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Medicina del lavoro: sbocchi professionali

Medicina del lavoro: sbocchi professionali

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La Medicina del Lavoro è quel ramo della medicina tradizionale che si occupa di prevenire, diagnosticare e curare le malattie legate alle attività lavorative e all’esposizione dei lavoratori ad alcuni agenti rischiosi. Le normative vigenti che garantiscono i precetti della medicina del lavoro conferiscono alla figura professionale del medico del lavoro l’onere di mettere in pratica tutte le formule preventive necessarie a mettere in sicurezza i luoghi di lavoro e salvaguardare la salute dei lavoratori.

 

Chi è il medico del lavoro

Il medico del lavoro è un medico laureato in  Medicina e Chirurgia abilitato alla professione che si è successivamente specializzato, acquisendo le competenze indispensabili per sviluppare un piano di prevenzione, diagnosi e cura, così come voluto dalla particolare branca della medicina tradizionale e dalle normative in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (Decreto Legislativo 81/08). [1]

Il medico del lavoro consegue le competenze necessarie per identificare e valutare i rischi aziendali, effettuare le visite mediche specifiche, identificare le malattie professionali legate all’esposizione dei lavoratori a determinati fattori di rischio e gestire i momenti formativi e informativi previsti mediante percorsi formativi di specializzazione in Medicina del lavoro o discipline equipollenti come:

  1. specializzazione in Medicina del Lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;
  2. docenza in Medicina del Lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro;
  3. specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale.[2]

 

Il comma 3 e il comma 4 dell’art. 38 del Decreto Legislativo in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro stabiliscono che il medico del lavoro, dopo la conquista dei suddetti titoli o requisiti, può operare in qualità di responsabile dell’attività di prevenzione e protezione aziendale solo se:

  1. si presta a un continuo aggiornamento sulle novità in materia di Medicina del Lavoro e sulla definizione di ulteriori norme legislative. I medici in possesso dei titoli sono tenuti a partecipare al programma di educazione continua in medicina e a conseguire i crediti previsti dal programma nella misura non inferiore al 70% del totale nella disciplina “medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro”;
  2. è presente nell’Elenco Nazionale dei medici competenti in medicina del lavoro, un documento che include i nominativi dei professionisti qualificati a ricoprire il ruolo di Responsabile del servizio di prevenzione [3]

 

Obiettivi formativi e sbocchi lavorativi specializzazione in Medicina del Lavoro

Il futuro medico competente in medicina del lavoro deve acquisire competenze specifiche e settoriali. In particolare, una specializzazione in Medicina del Lavoro consentirà al medico specializzato di:

  • individuare qualsiasi tipo di rischio: chimico, fisico, biologico, ergonomico e psicosociale relativo ai diversi settori produttivi;
  • interpretare i risultati, collocandoli in un piano di prevenzione;
  • riconoscere i sintomi patogeni delle malattie professionali;
  • identificare nei quadri clinici il principio di insorgenza di malattie correlate al lavoro;
  • sviluppare la sorveglianza sanitaria e i relativi controlli periodici in base ai rischi individuati, operando secondo i dettami delle normative vigenti;
  • raccogliere informazioni, realizzare un esame clinico mirato, valutare le eventuali indagini di approfondimento ed eseguire indagini strumentali di primo livello;
  • esprimere diagnosi mirate, mettendo in relazione i rischi lavorativi, la mansione svolta e la patologia rilevata;
  • esprimere i giudizi di idoneità o inidoneità alla mansione aziendale in base ai risultati delle visite mediche realizzate secondo i dettami della medicina del lavoro e delle disposizioni legislative;
  • organizzare e gestire un Servizio di Medicina Preventiva dei lavoratori nel settore pubblico o privato;
  • cooperare con le figure responsabili: Datore di Lavoro, Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza, Servizi Pubblici di Medicina del Lavoro, Enti Assicurativi ed Assistenziali, Autorità Giudiziaria;
  • padroneggiare le normative vigenti nell’ambito e le modalità applicative;
  • costruire dei percorsi informativi e formativi nei confronti dei lavoratori (es. corsi di primo soccorso e antincendio);
  • organizzare il reinserimento dei lavoratori con malattie professionali o infortuni professionali;
  • consigliare al Datore di Lavoro tutte le misure di prevenzione adatte a mettere in sicurezza lavoratori e gli spazi di lavoro.

