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Medicina del lavoro: sbocchi professionali

Medicina del lavoro: sbocchi professionali

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La Medicina del Lavoro è quel ramo della medicina tradizionale che si occupa di prevenire, diagnosticare e curare le malattie legate alle attività lavorative e all’esposizione dei lavoratori ad alcuni agenti rischiosi. Le normative vigenti che garantiscono i precetti della medicina del lavoro conferiscono alla figura professionale del medico del lavoro l’onere di mettere in pratica tutte le formule preventive necessarie a mettere in sicurezza i luoghi di lavoro e salvaguardare la salute dei lavoratori.

 

Chi è il medico del lavoro

Il medico del lavoro è un medico laureato in  Medicina e Chirurgia abilitato alla professione che si è successivamente specializzato, acquisendo le competenze indispensabili per sviluppare un piano di prevenzione, diagnosi e cura, così come voluto dalla particolare branca della medicina tradizionale e dalle normative in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (Decreto Legislativo 81/08). [1]

Il medico del lavoro consegue le competenze necessarie per identificare e valutare i rischi aziendali, effettuare le visite mediche specifiche, identificare le malattie professionali legate all’esposizione dei lavoratori a determinati fattori di rischio e gestire i momenti formativi e informativi previsti mediante percorsi formativi di specializzazione in Medicina del lavoro o discipline equipollenti come:

  1. specializzazione in Medicina del Lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;
  2. docenza in Medicina del Lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro;
  3. specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale.[2]

 

Il comma 3 e il comma 4 dell’art. 38 del Decreto Legislativo in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro stabiliscono che il medico del lavoro, dopo la conquista dei suddetti titoli o requisiti, può operare in qualità di responsabile dell’attività di prevenzione e protezione aziendale solo se:

  1. si presta a un continuo aggiornamento sulle novità in materia di Medicina del Lavoro e sulla definizione di ulteriori norme legislative. I medici in possesso dei titoli sono tenuti a partecipare al programma di educazione continua in medicina e a conseguire i crediti previsti dal programma nella misura non inferiore al 70% del totale nella disciplina “medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro”;
  2. è presente nell’Elenco Nazionale dei medici competenti in medicina del lavoro, un documento che include i nominativi dei professionisti qualificati a ricoprire il ruolo di Responsabile del servizio di prevenzione [3]

 

Obiettivi formativi e sbocchi lavorativi specializzazione in Medicina del Lavoro

Il futuro medico competente in medicina del lavoro deve acquisire competenze specifiche e settoriali. In particolare, una specializzazione in Medicina del Lavoro consentirà al medico specializzato di:

  • individuare qualsiasi tipo di rischio: chimico, fisico, biologico, ergonomico e psicosociale relativo ai diversi settori produttivi;
  • interpretare i risultati, collocandoli in un piano di prevenzione;
  • riconoscere i sintomi patogeni delle malattie professionali;
  • identificare nei quadri clinici il principio di insorgenza di malattie correlate al lavoro;
  • sviluppare la sorveglianza sanitaria e i relativi controlli periodici in base ai rischi individuati, operando secondo i dettami delle normative vigenti;
  • raccogliere informazioni, realizzare un esame clinico mirato, valutare le eventuali indagini di approfondimento ed eseguire indagini strumentali di primo livello;
  • esprimere diagnosi mirate, mettendo in relazione i rischi lavorativi, la mansione svolta e la patologia rilevata;
  • esprimere i giudizi di idoneità o inidoneità alla mansione aziendale in base ai risultati delle visite mediche realizzate secondo i dettami della medicina del lavoro e delle disposizioni legislative;
  • organizzare e gestire un Servizio di Medicina Preventiva dei lavoratori nel settore pubblico o privato;
  • cooperare con le figure responsabili: Datore di Lavoro, Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza, Servizi Pubblici di Medicina del Lavoro, Enti Assicurativi ed Assistenziali, Autorità Giudiziaria;
  • padroneggiare le normative vigenti nell’ambito e le modalità applicative;
  • costruire dei percorsi informativi e formativi nei confronti dei lavoratori (es. corsi di primo soccorso e antincendio);
  • organizzare il reinserimento dei lavoratori con malattie professionali o infortuni professionali;
  • consigliare al Datore di Lavoro tutte le misure di prevenzione adatte a mettere in sicurezza lavoratori e gli spazi di lavoro.

 

Un medico competente in medicina del lavoro può operare in diversi settori, scegliendo tra svariati sbocchi professionali e attività:

–  attività di Medicina del Lavoro in strutture universitarie e ospedaliere, presso Enti Pubblici di vigilanza o INAIL;

–  attività di medico competete in ambito di aziende pubbliche e private;

–  attività di consulenza per la sicurezza sul lavoro;

–  attività di consulenza in procedimenti giudiziari.[4]

[1] Come diventare medico del lavoro, http://www.lettera43.it/economia/guide/come-diventare-medico-del-lavoro_135568.htm

[2] Medico competente specialista in medicina del lavoro, http://www.medicina-lavoro.com/primalsrl/medico-competente-medicina-lavoro/69.htm

[3] Il ministero della salute aggiorna l’elenco nazionale dei medici competenti, eliminando circa 5.000 nominativi, http://www.ecolavservice.com/archivio/IL-MINISTERO-DELLA-SALUTE-AGGIORNA-LELENCO-NAZIONALE-DEI-MEDICI-COMPETENTI-ELIMINANDO-CIRCA-5-000-NOMINATIVI.html

[4] Scuola di Specializzazione Medicina del Lavoro, http://www2.almalaurea.it/cgi-asp/lau/postlaurea/dettaglioCorso.aspx?ID=46097&lang=it

Medico del Lavoro Padova

Hotel: Documento di Valutazione dei Rischi

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Hotel: Documento di Valutazione dei Rischi

Il Decreto Legislativo 81/08 e ancor prima la Legge 626 del 1994 impone l’elaborazione del Documento di Valutazione Rischi, uno dei vincoli in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro a cui sono legate le imprese.

