Decreto legislativo 81 del 2008: cosa dice la normativa

By 25 Luglio 2016 Giugno 7th, 2017 sorveglianza sanitaria
Decreto legislativo 81 del 2008

Il decreto legislativo 81 del 2008, testo unico sulla sicurezza sul lavoro

Medici competenti e sorveglianza sanitaria obbligatoria: la normativa prevista nel testo unico del Decreto Legislativo 81/08.

Il Decreto Legislativo 81 del 2008 fornisce tutte le indicazioni per il medico competente e il Datore di lavoro riguardanti la sorveglianza sanitaria obbligatoria e, più importante le  conseguenze giuridiche della mancata attivazione della sorveglianza sanitaria obbligatoria.

Ad oggi, infatti, le indicazioni fornite dal Decreto Legislativo 81 del 2008 sono spesso frutto di dubbi e incertezze presso i Datori di lavoro, che spesso portato a termina la procedura di valutazione dei rischi senza tuttavia procedere ad attivare la sorveglianza sanitaria, incorrendo in sanzioni giuridiche anche gravi.

 

Decreto legislativo 81 del 2008: le sanzioni

Nel caso che un Datore di lavoro manchi di nominare un responsabile della sorveglianza sanitaria, può incorrere in conseguenze penali quali ammenda (da 1500 a 6000 €) o arresto (da 2 a 4 mesi).

Risulta quindi evidente che l’obbligo di  sorveglianza sanitaria non può essere ignorato dal Datore di lavoro che ha effettuato una valutazione dei rischi nella quale sono presenti i suddetti rischi. Nel caso ci sia effettivamente il dubbio, Il Datore di lavoro deve rivedere il proprio documento di valutazione dei rischi e confrontarlo con quanto prescritto nel Decreto Legislativo 81 del 2008. Può essere utile in questi casi chiedere l’ausilio di un medico competente e coinvolgere eventualmente il lavoratore incaricato del ruolo di RSPP.

 

RSPP e decreto legislativo 81 del 2008

Il Decreto Legislativo 81 del 2008 fornisce importanti indicazioni anche in merito alla nomina di un medico competente preposto alla sorveglianza sanitaria. Il Testo unico stabilisce che il ruolo e i compiti del responsabile della sorveglianza sanitaria cambino in base alla tipologia e alla dimensione dell’azienda interessata.

Nelle imprese di dimensioni contenute, il Decreto Legislativo 81 del 2008 permette che il ruolo dell’RSPP sia coperto dallo stesso datore di lavoro. Nello specifico, ricadono in questa regola:

  • Industrie e imprese artigiane con meno di 30 dipendenti;
  • aziende agricole e/o zootecniche con meno di 10 dipendenti;
  • imprese ittiche con meno di 20 impiegati;
  • aziende di altre tipologie che abbiano in organico fino a un massimo di 20 dipendenti.

 

Per tutte le imprese non contemplate nella lista, il Decreto Legislativo 81 del 2008 permette che il ruolo dell’RSPP ricada su uno dei dipendenti dell’azienda. In alternativa il Datore di lavoro può decidere di affidare il compito ad un medico competente.

In ogni caso, affinché si rispetti quanto stabilito dal Decreto Legislativo 81 del 2008, è necessario che l’RSPP soddisfi dei requisiti di competenza: deve quindi aver frequentato uno corso di formazione specifico della durata di 16-48 ore (a seconda della tipologia di azienda) in cui si analizzano gli standard di sicurezza sui luoghi di lavoro.

(Fonte: http://www.quidsicurezza.it/legislazione/sorveglianza-sanitaria-nominare-medico-competente/#.V2RrjB8zrCI )

Dott. Umberto Schiavo

Author Dott. Umberto Schiavo

Dottor Umberto Schiavo, medico chirurgo specialista in Igiene e Medicina Preventiva, medico competente ai sensi dell'art.38 del Decreto Legislativo 81/2008 , presente nell'elenco nazionale dei medici competenti contenuto presso l’Ufficio II della Direzione Generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute. Lo studio del dottor Schiavo fornisce all'aziende assistenza nella gestione dei problemi riguardanti la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nel rispetto delle normative vigenti. Laureato in Medicina e Chirurgia presso l' Università degli studi di Padova nel luglio del 2002, iscritto all' ordine dei Medici e Chirurghi della Provincia di Padova dall'anno 2004 (N. 09445), si specializza in Igiene e medicina preventiva e consegue la prima nomina come medico competente nel gennaio del 2007. Il dott. Schiavo è in possesso dei titoli previsti dall’art. 38 D.L.gs n. 81 del 9 aprile 2008 ed è iscritto nell'Elenco Nazionale dei medici competenti istituito presso l'Ufficio II della Direzione Generale della prevenzione del Ministero della salute. Svolge l'attività di medico competente come libero professionista per molte aziende pubbliche e private, principalmente situate nel territorio della Regione Veneto. Iscritto all'ANMA (Associazione Nazionale Medici d'azienda e Competenti) dal 2011, il dott. Schiavo ha conseguito tutti i crediti formativi ECM necessari per lo svolgimento dell'attività di medico competente del lavoro. Scarica il curriculum del dott. Umberto Schiavo

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