 

Un medico competente in medicina del lavoro può operare in diversi settori, scegliendo tra svariati sbocchi professionali e attività:

–  attività di Medicina del Lavoro in strutture universitarie e ospedaliere, presso Enti Pubblici di vigilanza o INAIL;

–  attività di medico competete in ambito di aziende pubbliche e private;

–  attività di consulenza per la sicurezza sul lavoro;

–  attività di consulenza in procedimenti giudiziari.[4]

[1] Come diventare medico del lavoro, http://www.lettera43.it/economia/guide/come-diventare-medico-del-lavoro_135568.htm

[2] Medico competente specialista in medicina del lavoro, http://www.medicina-lavoro.com/primalsrl/medico-competente-medicina-lavoro/69.htm

[3] Il ministero della salute aggiorna l’elenco nazionale dei medici competenti, eliminando circa 5.000 nominativi, http://www.ecolavservice.com/archivio/IL-MINISTERO-DELLA-SALUTE-AGGIORNA-LELENCO-NAZIONALE-DEI-MEDICI-COMPETENTI-ELIMINANDO-CIRCA-5-000-NOMINATIVI.html

[4] Scuola di Specializzazione Medicina del Lavoro, http://www2.almalaurea.it/cgi-asp/lau/postlaurea/dettaglioCorso.aspx?ID=46097&lang=it

elenco medici del lavoro

Elenco medici del lavoro

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Elenco medici del lavoro

L’Ufficio II della Direzione Generale della prevenzione del Ministero della salute conserva l’Elenco Nazionale dei medici competenti del lavoro, un documento che riferisce i professionisti qualificati a ricoprire il ruolo di Responsabile del servizio di prevenzione interna aziendale. L’inserimento in questo tipo di elenco garantisce il possesso dei titoli e dei requisiti abilitanti per lo svolgimento di tale attività.[1]

 

Requisiti medico del lavoro

Il medico competente del lavoro è un esperto in medicina del lavoro che collabora con il datore di lavoro alla valutazione dei rischi aziendali, effettua la sorveglianza sanitaria e svolge tutte le altre attività previste dalle normative vigenti.

Il Decreto Legislativo 81/08 in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro definisce i requisiti professionali del medico competente del lavoro, delle condizioni senza le quali non è possibile svolgere l’importante compito di sicurezza aziendale e di tutela della salute dei lavoratori:

  • Specializzazione o docenza in medicina del lavoro, medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica, tossicologia e igiene industriale, fisiologia e igiene del lavoro o clinica del lavoro;
  • Aggiornamenti costanti rispetto alla professione e alla giurisprudenza che disciplina la materia di sicurezza sul lavoro;
  • Iscrizione all’albo dei medici competenti così come voluto dal Ministero della Salute.[2]

 

Il Decreto Legislativo 81/08 conferma che nomina del medico del lavoro è obbligatoria per tutte quelle aziende che, a prescindere dal numero dei lavoratori o dalle forme contrattuali in essere, presentano attività legate a diversi rischi come:

  • movimentazione manuale di carichi e movimenti ripetuti degli arti superiori;
  • impiego di videoterminali;
  • esposizione ad agenti fisici;
  • sostanze pericolose chimiche, cancerogene e sensibilizzanti;
  • agenti biologici. [3]

 

Nomina del medico del lavoro

Il datore di lavoro nomina il medico competente responsabile della sicurezza dei luoghi di lavoro e della salute dei lavoratori. Così come stabilito dalla normativa in materia, il medico del lavoro ha l’obbligo di individuare i rischi aziendali e formulare di conseguenza ogni formula di prevenzione diretta a mettere in sicurezza gli spazi aziendali e a salvaguardare la salute dei lavoratori:

  1. sopralluogo degli ambienti lavorativi e redazione del Documento di Valutazione dei Rischi;
  2. fase di sorveglianza sanitaria – le visite mediche e i test clinici diretti a stabilire lo stato di salute del lavoratore in relazione alla mansione lavorativa svolta;
  3. redazione di una cartella sanitaria contenente tutte le indagini mediche del candidato;
  4. osservanza della privacy dei dati e delle informazioni di cui il medico del lavoro è venuto a conoscenza nel colloquio pre-visita;
  5. rilascio dell’idoneità o dell’inidoneità del candidato a svolgere una funzione aziendale;
  6. realizzazione di momenti informativi sui rischi aziendali e di corsi di formazione di primo soccorso e antincendio;
  7. delibera della periodicità dei controlli in base al singolo caso aziendale, a prescindere dalla tempistica stabilita dalle normative vigenti.

 

Elenco Nazionale dei medici competenti del lavoro

L’Elenco medici del lavoro rappresenta per i datori di lavoro una garanzia in termini di requisiti e competenze aggiornate del professionista incaricato. A tutela di questa garanzia, il Ministero della Salute e delle Politiche Sociali ha puntato il dito contro quei medici competenti iscritti che non hanno partecipato ai programmi di educazione continua in medicina di durata triennale (crediti previsti dal programma triennale non inferiori al 70% del totale della disciplina medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro), così come previsto dal comma 3 e dal comma 4 dell’art. 38 del Decreto Legislativo in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.[4]

In questo senso, il 23 Marzo 2014 del Ministero della Salute ha invitato i medici competenti che avessero partecipato al programma di aggiornamento continuo in medicina per il triennio 2011-2013 a certificarlo o autocertificarlo tempestivamente, pena la cancellazione del proprio nominativo dall’Elenco Nazionale.