Il Documento di Valutazione dei Rischi è una relazione obbligatoria che attesta l’individuazione di tutti i rischi presenti in un ambiente di lavoro ed evidenzia le misure di sicurezza da attuare per prevenire e controllare la salute e sicurezza dei lavoratori (mansioni che provocano danni alla salute, malattie professionali, infortuni e simili).

 

Quando è obbligatorio il Documento di Valutazione dei Rischi

Il Documento di Valutazione dei Rischi è obbligatorio per tutte quelle attività con soci lavoratori o dipendenti subordinati con qualsiasi forma contrattuale. Le nuovi disposizioni del Testo unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (articolo 29, comma 5 del Decreto legislativo 81 del 2008) infatti impongono tale obbligo anche per quelle aziende che contano meno di 10 lavoratori (compresi titolari e soci) e che non svolgono le attività previste dalle normative: diversamente da quanto previsto in precedenza (autocertificazione della Valutazione dei Rischi idonea e aggiornata), oggi vi è l’obbligo di effettuare tale valutazione anche per aziende di piccole dimensioni.[1]

Secondo le normative vigenti in materia, il datore di lavoro è obbligato a nominare una figura professionale che si assuma l’onere di prevenire e salvaguardare la salute dei lavori dipendenti nei casi di:

  • movimentazione manuale di carichi e movimenti ripetuti degli arti superiori;
  • uso di videoterminali;
  • esposizione ad agenti fisici;
  • sostanze pericolose chimiche, cancerogene e sensibilizzanti;
  • agenti biologici. [2]

 

A quel punto, dopo un sopralluogo degli ambienti lavorativi, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione o il medico competente del lavoro redige un Documento di Valutazione dei Rischi in cui presenta una valutazione tecnica dei luoghi di lavoro e dei rischi correlati, una relazione importante per mettere in piedi un piano di prevenzione adatto e per interpretare al meglio la fase di sorveglianza sanitaria.

È importante che il Documento di Valutazione dei Rischi venga realizzato secondo le procedure standardizzate entro 90 giorni dall’inizio di ciascuna realtà in cui operi almeno un lavoratore, a prescindere da tipo di contratto e compenso. [3]

 

Documento di valutazione dei rischi negli hotel

Quando si parla di hotel, alberghi e strutture ricettive in relazione all’argomento “salute e sicurezza” si tende a far riferimento ai soli ospiti. Gli hotel e le strutture ricettive sono luoghi di lavoro come altri, spazi in cui le condizioni di lavoro e la mancata informazione e formazione dei lavoratori possono provocare diversi incidenti e infortuni e numerose malattie professionali.

I lavoratori che operano all’interno di hotel, alberghi e strutture ricettive si dividono principalmente nelle seguenti categorie:

  1. Addetti al ricevimento e accoglienza (es. receptionist, guardiani e facchini);
  2. Addetti alla ristorazione (es. chef, baristi e personale di sala);
  3. Addetti alle pulizie (es. operatori preposti alla pulizia degli spazi e al rifacimento delle stanze);
  4. Personale d’ufficio (es. segretari, amministrativi e contabili).

 

I dipendenti che lavorano in hotel e alberghi sono esposti a numerosi rischi legati alle diverse mansioni, un rapporto che il Documento di Valutazione dei Rischi deve sottolineare:

  1. Addetti al ricevimento e accoglienza: rischio di aggressione durante il lavoro notturno, rischio di stress correlato, rischio di movimentazione manuale dei carichi e altro.
  2. Addetti alla ristorazione: rischi relativi a preparazione e somministrazione di generi alimentari come tagli o scottature e altro.
  3. Addetti alle pulizie: rischio chimico dovuto all’utilizzo di particolari macchinari, rischio di ustione dovuto all’uso di detergenti e igienizzanti, rischio di caduta e simili.
  4. Personale d’ufficio: problemi legati al mantenimento di talune posture, rischi relativi all’utilizzo prolungato di videoterminali e simili.[4]

 

Le classi di rischio rilevate per alberghi e hotel impongono una scrupolosa analisi dei luoghi di lavoro, una corretta redazione del Documento di Valutazione dei Rischi e un’attenta individuazione delle misure protettive e preventive più adeguate. In questa direzione, non bisogna mai sottovalutare i rischi tipici di tali attività. La “Legionella”, il batterio principalmente associato alla presenza di acqua, è uno dei rischi più diffusi nelle strutture ricettive come hotel e alberghi: il Documento di Valutazione dei Rischi deve contenere anche questo tipo di rischio biologico e individuale.

Le normative vigenti puniscono la mancata attenzione rispetto al problema “Legionella” e la sua esclusione dal Documento di Valutazione dei Rischi, perseguendo i responsabili della struttura ricettiva con sanzioni molto gravi.[5]

 

Validità del Documento di Valutazione dei Rischi

Le normative vigenti sentenziano una revisione e un aggiornamento costante del Documento di Valutazione dei Rischi, ma non ne determinano validità, scadenza o rinnovo: l’unica specifica rispetto alla regolarità e al termine del Rapporto di Valutazione dei Rischi è legata alle modifiche dell’organizzazione generale dell’attività. [6] Una volta compilato e firmato dai responsabili,  il Documento di valutazione dei rischi deve essere custodito presso l’unità produttiva alla quale si riferisce e deve essere di facile accesso ai lavoratori e alle autorità competenti.

