Rischio movimentazione carichi: definizioni e normative

By 11 Luglio 2016 Novembre 21st, 2016 sorveglianza sanitaria
rischio movimentazione carichi

Valutazione del rischio da movimentazione manuale dei carichi

Rischio movimentazione carichi e Sorveglianza Sanitaria: quali sono gli strumenti e le responsabilità del medico competente all’interno dell’azienda?

All’interno delle aziende, in particolare in ambito edilizio, il rischio da movimentazione carichi è uno dei più diffusi: vogliamo quindi fornire un breve prontuario per i medici del lavoro che si confrontano con questa tipologia di rischio. La legislazione che regola il rischio da movimentazione carichi si trova  nel titolo VI del D.Lgs 81/08: in particolare, si fornisce la definizione di “Movimentazione Manuale”, ovvero ogni tipologia di attività che richieda il sollevamento di un peso, azioni di trascinamento, spinta o spostamento dai quali possano derivare disturbi e patologie a carico delle articolazioni e dei muscoli.

È importante ricordare che nella normativa non si parla solo di “sollevamento” ma anche di movimenti ripetitivi e continuati da cui possono nascere patologie tendinee e muscolari anche gravi.

 

Rischio Movimentazione carichi: le responsabilità del medico del lavoro

Per i medici del lavoro che operano in contesti in cui è presente il rischio di movimentazione carichi è imperativo contenere al massimo la fonte di rischio. Questo, tuttavia, non è sempre possibile: in questi casi, il medico del lavoro può tuttavia implementare misure di sicurezza e di prevenzione il cui scopo è ridurre gli sforzi richiesti ai lavoratori e le movimentazioni manuali. Questo obiettivo si può perseguire anche adottando attrezzature meccaniche quali paranchi, gru, carrelli e muletti.

Per quanto riguarda la valutazione del rischio da movimentazione carichi, il medico del lavoro può seguire diversi metodi, ognuno dei quali mira a ordinare in categorie le possibili operazioni a rischio assegnando ad ognuna dei valori numerici e stabilendo la definizione della soglia di rischio calcolato.

Rischio Movimentazione carichi: metodi di valutazione

Il metodo più utilizzato dai medici competenti che si confrontano con la valutazione del rischio da movimentazione carichi è il metodo NIOSH (da National Institute for Occupational Safety and Health, ente che ha sviluppato tale metodo). Il NIOSH ha il vantaggio di essere applicabile sia a compiti semplici che ad attività formate da più operazioni successive. Il metodo permette di assegnare un valore numerico di rischio tenendo come riferimento il carico massimo sollevabile in condizioni ottimali; a tale riferimento vengono applicate diverse caratteristiche peggiorative del movimento a seconda delle condizioni di lavoro. Le variabili del NIOSH includono inoltre età e genere del lavoratore coinvolto.

Oltre al NIOSH, un altro metodo usato per la valutazione del rischio da movimentazione carichi è il metodo OCRA (Occupational Repetitive Action). Tale metodo, non dissimile dal NIOSH, prevede l’implementazione di semplici check-list e la determinazione di un indice di rischio numerico, che confrontato a dei valori tabellari restituisce il piano di azione a cui il medico competente deve fare riferimento.

Rischio Movimentazione carichi: l’uso del saliscale

Tra le attrezzature che il medico del lavoro può richiedere per prevenire il rischio da movimentazione carichi c’è il saliscale. Questa attrezzatura permette la movimentazione di pesi in salita e discesa senza affaticare il lavoratore. L’utilizzo del salicale può essere richiesto dal medico competente qualora lo ritenga necessario per prevenire conseguenze correlate al rischio da movimentazione carichi. L’installazione del saliscale viene solitamente concordata con il Datore di lavoro.

 

Dott. Umberto Schiavo

Author Dott. Umberto Schiavo

Dottor Umberto Schiavo, medico chirurgo specialista in Igiene e Medicina Preventiva, medico competente ai sensi dell'art.38 del Decreto Legislativo 81/2008 , presente nell'elenco nazionale dei medici competenti contenuto presso l’Ufficio II della Direzione Generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute. Lo studio del dottor Schiavo fornisce all'aziende assistenza nella gestione dei problemi riguardanti la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nel rispetto delle normative vigenti. Laureato in Medicina e Chirurgia presso l' Università degli studi di Padova nel luglio del 2002, iscritto all' ordine dei Medici e Chirurghi della Provincia di Padova dall'anno 2004 (N. 09445), si specializza in Igiene e medicina preventiva e consegue la prima nomina come medico competente nel gennaio del 2007. Il dott. Schiavo è in possesso dei titoli previsti dall’art. 38 D.L.gs n. 81 del 9 aprile 2008 ed è iscritto nell'Elenco Nazionale dei medici competenti istituito presso l'Ufficio II della Direzione Generale della prevenzione del Ministero della salute. Svolge l'attività di medico competente come libero professionista per molte aziende pubbliche e private, principalmente situate nel territorio della Regione Veneto. Iscritto all'ANMA (Associazione Nazionale Medici d'azienda e Competenti) dal 2011, il dott. Schiavo ha conseguito tutti i crediti formativi ECM necessari per lo svolgimento dell'attività di medico competente del lavoro. Scarica il curriculum del dott. Umberto Schiavo

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