Se da un lato ogni medico competente possa verificare la propria situazione sulla sezione chiamata “Anagrafe Crediti ECM”,[5] dall’altro il datore di lavoro può verificare che il medico competente individuato sia presente nell’Elenco Nazionale dei medici competenti in medicina del lavoro e inserire nel caso la certificazione dei suoi requisiti nel contratto o nella lettera di incarico.[6]

[1] Elenco Medici in possesso dei titoli e requisiti previsti dall’art. 38 comma 1 e comma d-bis D.L.gs n. 81 del 9 aprile 2008, http://www.salute.gov.it/MediciCompetentiPortaleWeb/ricercaMedici.jsp

[2] Requisiti del Medico competente, art. 38 D. Lgs 81/08, http://www.ilmedicocompetente.com/art-38-requisiti-medico-competente.html

[3] Quando è obbligatorio nominare il Medico Competente?, http://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/ruoli-figure-C-7/medico-competente-C-77/quando-obbligatorio-nominare-il-medico-competente-AR-13858/

[4] Il ministero della salute aggiorna l’elenco nazionale dei medici competenti, eliminando circa 5.000 nominativi, http://www.ecolavservice.com/archivio/IL-MINISTERO-DELLA-SALUTE-AGGIORNA-LELENCO-NAZIONALE-DEI-MEDICI-COMPETENTI-ELIMINANDO-CIRCA-5-000-NOMINATIVI.html

[5] 03/2014 E.C.M. – Quali adempimenti per il medico competente? – Proroga al 15 gennaio 2015, http://www.ordinemedici.al.it/index.php/ecm/711-02-2014-e-c-m-quali-adempimenti-per-il-medico-competente

[6] Il ministero della salute aggiorna l’elenco nazionale dei medici competenti, eliminando circa 5.000 nominativi, http://www.ecolavservice.com/archivio/IL-MINISTERO-DELLA-SALUTE-AGGIORNA-LELENCO-NAZIONALE-DEI-MEDICI-COMPETENTI-ELIMINANDO-CIRCA-5-000-NOMINATIVI.html

datore di lavoro

Il Datore di lavoro: responsabilità in ottica di sicurezza

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Il datore di lavoro e gli Adempimenti sicurezza sul lavoro

Compiti e responsabilità del Datore di lavoro all’interno della Legislazione vigente in ambito i sicurezza: come agire nel rispetto dei regolamenti.

In ambito di sicurezza sul posto di lavoro, il ruolo del Datore di lavoro è uno di quelli più delicati. La normativa italiana riguardante le responsabilità del Datore di lavoro è stata, negli ultimi anni, soggetta a vari cambiamenti: oggi gli adempimenti per la sicurezza del Datore di lavoro vengono regolati con precisione all’interno dei Decreti Legislativi 81/08 e 106/2009.

Negli articoli di cui sopra si trattano nel dettaglio le misure di sicurezza necessarie a prevenire incidenti sul posto di lavoro e le procedure (diverse in base alle caratteristiche del contesto di lavoro) da adottare in caso di incidente. In ognuno di questi momenti, il Datore di lavoro è tra le figure centrali.

Nel Decreto Legislativo 81/08 si specifica che tra le responsabilità del Datore di lavoro c’è garantire la sicurezza: ovvero, in ogni momento, all’interno dell’ambiente lavorativo, deve essere assicurata l’integrità psicofisica dei lavoratori. Per fare ciò, il Datore di lavoro è tenuto a ridurre al minimo tutte le situazioni di rischio.

 

Datore di lavoro e sicurezza: supervisione di personale e attrezzature

Il Datore di lavoro non è il solo a dover farsi carico della responsabilità della sicurezza: la normativa prevede infatti che il Datore di lavoro possa assegnare alcune figure all’interno dell’organico aziendale a cui spetterà il compito di pianificare e gestire le varie misure di sicurezza. Più ancora, a costoro (e al Datore di lavoro) spetta la responsabilità di garantire in ogni momento il rispetto degli standard di sicurezza prescritti dalla legge.

All’interno dei compiti del Datore di lavoro e delle altre figure incaricate della sicurezza c’è l’organizzazione di attività di informazione e formazione dei lavoratori.

Tutte le persone che operano con regolarità sul posto di lavoro (in particolare i lavoratori appena assunti) devono essere informate circa i comportamenti da adottare, in particolare nel caso siano impiegati nell’utilizzo di attrezzature particolari.

Allo stesso modo, il Datore di lavoro deve supervisionare l’organizzazione della formazione alal sicurezza dei lavoratori, rispettando gli obblighi di Legge.

 

Decreto Legislativo 81 Del 2008 e sorveglianza sanitaria obbligatoria

Nel Decreto Legislativo 81/08 vengono riportate informazioni precise anche in merito ai vari scenari in cui viene richiesta la messa in atto della sorveglianza sanitaria e di tutte le procedure correlate.

È importante ricordare che in tutti i casi in cui il Datore di lavoro manchi di attivare la sorveglianza sanitaria, il Decreto Legislativo 81/08 prevede sanzioni a suo carico che possono variare dall’ammenda (da 1.500 € a 6.000 €) all’arresto da 2 a 4 mesi.