[1] Sicurezza, dal primo giugno valutazione dei rischi d’obbligo anche nelle aziende più piccole, http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2013-05-16/valutazione-rischi-studi-214713.shtml?uuid=AbV4WUwH&refresh_ce=1

[2] Quando è obbligatorio nominare il Medico Competente?, http://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/ruoli-figure-C-7/medico-competente-C-77/quando-obbligatorio-nominare-il-medico-competente-AR-13858/

[3] Sicurezza sul Lavoro e Dvr: adempimenti e sanzioni, http://powertobusiness.it/index.php/novita-di-settore/33-sicurezza-sul-lavoro-e-dvr-adempimenti-e-sanzioni

[4] Settore Alberghiero: rischi per la sicurezza dei lavoratori, prevenzione incendi e formazione, http://www.anfos.it/sicurezza/alberghi/

[5] Obblighi e sanzioni in tema di “ Legionella”, http://www.tqsi.it/pdf/Obblighi_e_Sanzioni_in_tema_di_Legionella-Expo-2015.pdf

[6] DVR – Documento Valutazione Rischi, http://www.tuttocauzioni.it/certificazioni-per-imprese/dvr-documento-valutazione-rischi/

elenco medici del lavoro

Elenco medici del lavoro

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Elenco medici del lavoro

L’Ufficio II della Direzione Generale della prevenzione del Ministero della salute conserva l’Elenco Nazionale dei medici competenti del lavoro, un documento che riferisce i professionisti qualificati a ricoprire il ruolo di Responsabile del servizio di prevenzione interna aziendale. L’inserimento in questo tipo di elenco garantisce il possesso dei titoli e dei requisiti abilitanti per lo svolgimento di tale attività.[1]

 

Requisiti medico del lavoro

Il medico competente del lavoro è un esperto in medicina del lavoro che collabora con il datore di lavoro alla valutazione dei rischi aziendali, effettua la sorveglianza sanitaria e svolge tutte le altre attività previste dalle normative vigenti.

Il Decreto Legislativo 81/08 in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro definisce i requisiti professionali del medico competente del lavoro, delle condizioni senza le quali non è possibile svolgere l’importante compito di sicurezza aziendale e di tutela della salute dei lavoratori:

  • Specializzazione o docenza in medicina del lavoro, medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica, tossicologia e igiene industriale, fisiologia e igiene del lavoro o clinica del lavoro;
  • Aggiornamenti costanti rispetto alla professione e alla giurisprudenza che disciplina la materia di sicurezza sul lavoro;
  • Iscrizione all’albo dei medici competenti così come voluto dal Ministero della Salute.[2]

 

Il Decreto Legislativo 81/08 conferma che nomina del medico del lavoro è obbligatoria per tutte quelle aziende che, a prescindere dal numero dei lavoratori o dalle forme contrattuali in essere, presentano attività legate a diversi rischi come:

  • movimentazione manuale di carichi e movimenti ripetuti degli arti superiori;
  • impiego di videoterminali;
  • esposizione ad agenti fisici;
  • sostanze pericolose chimiche, cancerogene e sensibilizzanti;
  • agenti biologici. [3]

 

Nomina del medico del lavoro

Il datore di lavoro nomina il medico competente responsabile della sicurezza dei luoghi di lavoro e della salute dei lavoratori. Così come stabilito dalla normativa in materia, il medico del lavoro ha l’obbligo di individuare i rischi aziendali e formulare di conseguenza ogni formula di prevenzione diretta a mettere in sicurezza gli spazi aziendali e a salvaguardare la salute dei lavoratori:

  1. sopralluogo degli ambienti lavorativi e redazione del Documento di Valutazione dei Rischi;
  2. fase di sorveglianza sanitaria – le visite mediche e i test clinici diretti a stabilire lo stato di salute del lavoratore in relazione alla mansione lavorativa svolta;
  3. redazione di una cartella sanitaria contenente tutte le indagini mediche del candidato;
  4. osservanza della privacy dei dati e delle informazioni di cui il medico del lavoro è venuto a conoscenza nel colloquio pre-visita;
  5. rilascio dell’idoneità o dell’inidoneità del candidato a svolgere una funzione aziendale;
  6. realizzazione di momenti informativi sui rischi aziendali e di corsi di formazione di primo soccorso e antincendio;
  7. delibera della periodicità dei controlli in base al singolo caso aziendale, a prescindere dalla tempistica stabilita dalle normative vigenti.

 

Elenco Nazionale dei medici competenti del lavoro

L’Elenco medici del lavoro rappresenta per i datori di lavoro una garanzia in termini di requisiti e competenze aggiornate del professionista incaricato. A tutela di questa garanzia, il Ministero della Salute e delle Politiche Sociali ha puntato il dito contro quei medici competenti iscritti che non hanno partecipato ai programmi di educazione continua in medicina di durata triennale (crediti previsti dal programma triennale non inferiori al 70% del totale della disciplina medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro), così come previsto dal comma 3 e dal comma 4 dell’art. 38 del Decreto Legislativo in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.[4]

In questo senso, il 23 Marzo 2014 del Ministero della Salute ha invitato i medici competenti che avessero partecipato al programma di aggiornamento continuo in medicina per il triennio 2011-2013 a certificarlo o autocertificarlo tempestivamente, pena la cancellazione del proprio nominativo dall’Elenco Nazionale.

