Documento di Valutazione dei rischi – uso videoterminale

By 21 Novembre 2016 Giugno 7th, 2017 medicina del lavoro
Documento di Valutazione dei rischi – uso videoterminale

Le normative vigenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro impongono l’obbligo aziendale del Documento di Valutazione dei rischi, un rapporto estremamente importante nell’ambito della gestione e dell’organizzazione della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.

Il medico competente del lavoro, a seguito di un’analisi approfondita degli spazi aziendali, provvede alla compilazione per l’appunto del Documento di Valutazione dei rischi, un elenco dei rischi individuati all’interno degli ambienti lavorativi che fornisce le indicazioni relative alle misure di sicurezza necessarie a ridurre o a eliminare i rischi a cui i lavoratori sono esposti.[1]

 

Il lavoratore e i più frequenti rischi aziendali

Il Documento di Valutazione dei rischi è unico per ogni tipo di attività e può cambiare a seconda del contesto lavorativo. Il lavoratore può essere esposto a rischi di origine fisica, chimica e biologica o psicosociale, ciascuno capace di provocare disturbi, problemi o patologie correlate all’attività aziendale svolta:

 

  • Rumore;
  • Vibrazioni ;
  • Campi elettromagnetici;
  • Radiazioni ottiche artificiali;
  • Amianto;
  • Agenti cancerogeni e mutageni;
  • Movimentazione manuale dei carichi;
  • Movimentazione carichi leggeri ad alta frequenza;
  • Videoterminali;
  • Lavoro notturno;
  • Silice;
  • Radiazioni ionizzanti per lavoratori di categoria B.[2]

 

Il medico del lavoro mette in pratica tutte le competenze e le conoscenze necessarie a ridurre tali rischi e a evitare l’insorgenza di stati patologici più o meno definitivi nel lavoratore. Il Documento di Valutazione dei rischi permette al medico del lavoro di informare i lavoratori, sottoporli a visite mediche specifiche e interpretare al meglio i risultati dei test clinici e degli esami biologici effettuati durante la fase di sorveglianza sanitaria.

 

Uso del videoterminale: rischi e obblighi del datore di lavoro

Il lavoro che prevede l’uso di attrezzature munite di videoterminali rappresentano un rischio per la salute dei lavoratori, se non gestite secondo le disposizioni in materia. Il Decreto Legislativo 81/08 richiede al Datore di lavoro di organizzare e preparare i posti di lavoro in rispondenza alle norme emanate per ovviare ai rischi riscontrati in relazione a durata dell’esposizione, ergonomia del posto di lavoro e condizioni ambientali.

Si definisce videoterminalista quel lavoratore che utilizza un’attrezzatura munita di videoterminali in modo sistematico o abituale, per quasi venti ore settimanali.

Senza un adeguato disciplinamento, il lavoro al videoterminale può comportare diversi rischi e patologie annessi, quali:

  • Disturbi visivi – pesantezza, bruciore, arrossamento oculare e deficit della messa a fuoco;
  • Disturbi posturali – postura sbagliata, contrattura muscolare e spossatezza;
  • Disturbi psicologici – ansia, nervosismo, alterazione dell’umore e stress.[3]

 

Il Datore di lavoro deve collaborare con il medico competente del lavoro e il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione alla predisposizione delle misure necessarie non solo a rispettare le normative vigenti ma soprattutto a creare un ambiente di lavoro privo di rischi per chi lavora con i videoterminali:

  1. aggiornando il Documento di Valutazione dei rischi e sviluppando le misure di prevenzione e protezione necessarie;
  2. individuando i dipendenti dei lavoratori addetti ai videoterminali che rientrano nell’applicazione della normativa e verificando l’effettivo raggiungimento o superamento del limite settimanale di attività; [4]
  3. adattando immediatamente le postazioni alle disposizioni in materia, garantendo una buona definizione e una funzione orientabile dello schermo, uno spazio di lavoro che consente l’appoggio degli avanbracci durante l’uso della tastiera separata dallo schermo, un piano di lavoro stabile e adeguato a una postura corretta, un sedile stabile dotato di altezza e schienale regolabile, un ambiente di lavoro ben dimensionato, sufficientemente illuminato e privo di rumori perturbanti.[5]
  4. assicurando interruzioni di un quarto d’oraogni due ore tramite pausa o cambiamento di attività di lavoro, pratiche indispensabili per “staccare” e riposare la vista.

[1] Documento Valutazione Rischi, http://www.scuolasicurezza.it/wp/documento-valutazione-rischi/

[2] Compiti del medico competente- Visite Periodiche, http://www.testo-unico-sicurezza.com/compiti-medico-competente-visite-periodiche.html

[3] Rischi videoterminali – VDT, http://www.renatosalvalaggio.com/Corso%20RSPP%20-%202016%20parte2%20per%20slides.pdf

[4] Videoterminali: obblighi del datore di lavoro e attrezzature di lavoro, http://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/tipologie-di-rischio-C-5/videoterminali-C-47/videoterminali-obblighi-del-datore-di-lavoro-attrezzature-di-lavoro-AR-14456/

[5] Rischio lavoro al videoterminale – VDT, http://www.fe.infn.it/~evangelisti/Sicurezza/videoterminali.pdf

Dott. Umberto Schiavo

Author Dott. Umberto Schiavo

Dottor Umberto Schiavo, medico chirurgo specialista in Igiene e Medicina Preventiva, medico competente ai sensi dell'art.38 del Decreto Legislativo 81/2008 , presente nell'elenco nazionale dei medici competenti contenuto presso l’Ufficio II della Direzione Generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute. Lo studio del dottor Schiavo fornisce all'aziende assistenza nella gestione dei problemi riguardanti la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nel rispetto delle normative vigenti. Laureato in Medicina e Chirurgia presso l' Università degli studi di Padova nel luglio del 2002, iscritto all' ordine dei Medici e Chirurghi della Provincia di Padova dall'anno 2004 (N. 09445), si specializza in Igiene e medicina preventiva e consegue la prima nomina come medico competente nel gennaio del 2007. Il dott. Schiavo è in possesso dei titoli previsti dall’art. 38 D.L.gs n. 81 del 9 aprile 2008 ed è iscritto nell'Elenco Nazionale dei medici competenti istituito presso l'Ufficio II della Direzione Generale della prevenzione del Ministero della salute. Svolge l'attività di medico competente come libero professionista per molte aziende pubbliche e private, principalmente situate nel territorio della Regione Veneto. Iscritto all'ANMA (Associazione Nazionale Medici d'azienda e Competenti) dal 2011, il dott. Schiavo ha conseguito tutti i crediti formativi ECM necessari per lo svolgimento dell'attività di medico competente del lavoro. Scarica il curriculum del dott. Umberto Schiavo

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