Il Datore di lavoro è tenuto ad attivare la sorveglianza sanitaria in tutti i seguenti casi:

  • quando uno o più dei lavoratori richieda l’attivazione di sorveglianza sanitaria e il medico del lavoro approva la richiesta;
  • quando la valutazione dei rischi fatta dal medico incaricato evidenza la necessità di sorveglianza sanitaria;
  • quando la sorveglianza sia prevista dal regolamento vigente in materia di sicurezza sul lavoro.

Fonte http://www.anfos.it/sicurezza/datore-di-lavoro/

Decreto legislativo 81 del 2008

Decreto legislativo 81 del 2008: cosa dice la normativa

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Il decreto legislativo 81 del 2008, testo unico sulla sicurezza sul lavoro

Medici competenti e sorveglianza sanitaria obbligatoria: la normativa prevista nel testo unico del Decreto Legislativo 81/08.

Il Decreto Legislativo 81 del 2008 fornisce tutte le indicazioni per il medico competente e il Datore di lavoro riguardanti la sorveglianza sanitaria obbligatoria e, più importante le  conseguenze giuridiche della mancata attivazione della sorveglianza sanitaria obbligatoria.

Ad oggi, infatti, le indicazioni fornite dal Decreto Legislativo 81 del 2008 sono spesso frutto di dubbi e incertezze presso i Datori di lavoro, che spesso portato a termina la procedura di valutazione dei rischi senza tuttavia procedere ad attivare la sorveglianza sanitaria, incorrendo in sanzioni giuridiche anche gravi.

 

Decreto legislativo 81 del 2008: le sanzioni

Nel caso che un Datore di lavoro manchi di nominare un responsabile della sorveglianza sanitaria, può incorrere in conseguenze penali quali ammenda (da 1500 a 6000 €) o arresto (da 2 a 4 mesi).

Risulta quindi evidente che l’obbligo di  sorveglianza sanitaria non può essere ignorato dal Datore di lavoro che ha effettuato una valutazione dei rischi nella quale sono presenti i suddetti rischi. Nel caso ci sia effettivamente il dubbio, Il Datore di lavoro deve rivedere il proprio documento di valutazione dei rischi e confrontarlo con quanto prescritto nel Decreto Legislativo 81 del 2008. Può essere utile in questi casi chiedere l’ausilio di un medico competente e coinvolgere eventualmente il lavoratore incaricato del ruolo di RSPP.

 

RSPP e decreto legislativo 81 del 2008

Il Decreto Legislativo 81 del 2008 fornisce importanti indicazioni anche in merito alla nomina di un medico competente preposto alla sorveglianza sanitaria. Il Testo unico stabilisce che il ruolo e i compiti del responsabile della sorveglianza sanitaria cambino in base alla tipologia e alla dimensione dell’azienda interessata.

Nelle imprese di dimensioni contenute, il Decreto Legislativo 81 del 2008 permette che il ruolo dell’RSPP sia coperto dallo stesso datore di lavoro. Nello specifico, ricadono in questa regola:

  • Industrie e imprese artigiane con meno di 30 dipendenti;
  • aziende agricole e/o zootecniche con meno di 10 dipendenti;
  • imprese ittiche con meno di 20 impiegati;
  • aziende di altre tipologie che abbiano in organico fino a un massimo di 20 dipendenti.

 

Per tutte le imprese non contemplate nella lista, il Decreto Legislativo 81 del 2008 permette che il ruolo dell’RSPP ricada su uno dei dipendenti dell’azienda. In alternativa il Datore di lavoro può decidere di affidare il compito ad un medico competente.

In ogni caso, affinché si rispetti quanto stabilito dal Decreto Legislativo 81 del 2008, è necessario che l’RSPP soddisfi dei requisiti di competenza: deve quindi aver frequentato uno corso di formazione specifico della durata di 16-48 ore (a seconda della tipologia di azienda) in cui si analizzano gli standard di sicurezza sui luoghi di lavoro.

(Fonte: http://www.quidsicurezza.it/legislazione/sorveglianza-sanitaria-nominare-medico-competente/#.V2RrjB8zrCI )

rspp datore di lavoro

RSPP datore di lavoro: indicazioni per sicurezza in azienda

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Quando RSPP è il datore di lavoro secondo il decreto 81/08

 

Normativa e regolamenti per il Datore di lavoro nel ruolo di RSPP: formazione e responsabilità del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

Tra i principali attore della sorveglianza sanitaria sul posto di lavoro c’è l’RSPP. In alcuni casi, definiti dalla Legge, il ruolo dell’RSPP può essere coperto dal datore di lavoro. Secondo quanto definito all’articolo 2 del Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro (D. Lgs. 81/08), l’RSPP è la “persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali […] designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi.” In sostanza, l’RSPP Datore di lavoro è la figura centrale della sorveglianza sanitaria sul luogo di lavoro: ad esso spettano le responsabilità di rilevare eventuali fattori di rischio e progettare eventuali misure di prevenzione.