Se da un lato ogni medico competente possa verificare la propria situazione sulla sezione chiamata “Anagrafe Crediti ECM”,[5] dall’altro il datore di lavoro può verificare che il medico competente individuato sia presente nell’Elenco Nazionale dei medici competenti in medicina del lavoro e inserire nel caso la certificazione dei suoi requisiti nel contratto o nella lettera di incarico.[6]

[1] Elenco Medici in possesso dei titoli e requisiti previsti dall’art. 38 comma 1 e comma d-bis D.L.gs n. 81 del 9 aprile 2008, http://www.salute.gov.it/MediciCompetentiPortaleWeb/ricercaMedici.jsp

[2] Requisiti del Medico competente, art. 38 D. Lgs 81/08, http://www.ilmedicocompetente.com/art-38-requisiti-medico-competente.html

[3] Quando è obbligatorio nominare il Medico Competente?, http://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/ruoli-figure-C-7/medico-competente-C-77/quando-obbligatorio-nominare-il-medico-competente-AR-13858/

[4] Il ministero della salute aggiorna l’elenco nazionale dei medici competenti, eliminando circa 5.000 nominativi, http://www.ecolavservice.com/archivio/IL-MINISTERO-DELLA-SALUTE-AGGIORNA-LELENCO-NAZIONALE-DEI-MEDICI-COMPETENTI-ELIMINANDO-CIRCA-5-000-NOMINATIVI.html

[5] 03/2014 E.C.M. – Quali adempimenti per il medico competente? – Proroga al 15 gennaio 2015, http://www.ordinemedici.al.it/index.php/ecm/711-02-2014-e-c-m-quali-adempimenti-per-il-medico-competente

[6] Il ministero della salute aggiorna l’elenco nazionale dei medici competenti, eliminando circa 5.000 nominativi, http://www.ecolavservice.com/archivio/IL-MINISTERO-DELLA-SALUTE-AGGIORNA-LELENCO-NAZIONALE-DEI-MEDICI-COMPETENTI-ELIMINANDO-CIRCA-5-000-NOMINATIVI.html

Documento di Valutazione dei rischi – uso videoterminale

Documento di Valutazione dei rischi – uso videoterminale

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Le normative vigenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro impongono l’obbligo aziendale del Documento di Valutazione dei rischi, un rapporto estremamente importante nell’ambito della gestione e dell’organizzazione della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.

Il medico competente del lavoro, a seguito di un’analisi approfondita degli spazi aziendali, provvede alla compilazione per l’appunto del Documento di Valutazione dei rischi, un elenco dei rischi individuati all’interno degli ambienti lavorativi che fornisce le indicazioni relative alle misure di sicurezza necessarie a ridurre o a eliminare i rischi a cui i lavoratori sono esposti.[1]

 

Il lavoratore e i più frequenti rischi aziendali

Il Documento di Valutazione dei rischi è unico per ogni tipo di attività e può cambiare a seconda del contesto lavorativo. Il lavoratore può essere esposto a rischi di origine fisica, chimica e biologica o psicosociale, ciascuno capace di provocare disturbi, problemi o patologie correlate all’attività aziendale svolta:

 

  • Rumore;
  • Vibrazioni ;
  • Campi elettromagnetici;
  • Radiazioni ottiche artificiali;
  • Amianto;
  • Agenti cancerogeni e mutageni;
  • Movimentazione manuale dei carichi;
  • Movimentazione carichi leggeri ad alta frequenza;
  • Videoterminali;
  • Lavoro notturno;
  • Silice;
  • Radiazioni ionizzanti per lavoratori di categoria B.[2]

 

Il medico del lavoro mette in pratica tutte le competenze e le conoscenze necessarie a ridurre tali rischi e a evitare l’insorgenza di stati patologici più o meno definitivi nel lavoratore. Il Documento di Valutazione dei rischi permette al medico del lavoro di informare i lavoratori, sottoporli a visite mediche specifiche e interpretare al meglio i risultati dei test clinici e degli esami biologici effettuati durante la fase di sorveglianza sanitaria.

 

Uso del videoterminale: rischi e obblighi del datore di lavoro

Il lavoro che prevede l’uso di attrezzature munite di videoterminali rappresentano un rischio per la salute dei lavoratori, se non gestite secondo le disposizioni in materia. Il Decreto Legislativo 81/08 richiede al Datore di lavoro di organizzare e preparare i posti di lavoro in rispondenza alle norme emanate per ovviare ai rischi riscontrati in relazione a durata dell’esposizione, ergonomia del posto di lavoro e condizioni ambientali.

Si definisce videoterminalista quel lavoratore che utilizza un’attrezzatura munita di videoterminali in modo sistematico o abituale, per quasi venti ore settimanali.

