in particolare all’art. 28 dove si scrive che la valutazione dei rischi deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori compresi quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza.

Quale ruolo può avere il medico competente del lavoro?

Sicuramente quello di partecipare alla valutazione dei rischi, supportando in tale attività il datore di lavoro e il RSPP; poi quello di informazione e formazione nei confronti del datore di lavoro ma anche e soprattutto nei confronti delle lavoratrici, sfruttando a tal fine anche il tempo riservato alle visite mediche; altra attività è quella certificativa, come quella relativa alla flessibilità del congedo di maternità in cui il medico competente deve attestare che il proseguimento dell’attività lavorativa non ha un effetto pregiudizievole per la salute della gestante e del nascituro.

Nella seconda parte dell’incontro è stato approffondito il compito del medico competente nella gestione del lavoratore disabile; il medico competente ha un ruolo fondamentale nell’inserimento del lavoratore con qualche tipo di disabilità. Il medico competente dovrà valutare le capacità residue del lavoratore, rapportarsi con le altre figure aziendali deputate alla prevenzione e sicurezza e seguire l’inserimento del disabile valutandone l’evoluzione nel tempo.

I protocolli sanitari nello svolgimento della sorveglianza sanitaria da parte del medico competente del lavoro

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Da medico competente del lavoro che lavora nel settore da alcuni anni trovo che sia fondamentale utilizzare i protocolli sanitari come strumento guida per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria.  I protocolli sanitari dovrebbero aiutare il medico del lavoro nello svolgimento quotidiano della sua attività al fine di offrire un servizio di medicina del lavoro sempre più appropriato alle aziende.

Cosa intendiamo per protocollo sanitario?

Si tratta di uno strumento per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria che comprende:

  • una visita specialistica di medicina del lavoro;
  • l’uso di questionari;
  • esami integrativi di laboratorio;
  • esami integrativi strumentali.

 

La stesura dei protocolli sanitari rappresenta una delle fasi più critiche delle attività del medico competente del lavoro. I protocolli sanitari devono essere intesi come una linea guida principale, integrata dal parere del medico competente nominato dal datore di lavoro che, in base alla particolare realtà del luogo di lavoro, può modificarla o compensarla con gli accertamenti sanitari che può ritenere opportuni, sia nel tipo di esame che nella sua frequenza nel tempo. Il medico competente del lavoro ha l’obbligo di definire i protocolli sanitari in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati.

Quindi per realizzare questo importante lavoro il medico del lavoro dovrà valutare il documento di valutazione dei rischi, le schede di sicurezza delle varie sostanze utilizzate, effettuare i sopralluoghi degli ambienti di lavoro, parlare con dirigenti, preposti e lavoratori.

 

Il medico competente per decidere quale tipo di accertamenti strumentali eseguire ad integrazione della visita di medicina del lavoro dovrà fare riferimento agli indirizzi scientifici e seguire le linee guida più aggiornate. Quindi per un medico competente  è importante essere iscritti ad un’associazione professionale che ne guidi l’aggiornamento e la omogeneizzazione delle pratiche.

Io sono iscritto da alcuni anni all’ ANMA, Associazione Nazionale Medici d’Azienda, di cui seguo costantemente l’attività formativa obbligatoria sia presenziale che a distanza. Quello che bisogna ridurre il più possibile è la discrezionalità del medico competente del lavoro nel proporre accertamenti che non siano coerenti al rischio specifico dell’azienda in questione.

Domande frequenti che pongono le aziende o le associazioni di categoria sono:

  • quali esami può richiedere il medico competente?
  • quali protocolli di esami clinici sono necessari nelle diverse occupazioni?

Nella stesura di un protocollo sanitario il medico del lavoro deve mantenere un giusto equilibrio evitando di definire un protocollo sanitario non sufficientemente tutelante per la salute del lavoratore ed evitando di redigere un protocollo ridondante e carico di esami integrativi non correlati al rischio lavorativo.  

Uno degli aspetti più difficili per il medico competente è dato dal fatto che non esistono molti esami  veramente specifici in relazioni ai rischi lavorativi: ad esempio il monitoraggio biologico può essere eseguito per un numero limitato di sostanze chimiche. Gli esami quando vengono richiesti dal medico del lavoro sono a carico del datore; nella mia attività di medico competente cerco di far “evitare doppioni” qualora gli accertamenti siano già stati eseguiti per altre finalità di salute dal lavoratore.

Chi fosse interessato può chiedermi liberamente una proposta di protocollo sanitario da seguire nella propria realtà, ricordandosi comunque che è sempre necessario conoscere i rischi specifici e che in base a questi il medico competente calibrerà gli accertamenti  più appropriati da far eseguire nello svolgimento della sorveglianza sanitaria.

I protocolli sanitari devono essere interpretati come una linea guida seguita dal medico competente nominato dal datore di lavoro che, in base ai particolari rischi aziendali può modificarla o integrarla con gli accertamenti sanitari che può ritenere appropriati, sia nel tipo di esame che nella sua frequenza nel tempo.