 

RSPP Datore di lavoro: cosa prevede la normativa

Le responsabilità dell’RSPP cambiano in base alla tipologia e alla dimensione di azienda. Nel caso si tratti di aziende di dimensioni contenute, è pratica comune che la responsabilità della sorveglianza sanitaria ricada appunto sul Datore di lavoro. In particolare, si parla di RSPP Datore di lavoro nei seguenti casi.

  • Industrie e imprese artigiane con meno di 30 dipendenti;
  • aziende agricole e/o zootecniche con meno di 10 dipendenti;
  • imprese ittiche con meno di 20 impiegati;
  • aziende di altre tipologie che abbiano in organico fino a un massimo di 20 dipendenti.

 

Per tutti i contesti aziendali non inclusi nella lista, la sorveglianza sanitaria diventa responsabilità di un delegato dei dipendenti dell’azienda. In alternativa, il Datore di lavoro può stabilire di affidare il compito ad un medico competente.

 

Decreto 81/08: formazione per sorveglianza sanitaria

Il ruolo dell’RSPP può quindi essere coperto dal datore di lavoro, da un dipendente o dal medico del lavoro: in ogni caso, è necessario che il responsabile della sicurezza sul posto di lavoro soddisfi dei requisiti di competenza stabilita dal decreto 81/08. In particolare, l’RSPP Datore di lavoro o il dipendente incaricato devono aver frequentato uno specifico corso di formazione della durata di 16-48 ore (in base alla tipologia di azienda) in cui si forniscono informazioni sugli standard di sicurezza sul posto di lavoro.

 

In conclusione, l’RSPP Datore di lavoro, o il responsabile della sorveglianza sanitaria delegato, deve conoscere bene l’azienda e le attività quotidiane che vi vengono svolte, avendo così le idee chiare sui rischi contingenti. Altrettanto importanti sono formazione e aggiornamento: l’RSPP Datore di lavoro deve infatti essere sempre informato circa le normative in vigore e la sua preparazione deve essere certificata.

rischio movimentazione carichi

Rischio movimentazione carichi: definizioni e normative

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Valutazione del rischio da movimentazione manuale dei carichi

Rischio movimentazione carichi e Sorveglianza Sanitaria: quali sono gli strumenti e le responsabilità del medico competente all’interno dell’azienda?

All’interno delle aziende, in particolare in ambito edilizio, il rischio da movimentazione carichi è uno dei più diffusi: vogliamo quindi fornire un breve prontuario per i medici del lavoro che si confrontano con questa tipologia di rischio. La legislazione che regola il rischio da movimentazione carichi si trova  nel titolo VI del D.Lgs 81/08: in particolare, si fornisce la definizione di “Movimentazione Manuale”, ovvero ogni tipologia di attività che richieda il sollevamento di un peso, azioni di trascinamento, spinta o spostamento dai quali possano derivare disturbi e patologie a carico delle articolazioni e dei muscoli.

È importante ricordare che nella normativa non si parla solo di “sollevamento” ma anche di movimenti ripetitivi e continuati da cui possono nascere patologie tendinee e muscolari anche gravi.

 

Rischio Movimentazione carichi: le responsabilità del medico del lavoro

Per i medici del lavoro che operano in contesti in cui è presente il rischio di movimentazione carichi è imperativo contenere al massimo la fonte di rischio. Questo, tuttavia, non è sempre possibile: in questi casi, il medico del lavoro può tuttavia implementare misure di sicurezza e di prevenzione il cui scopo è ridurre gli sforzi richiesti ai lavoratori e le movimentazioni manuali. Questo obiettivo si può perseguire anche adottando attrezzature meccaniche quali paranchi, gru, carrelli e muletti.

Per quanto riguarda la valutazione del rischio da movimentazione carichi, il medico del lavoro può seguire diversi metodi, ognuno dei quali mira a ordinare in categorie le possibili operazioni a rischio assegnando ad ognuna dei valori numerici e stabilendo la definizione della soglia di rischio calcolato.

Rischio Movimentazione carichi: metodi di valutazione

Il metodo più utilizzato dai medici competenti che si confrontano con la valutazione del rischio da movimentazione carichi è il metodo NIOSH (da National Institute for Occupational Safety and Health, ente che ha sviluppato tale metodo). Il NIOSH ha il vantaggio di essere applicabile sia a compiti semplici che ad attività formate da più operazioni successive. Il metodo permette di assegnare un valore numerico di rischio tenendo come riferimento il carico massimo sollevabile in condizioni ottimali; a tale riferimento vengono applicate diverse caratteristiche peggiorative del movimento a seconda delle condizioni di lavoro. Le variabili del NIOSH includono inoltre età e genere del lavoratore coinvolto.