Senza un adeguato disciplinamento, il lavoro al videoterminale può comportare diversi rischi e patologie annessi, quali:

  • Disturbi visivi – pesantezza, bruciore, arrossamento oculare e deficit della messa a fuoco;
  • Disturbi posturali – postura sbagliata, contrattura muscolare e spossatezza;
  • Disturbi psicologici – ansia, nervosismo, alterazione dell’umore e stress.[3]

 

Il Datore di lavoro deve collaborare con il medico competente del lavoro e il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione alla predisposizione delle misure necessarie non solo a rispettare le normative vigenti ma soprattutto a creare un ambiente di lavoro privo di rischi per chi lavora con i videoterminali:

  1. aggiornando il Documento di Valutazione dei rischi e sviluppando le misure di prevenzione e protezione necessarie;
  2. individuando i dipendenti dei lavoratori addetti ai videoterminali che rientrano nell’applicazione della normativa e verificando l’effettivo raggiungimento o superamento del limite settimanale di attività; [4]
  3. adattando immediatamente le postazioni alle disposizioni in materia, garantendo una buona definizione e una funzione orientabile dello schermo, uno spazio di lavoro che consente l’appoggio degli avanbracci durante l’uso della tastiera separata dallo schermo, un piano di lavoro stabile e adeguato a una postura corretta, un sedile stabile dotato di altezza e schienale regolabile, un ambiente di lavoro ben dimensionato, sufficientemente illuminato e privo di rumori perturbanti.[5]
  4. assicurando interruzioni di un quarto d’oraogni due ore tramite pausa o cambiamento di attività di lavoro, pratiche indispensabili per “staccare” e riposare la vista.

[1] Documento Valutazione Rischi, http://www.scuolasicurezza.it/wp/documento-valutazione-rischi/

[2] Compiti del medico competente- Visite Periodiche, http://www.testo-unico-sicurezza.com/compiti-medico-competente-visite-periodiche.html

[3] Rischi videoterminali – VDT, http://www.renatosalvalaggio.com/Corso%20RSPP%20-%202016%20parte2%20per%20slides.pdf

[4] Videoterminali: obblighi del datore di lavoro e attrezzature di lavoro, http://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/tipologie-di-rischio-C-5/videoterminali-C-47/videoterminali-obblighi-del-datore-di-lavoro-attrezzature-di-lavoro-AR-14456/

[5] Rischio lavoro al videoterminale – VDT, http://www.fe.infn.it/~evangelisti/Sicurezza/videoterminali.pdf

Come si scrive il Piano Operativo di Sicurezza

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Come si redige il POS, piano operativo di sicurezza

Valutazione dei rischi in azienda e Piano Operativo di Sicurezza: una breve guida nella redazione del P.O.S. per il Datore di lavoro.

La definizione di Piano Operativo di Sicurezza si riferisce a quel documento il Datore di lavoro è tenuto a presentare durante la fase immediatamente precedente all’avvio dei lavori in un cantiere. Secondo quanto stabilito dal Testo Unico in materia di sicurezza a cui si fa riferimento nel Decreto Legislativo 81 del 2008, il Piano Operativo di Sicurezza deve contenere un prospetto dettagliato circa la Valutazione dei rischi.

Obiettivo finale del Piano Operativo di Sicurezza è mettere in chiaro quali siano le contromisure attivate sul posto di lavoro allo scopo di prevenire il verificarsi di incidenti e proteggere la salute dei lavoratori e di chi abita quotidianamente il cantiere.

È bene ricordare che tutte le varie imprese coinvolte nei lavori del cantiere devono poter esibire un Piano Operativo di Sicurezza: i responsabili della sicurezza incaricati dalle varie imprese coinvolte devono poter accedere in ogni momento a tutta la documentazione, che deve essere custodita all’interno del posto di lavoro..

 

Piano Operativo di sicurezza: contenuti richiesti dalla legge

Il Piano Operativo di Sicurezza deve obbligatoriamente riportare tutte le informazioni riguardanti la gestione delle misure di sicurezza e prevenzione sul posto di lavoro. All’interno del Piano Operativo di Sicurezza devono inoltre essere specificati i riferimenti alle varie mansioni svolte, alle attrezzature e ai macchinari utilizzati, alle procedure operative che vengono attuate su base quotidiana. Più ancora, il Piano Operativo di Sicurezza deve riportare un’analisi approfondita di ogni rischio presente sul posto di lavoro. Tale analisi deve ovviamente essere fatta tenendo conto delle peculiarità del posto di lavoro. Il Piano Operativo della Sicurezza deve includere le informazioni che seguono.

  • Dati necessari all’identificazione dell’impresa: identità del datore di lavoro, indirizzi e riferimenti telefonici della sede legale e degli uffici di cantiere.
  • Attività e singole lavorazioni svolte all’interno del cantiere, con riferimenti ai lavoratori autonomi subaffidatari.
  • Nominativi e riferimenti dei medici competenti coinvolti,  dei responsabili del servizio di prevenzione e protezione e dei responsabili di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori e del RSPP (rappresentante dei lavoratori per la sicurezza).
  • Nominativi e riferimenti del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere e elenco delle mansioni inerenti la sicurezza svolte in cantiere.
  • Descrizione dettagliata dell’attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni dei lavoratori.
  • Elenco di strutture fisse quali ponteggi, ponti su ruote a torre, delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere (con relativi certificati, dove richiesti).
  • Elenco di sostanze chimiche potenzialmente pericolose utilizzate nel cantiere con relative schede di sicurezza e metodo di stoccaggio.
  • Elenco dei DPI (dispositivi di protezione individuale) forniti ai lavoratori occupati in cantiere.

 

Pos e datore di lavoro

Il Piano Operativo di Sicurezza può essere visto come una risorsa utile per monitorare gli standard di sicurezza nei cantieri edili e ridurre il rischio di incidenti. Affinché sia effettivamente utile al datore di lavoro, il Piano Operativo di Sicurezza deve tuttavia essere redatto tenendo sempre presenti le peculiarità dell’ambiente di lavoro.

(Fonte: https://it.wikipedia.org/wiki/Piano_operativo_di_sicurezza)

Il passaggio dalla legge 626/94 al DLgs 81/08 sulla sicurezza sul lavoro

Legge 626 e DLgs 81/08: come cambia la sicurezza sul lavoro

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Il passaggio dalla legge 626/94 al DLgs 81/08 sulla sicurezza sul lavoro

Come cambia la normativa sulla sicurezza sul lavoro: panoramica su come cambia la legislazione dalla Legge 626 al Decreto Legislativo 81/08.

La normativa riguardante la sicurezza sul lavoro è andata incontro a cambiamenti importanti in particolare in due periodi: nel 1994, anno in cui entra in vigore la “celebre” Legge 626, e successivamente nel 2008, con il passaggio al D.Lgs. 81/08. In questo spazio vogliamo proporre un breve excursus su come la normativa sia cambiata e su quali siano, in particolare, i cambiamenti che riguardano il Datore di lavoro.

Lo scopo della Legge 626 fu quello di mettere l’Italia alla pari con gli altri paesi europei in materia di sicurezza sul lavoro. La Legge 626 ha introdotto elementi importanti, tra cui la figura dell’RSPP, la figura dell’RLS (il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza) e il Servizio di Prevenzione e Protezione. Altro cambiamento importante arrivato con la Legge 626 prevede che il datore di lavoro stesso sia responsabile della della sicurezza sul luogo di lavoro, mentre con la legislazione precedente, era “debitore della sicurezza nei posti di lavoro”. Allo stesso modo, con la Legge 626 diventa obbligatoria anche la redazione del Documento di Valutazione dei Rischi.

 

Legge 626 e cambiamenti successivi

La Legge 626 è rimasta in vigore per 13 anni. Nel 2007, a seguito dell’approvazione della delega 123, la Legge 626 è stata sostituita dal Decreto Legislativo 81. Questo passaggio ha risposto ad un bisogno di rinnovamento che si è tradotto nella creazione di un sistema di sanzioni per i trasgressori, di un’autorità riconosciuta e potente delegata all’ispezione e al mantenimento degli standard di sicurezza. Soprattutto, il Decreto Legislativo 81 ha portato ad una semplificazione della normativa tramite la creazione di un Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro che rimane valido ancora oggi (seppure con aggiornamenti successivi).

In merito all’apparato sanzionatorio, il principale cambiamento rispetto alla Legge 626 è la definizione delle modalità di punizione per mancanze e omissioni che possono portare all’infortunio del lavoratore, con l’inclusione di reati di lesioni colpose e omicidio colposo.

 

Decreto Legislativo 81 Del 2008

Nel 2008 entra in vigore il Decreto Legislativo 81, per mezzo dell’approvazione del Ministro del Lavoro e dei sindacati Cgil, Cisl e Uil. Di seguito riportiamo i cambiamenti più importanti rispetto alla precedente Legge 626.

  • introduzione di sanzioni penali in caso di trasgressione della normativa;
  • introduzione della figura dell’RLS, quale rappresentante dei lavoratori che può ispezionare gli impianti e visionare i documenti aziendali relativi alla sicurezza;
  • obbligo della compilazione del Documento di valutazione del rischio da parte del Datore di lavoro (obbligo non delegabile);
  • Introduzione dell’obbligo di responsabilità delle aziende appaltatrici verso le aziende subappaltanti;
  • sospensione delle attività fino alla messa in regola nei casi di aziende che non rispettino le indicazione del Testo Unico, aziende con un deficit di personale maggiore del 20% di lavoratori in nero, aziende con turni di lavoro maggiori di quelli consentiti dai Contratti Nazionali di categoria.

 

Fonte: http://www.normativa-sicurezza-sul-lavoro.it/dalla-626-al-81-08.html

datore di lavoro

Il Datore di lavoro: responsabilità in ottica di sicurezza

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Il datore di lavoro e gli Adempimenti sicurezza sul lavoro

Compiti e responsabilità del Datore di lavoro all’interno della Legislazione vigente in ambito i sicurezza: come agire nel rispetto dei regolamenti.

In ambito di sicurezza sul posto di lavoro, il ruolo del Datore di lavoro è uno di quelli più delicati. La normativa italiana riguardante le responsabilità del Datore di lavoro è stata, negli ultimi anni, soggetta a vari cambiamenti: oggi gli adempimenti per la sicurezza del Datore di lavoro vengono regolati con precisione all’interno dei Decreti Legislativi 81/08 e 106/2009.

Negli articoli di cui sopra si trattano nel dettaglio le misure di sicurezza necessarie a prevenire incidenti sul posto di lavoro e le procedure (diverse in base alle caratteristiche del contesto di lavoro) da adottare in caso di incidente. In ognuno di questi momenti, il Datore di lavoro è tra le figure centrali.

Nel Decreto Legislativo 81/08 si specifica che tra le responsabilità del Datore di lavoro c’è garantire la sicurezza: ovvero, in ogni momento, all’interno dell’ambiente lavorativo, deve essere assicurata l’integrità psicofisica dei lavoratori. Per fare ciò, il Datore di lavoro è tenuto a ridurre al minimo tutte le situazioni di rischio.

 

Datore di lavoro e sicurezza: supervisione di personale e attrezzature

Il Datore di lavoro non è il solo a dover farsi carico della responsabilità della sicurezza: la normativa prevede infatti che il Datore di lavoro possa assegnare alcune figure all’interno dell’organico aziendale a cui spetterà il compito di pianificare e gestire le varie misure di sicurezza. Più ancora, a costoro (e al Datore di lavoro) spetta la responsabilità di garantire in ogni momento il rispetto degli standard di sicurezza prescritti dalla legge.