Oltre al NIOSH, un altro metodo usato per la valutazione del rischio da movimentazione carichi è il metodo OCRA (Occupational Repetitive Action). Tale metodo, non dissimile dal NIOSH, prevede l’implementazione di semplici check-list e la determinazione di un indice di rischio numerico, che confrontato a dei valori tabellari restituisce il piano di azione a cui il medico competente deve fare riferimento.

Rischio Movimentazione carichi: l’uso del saliscale

Tra le attrezzature che il medico del lavoro può richiedere per prevenire il rischio da movimentazione carichi c’è il saliscale. Questa attrezzatura permette la movimentazione di pesi in salita e discesa senza affaticare il lavoratore. L’utilizzo del salicale può essere richiesto dal medico competente qualora lo ritenga necessario per prevenire conseguenze correlate al rischio da movimentazione carichi. L’installazione del saliscale viene solitamente concordata con il Datore di lavoro.

 

decreto sicurezza sul lavoro

Decreto sicurezza sul lavoro: indicazioni sul Testo Unico

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Il decreto legislativo 81 del 2008, testo unico sulla sicurezza sul lavoro

Il medico competente e il decreto sicurezza sul lavoro: indicazioni e linee guida per il lavoro nel rispetto del Testo Unico.

Il Testo Unico di sicurezza stabilisce con precisione i termini in cui è necessario attivare la sorveglianza sanitaria: per il medico competente e i Datori di lavoro diventa essenziale avere le idee chiare circa la normativa vigente e, soprattutto, circa le conseguenze giuridiche di una mancata attivazione della stessa.

Ad oggi, quello della sorveglianza sanitaria obbligatoria è infatti una questione incerta per molti Datori di lavoro, in particolare risulta esserci incertezza circa la differenza tra valutazione dei rischi e sorveglianza sanitaria obbligatoria e circa la necessità o meno di quest’ultima.

Nel caso la sorveglianza sanitaria sia richiesta dalla legge ma non venga nominato un medico competente, la responsabilità ricade sul Datore di lavoro, con sanzioni che possono consistere in un’ammenda da 1500 a 6000 € o nell’arresto da 2 a 4 mesi.

Decreto sicurezza sul lavoro: quando è necessaria la sorveglianza sanitaria?

La nomina del medico del lavoro che sia responsabile delle procedure di sorveglianza sanitaria in azienda è regolata dal Decreto Legislativo 81/08. La sorveglianza sanitaria è obbligatoria in tutte le situazioni elencati di seguito:

  • quando uno o più dei lavoratori richiede espressamente l’attivazione di sorveglianza sanitaria e il medico del lavoro approva la richiesta;
  • quando la valutazione dei rischi fatta dal medico incaricato evidenza la necessità di sorveglianza sanitaria;
  • qualora la sorveglianza sia prevista dal regolamento vigente.

Parlando di regolamenti vigenti, la Legge prevede la sorveglianza sanitaria obbligatoria in tutti i contesti lavorativi in cui si manifestino i seguenti rischi:

  • agenti chimici, cancerogeni e mutageni
  • rischi biologici di varia natura
  • rischi correlati alla movimentazione manuale di carichi
  • attività al videoterminale per un tempo complessivo di almeno 20 ore settimanali (al netto di pause e interruzioni)
  • rischi correlati ad agenti fisici quali rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici, radiazioni ionizzanti, radiazioni ottiche artificiali
  • rischi da microclima
  • rischi correlati al settore sanitario
  • presenza di impianti elettrici ad alta tensione
  • attività lavorative in orario notturno
  • Presenza di lavoratori impiegati in mansioni che comportano rischi per la sicurezza, l’incolumità e la salute propria e di terzi.

Sicurezza sul lavoro

Per tutti i lavoratori che rientrano nelle procedure della sorveglianza sanitaria obbligatoria è obbligatoria la creazione (con conseguente aggiornamento) di una cartella sanitaria personale, alla quale copia devono avere accesso.

La cartella originale deve invece essere conservata dal Datore di lavoro all’interno dell’azienda, in un luogo accessibile e concordato con il medico competente: la responsabilità della gestione dei documenti relativi alla sorveglianza sanitaria obbligatoria spetta infatti al medico competente. Allo stesso modo, il medico competente ha la responsabilità di monitorare i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria tramite visita medica periodica con cadenza annuale (con frequenza maggiore qualora la normativa lo preveda o il medico competente lo ritenga necessario). All’interno del documento di valutazione dei rischi, il medico del lavoro deve riportare i risultati della visita medica, così da poterne fare uso nella pianificazione delle misure di prevenzione.

 

Attività outdoor in medicina del lavoro

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Attività outdoor e medico del lavoro: definizioni

L’attività outdoor può cambiare il lavoro del medico competente? Cosa dice la normativa a riguardo? Quali sono i principali fattori che il medico del lavoro deve tenere in considerazione in ambienti lavorativi all’aperto?

 

Come abbiamo potuto vedere nel corso degli anni, l’attuale legislazione italiana riguardante la sicurezza sul lavoro tende a un approccio generalista: le normative riguardanti i vari settori di lavoro si stanno di conseguenza uniformando, anche in caso di ambienti di lavoro con particolarità rilevanti. Lo stesso vale per le attività outdoor, che presentano rischi e criticità peculiari.

Rientrano nella definizione di “attività outdoor” tutte le mansioni che, per la maggior parte della loro durata, vengono svolte in spazi aperti che non siano protetti (o siano poco protetti) dagli effetti di agenti atmosferici come pioggia, freddo e raggi UV. Si parla ad esempio di numerosi lavori del settore edilizio, agrario o forestale.

 

Attività outdoor e medico del lavoro: i limiti della normativa attuale

Per quanto concerne il medico del lavoro, uno di principali problemi legati all’attività outdoor è la mancanza di strumenti specifici di valutazione del rischio e di sorveglianza sanitaria. La normativa oggi in vigore non include tra i rischi codificati elementi come agenti atmosferici o radiazioni ottiche naturali.

 

I medici del lavoro coinvolti nell’attivita outdoor possono trovare alcune linee guida nel Titolo VIII del D.Lgs. (Agenti Definizioni Le lavorazioni outdoor: orientamenti pratici per il Medico del Lavoro Umberto Candura, Vice Presidente ANMA CONTRIBUTI E ARTICOLI ORIGINALI Premessa Aspetti normativi 5 Fisici): in questo documento vengono elencati e categorizzati tutti i rischi legati al lavoro all’aperto, dalle radiazioni ottiche artificiali alle atmosfere iperbariche passando per vibrazioni, campi elettromagnetici, microclimi e rumori forti. Nemmeno in questa lista sono tuttavia inclusi agenti atmosferici e radiazioni ottiche naturali, sebbene sia ormai certificato che l’esposizione continuata a questi elementi possa essere dannosa per la salute dell’uomo.

 

Attività outdoor e medico del lavoro: informazione vigilanza

In assenza di una normativa (più o meno riconosciuta) che regoli i fattori di rischio in materia di attività outdoor, il medico del lavoro deve fare del suo meglio e adattare le proprie competenze agli scenari in cui si trova a lavorare.

Uno degli strumenti più efficaci per la prevenzione di incidenti è sicuramente l’informazione: il medico del lavoro deve configurarsi come punto di riferimento per dipendenti e datore di lavoro, fornendo informazioni circa tutti quei comportamenti e per le misure di sicurezza da adottare.

La formazione alla sicurezza in ambienti outdoor può spaziare dal corretto uso dei DPI alla possibilità di assunzione di farmaci, dal controllo dello stato della pelle agli effetti cumulativi delle esposizioni extra-lavorative. Il medico del lavoro impegnato all’aperto si troverà a dover ricordare di non stare al sole durante le ore calde, di indossare occhiali da sole e protezioni per la testa (es. cappelli a tesa larga, bandane), come anche di fare uso di creme protettive.

 

Altresì importante è la vigilanza: il medico competente deve cioè assicurarsi che vengano rispettate nel dettaglio tutte le indicazioni da lui fornite circa i comportamenti e le attrezzature per la sicurezza.

 

FONTE: Umberto Candura

Il medico del lavoro e lo stress lavoro correlato

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Il medico del lavoro e la valutazione del rischio di stress lavoro correlato.

stress lavoro correlato

stress lavoro correlato

Per il medico del lavoro, lo stresso lavoro correlato è uno degli argomenti più attuali e discussi. È un dato di fatto che un ambiente lavorativo che presenti un alto livello di stress (qualsiasi siano le cause) comporta dei rischi concreti per la sicurezza del lavoratore ed è per questo motivo che alcuni sforzi sono stati fatti in questa direzione attraverso una campagna europea come riporta il sito dell’inail. Resta da capire come sia possibile, per il medico del lavoro, misurare lo stress lavoro correlato: esistono normative precise a cui il medico competente possa fare riferimento nella valutazione di questa tipologia di rischio?

Stress lavoro correlato: indicazioni per il medico del lavoro.

Alcune utili linee guida arrivano dalla Commissione Consultiva Permanente per la Salute e Sicurezza, che nel 2010 ha cercato di definire i dettagli di un percorso metodologico a cui il medico del lavoro possa fare riferimento. Tra le più importanti decisioni prese dalla Commissione c’è la creazione di un gruppo di valutazione per ogni realtà lavorativa: un team di persone che includa il medico del lavoro designato dall’azienda e tutti i lavoratori e i dirigenti con responsabilità correlate alla sicurezza.

La “formazione” del gruppo che deve valutare la presenza di stress lavoro correlato deve contenere al suo interno un medico del lavoro certificato e autorizzato, un incaricato di Prevenzione e Protezione all’interno dell’azienda e un rappresentante dei lavoratori. A costoro si possono aggiungere eventuali professionisti esterni.

Ognuna delle figure coinvolte nel gruppo di valutazione ha il compito di coordinarsi con tutti gli altri, mettendo a disposizione le proprie competenze e la propria esperienza allo scopo di rilevare con obiettività il rischio di stress lavoro correlato nel proprio contesto lavorativo, mentre al datore di lavoro spetta infine il compito di coordinare l’intero gruppo di valutazione.