All’interno dei compiti del Datore di lavoro e delle altre figure incaricate della sicurezza c’è l’organizzazione di attività di informazione e formazione dei lavoratori.

Tutte le persone che operano con regolarità sul posto di lavoro (in particolare i lavoratori appena assunti) devono essere informate circa i comportamenti da adottare, in particolare nel caso siano impiegati nell’utilizzo di attrezzature particolari.

Allo stesso modo, il Datore di lavoro deve supervisionare l’organizzazione della formazione alal sicurezza dei lavoratori, rispettando gli obblighi di Legge.

 

Decreto Legislativo 81 Del 2008 e sorveglianza sanitaria obbligatoria

Nel Decreto Legislativo 81/08 vengono riportate informazioni precise anche in merito ai vari scenari in cui viene richiesta la messa in atto della sorveglianza sanitaria e di tutte le procedure correlate.

È importante ricordare che in tutti i casi in cui il Datore di lavoro manchi di attivare la sorveglianza sanitaria, il Decreto Legislativo 81/08 prevede sanzioni a suo carico che possono variare dall’ammenda (da 1.500 € a 6.000 €) all’arresto da 2 a 4 mesi.

Il Datore di lavoro è tenuto ad attivare la sorveglianza sanitaria in tutti i seguenti casi:

  • quando uno o più dei lavoratori richieda l’attivazione di sorveglianza sanitaria e il medico del lavoro approva la richiesta;
  • quando la valutazione dei rischi fatta dal medico incaricato evidenza la necessità di sorveglianza sanitaria;
  • quando la sorveglianza sia prevista dal regolamento vigente in materia di sicurezza sul lavoro.

Fonte http://www.anfos.it/sicurezza/datore-di-lavoro/

Decreto legislativo 81 del 2008

Decreto legislativo 81 del 2008: cosa dice la normativa

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Il decreto legislativo 81 del 2008, testo unico sulla sicurezza sul lavoro

Medici competenti e sorveglianza sanitaria obbligatoria: la normativa prevista nel testo unico del Decreto Legislativo 81/08.

Il Decreto Legislativo 81 del 2008 fornisce tutte le indicazioni per il medico competente e il Datore di lavoro riguardanti la sorveglianza sanitaria obbligatoria e, più importante le  conseguenze giuridiche della mancata attivazione della sorveglianza sanitaria obbligatoria.

Ad oggi, infatti, le indicazioni fornite dal Decreto Legislativo 81 del 2008 sono spesso frutto di dubbi e incertezze presso i Datori di lavoro, che spesso portato a termina la procedura di valutazione dei rischi senza tuttavia procedere ad attivare la sorveglianza sanitaria, incorrendo in sanzioni giuridiche anche gravi.

 

Decreto legislativo 81 del 2008: le sanzioni

Nel caso che un Datore di lavoro manchi di nominare un responsabile della sorveglianza sanitaria, può incorrere in conseguenze penali quali ammenda (da 1500 a 6000 €) o arresto (da 2 a 4 mesi).

Risulta quindi evidente che l’obbligo di  sorveglianza sanitaria non può essere ignorato dal Datore di lavoro che ha effettuato una valutazione dei rischi nella quale sono presenti i suddetti rischi. Nel caso ci sia effettivamente il dubbio, Il Datore di lavoro deve rivedere il proprio documento di valutazione dei rischi e confrontarlo con quanto prescritto nel Decreto Legislativo 81 del 2008. Può essere utile in questi casi chiedere l’ausilio di un medico competente e coinvolgere eventualmente il lavoratore incaricato del ruolo di RSPP.

 

RSPP e decreto legislativo 81 del 2008

Il Decreto Legislativo 81 del 2008 fornisce importanti indicazioni anche in merito alla nomina di un medico competente preposto alla sorveglianza sanitaria. Il Testo unico stabilisce che il ruolo e i compiti del responsabile della sorveglianza sanitaria cambino in base alla tipologia e alla dimensione dell’azienda interessata.

Nelle imprese di dimensioni contenute, il Decreto Legislativo 81 del 2008 permette che il ruolo dell’RSPP sia coperto dallo stesso datore di lavoro. Nello specifico, ricadono in questa regola:

  • Industrie e imprese artigiane con meno di 30 dipendenti;
  • aziende agricole e/o zootecniche con meno di 10 dipendenti;
  • imprese ittiche con meno di 20 impiegati;
  • aziende di altre tipologie che abbiano in organico fino a un massimo di 20 dipendenti.

 

Per tutte le imprese non contemplate nella lista, il Decreto Legislativo 81 del 2008 permette che il ruolo dell’RSPP ricada su uno dei dipendenti dell’azienda. In alternativa il Datore di lavoro può decidere di affidare il compito ad un medico competente.

In ogni caso, affinché si rispetti quanto stabilito dal Decreto Legislativo 81 del 2008, è necessario che l’RSPP soddisfi dei requisiti di competenza: deve quindi aver frequentato uno corso di formazione specifico della durata di 16-48 ore (a seconda della tipologia di azienda) in cui si analizzano gli standard di sicurezza sui luoghi di lavoro.