Valutazione di stress lavoro correlato

La valutazione di stress lavoro correlato vede il medico del lavoro come principale attore del processo. Suo è infatti il compito di porre le basi per un’analisi estesa e dettagliata delle varie attività svolte dai lavoratori, unendo i contributi di tutti gli altri membri. Il medico del lavoro deve assicurarsi che la valutazione del rischio di stress lavoro correlato venga fatta in stretta relazione con le caratteristiche del settore di riferimento e del posto di lavoro stesso.

Affinché quanto sopra descritto sia possibile, è fondamentale che il medico del lavoro possa contare su un dialogo costante e aperto con la dirigenza e che quest’ultima si dimostri attenta e sollecita alle segnalazione dello stesso medico competente e, soprattutto, ai risultati riportati nel documento di Valutazione del Rischio da Stress Lavoro Correlato.

In caso contrario, c’è il rischio che gli sforzi compiuti dal gruppo di valutazione siano viziati dalla poca attenzione, aprendo il fianco ai controlli (e relative sanzioni) degli organi predisposti alla supervisione.

 

Corso di formazione per ASPP/ RLS nelle scuole della Provincia di Rovigo

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Corso di formazione per ASPP/ RLS nelle scuole della Provincia di Rovigo: la sorveglianza sanitaria della lavoratrice in gravidanza e del lavoratore disabile

Tra le attività di medico competente oltre alla sorveglianza sanitaria è prevista dalla normativa vigente anche l’attività di formazione e informazione rivolta ai lavoratori.

Da qualche mese collaboro con molto piacere con il SIRVESS, cioè il Sistema di Riferimento Veneto per la Sicurezza nelle Scuole in particolare quelle della provincia di Rovigo. In questa provincia svolgo l’attività di medico competente del lavoro per un paio di scuole, occupandomi della sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti a rischi specifici (in particolare videoterminalisti e addetti ai laboratori). Da tale collaborazione è nata l’idea di organizzare una giornata di aggiornamento per Addetti al servizione prevenzione e protezione (Aspp) e per i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

Ho proposto di parlare di alcuni argomenti che non sono abitualmente tra i temi trattati nei corsi di formazione relativi la sicurezza: la sorveglianza sanitaria della donna in gravidanza e la sorveglianza sanitaria del lavoratore disabile, sottolinenando in modo particolare il ruolo svolto dal medico del lavoro nella gestione di questi lavoratori che in via transitoria o definitiva si trovano ipersuscettibili ai rischi presenti nel luogo di lavoro. L’incontro si è tenuto il giorno 6 maggio 2013 presso Istituto de Amicis di Rovigo. Ho aperto l’incontro con una parte introduttiva generale che riguardava la definizione di medico competente, di medico del lavoro e di sorveglianza sanitaria, sottolinenando come quest’ultima è obbligatoria solo nei casi previsti dalla normativa vigente e come il protocollo  di sorveglianza sanitaria debba poggiare sicuramente sulla valutazione dei rischi.

Come definizione di sorveglianza sanitaria possiamo dire che è la ricerca di alterazioni precliniche negli organi prima che si manifesti la malattia. Per quanto riguarda la gestione della donna lavoratrice in gravidanza bisogna far riferimento al Decreto Legislativo 151/2001, chiamato Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità. Il D. Lgs 151/2001 parte dal presupposto che il datore di lavoro di (artt.11 e 12 T.U.) di valutare i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento fino a 7 mesi dopo il parto, di adottare misure necessarie per evitare l’esposizione a rischio e di informare le lavoratrici e i rappresentanti per la sicurezza sui risultati della valutazione. Tale principio viene è ripreso anche dal D. Lgs 81/2008 in particolare all’art. 28 dove si scrive che la valutazione dei rischi deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori compresi quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza.

Quale ruolo può avere il medico competente del lavoro?

Sicuramente quello di partecipare alla valutazione dei rischi, supportando in tale attività il datore di lavoro e il RSPP; poi quello di informazione e formazione nei confronti del datore di lavoro ma anche e soprattutto nei confronti delle lavoratrici, sfruttando a tal fine anche il tempo riservato alle visite mediche; altra attività è quella certificativa, come quella relativa alla flessibilità del congedo di maternità in cui il medico competente deve attestare che il proseguimento dell’attività lavorativa non ha un effetto pregiudizievole per la salute della gestante e del nascituro.

Nella seconda parte dell’incontro è stato approffondito il compito del medico competente nella gestione del lavoratore disabile; il medico competente ha un ruolo fondamentale nell’inserimento del lavoratore con qualche tipo di disabilità. Il medico competente dovrà valutare le capacità residue del lavoratore, rapportarsi con le altre figure aziendali deputate alla prevenzione e sicurezza e seguire l’inserimento del disabile valutandone l’evoluzione nel tempo.