(Fonte: http://www.quidsicurezza.it/legislazione/sorveglianza-sanitaria-nominare-medico-competente/#.V2RrjB8zrCI )

rspp datore di lavoro

RSPP datore di lavoro: indicazioni per sicurezza in azienda

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Quando RSPP è il datore di lavoro secondo il decreto 81/08

 

Normativa e regolamenti per il Datore di lavoro nel ruolo di RSPP: formazione e responsabilità del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

Tra i principali attore della sorveglianza sanitaria sul posto di lavoro c’è l’RSPP. In alcuni casi, definiti dalla Legge, il ruolo dell’RSPP può essere coperto dal datore di lavoro. Secondo quanto definito all’articolo 2 del Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro (D. Lgs. 81/08), l’RSPP è la “persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali […] designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi.” In sostanza, l’RSPP Datore di lavoro è la figura centrale della sorveglianza sanitaria sul luogo di lavoro: ad esso spettano le responsabilità di rilevare eventuali fattori di rischio e progettare eventuali misure di prevenzione.

 

RSPP Datore di lavoro: cosa prevede la normativa

Le responsabilità dell’RSPP cambiano in base alla tipologia e alla dimensione di azienda. Nel caso si tratti di aziende di dimensioni contenute, è pratica comune che la responsabilità della sorveglianza sanitaria ricada appunto sul Datore di lavoro. In particolare, si parla di RSPP Datore di lavoro nei seguenti casi.

  • Industrie e imprese artigiane con meno di 30 dipendenti;
  • aziende agricole e/o zootecniche con meno di 10 dipendenti;
  • imprese ittiche con meno di 20 impiegati;
  • aziende di altre tipologie che abbiano in organico fino a un massimo di 20 dipendenti.

 

Per tutti i contesti aziendali non inclusi nella lista, la sorveglianza sanitaria diventa responsabilità di un delegato dei dipendenti dell’azienda. In alternativa, il Datore di lavoro può stabilire di affidare il compito ad un medico competente.

 

Decreto 81/08: formazione per sorveglianza sanitaria

Il ruolo dell’RSPP può quindi essere coperto dal datore di lavoro, da un dipendente o dal medico del lavoro: in ogni caso, è necessario che il responsabile della sicurezza sul posto di lavoro soddisfi dei requisiti di competenza stabilita dal decreto 81/08. In particolare, l’RSPP Datore di lavoro o il dipendente incaricato devono aver frequentato uno specifico corso di formazione della durata di 16-48 ore (in base alla tipologia di azienda) in cui si forniscono informazioni sugli standard di sicurezza sul posto di lavoro.

 

In conclusione, l’RSPP Datore di lavoro, o il responsabile della sorveglianza sanitaria delegato, deve conoscere bene l’azienda e le attività quotidiane che vi vengono svolte, avendo così le idee chiare sui rischi contingenti. Altrettanto importanti sono formazione e aggiornamento: l’RSPP Datore di lavoro deve infatti essere sempre informato circa le normative in vigore e la sua preparazione deve essere certificata.

decreto sicurezza sul lavoro

Decreto sicurezza sul lavoro: indicazioni sul Testo Unico

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Il decreto legislativo 81 del 2008, testo unico sulla sicurezza sul lavoro

Il medico competente e il decreto sicurezza sul lavoro: indicazioni e linee guida per il lavoro nel rispetto del Testo Unico.

Il Testo Unico di sicurezza stabilisce con precisione i termini in cui è necessario attivare la sorveglianza sanitaria: per il medico competente e i Datori di lavoro diventa essenziale avere le idee chiare circa la normativa vigente e, soprattutto, circa le conseguenze giuridiche di una mancata attivazione della stessa.

Ad oggi, quello della sorveglianza sanitaria obbligatoria è infatti una questione incerta per molti Datori di lavoro, in particolare risulta esserci incertezza circa la differenza tra valutazione dei rischi e sorveglianza sanitaria obbligatoria e circa la necessità o meno di quest’ultima.

Nel caso la sorveglianza sanitaria sia richiesta dalla legge ma non venga nominato un medico competente, la responsabilità ricade sul Datore di lavoro, con sanzioni che possono consistere in un’ammenda da 1500 a 6000 € o nell’arresto da 2 a 4 mesi.

Decreto sicurezza sul lavoro: quando è necessaria la sorveglianza sanitaria?

La nomina del medico del lavoro che sia responsabile delle procedure di sorveglianza sanitaria in azienda è regolata dal Decreto Legislativo 81/08. La sorveglianza sanitaria è obbligatoria in tutte le situazioni elencati di seguito:

  • quando uno o più dei lavoratori richiede espressamente l’attivazione di sorveglianza sanitaria e il medico del lavoro approva la richiesta;
  • quando la valutazione dei rischi fatta dal medico incaricato evidenza la necessità di sorveglianza sanitaria;
  • qualora la sorveglianza sia prevista dal regolamento vigente.

Parlando di regolamenti vigenti, la Legge prevede la sorveglianza sanitaria obbligatoria in tutti i contesti lavorativi in cui si manifestino i seguenti rischi:

  • agenti chimici, cancerogeni e mutageni
  • rischi biologici di varia natura
  • rischi correlati alla movimentazione manuale di carichi
  • attività al videoterminale per un tempo complessivo di almeno 20 ore settimanali (al netto di pause e interruzioni)
  • rischi correlati ad agenti fisici quali rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici, radiazioni ionizzanti, radiazioni ottiche artificiali
  • rischi da microclima
  • rischi correlati al settore sanitario
  • presenza di impianti elettrici ad alta tensione
  • attività lavorative in orario notturno
  • Presenza di lavoratori impiegati in mansioni che comportano rischi per la sicurezza, l’incolumità e la salute propria e di terzi.

Sicurezza sul lavoro

Per tutti i lavoratori che rientrano nelle procedure della sorveglianza sanitaria obbligatoria è obbligatoria la creazione (con conseguente aggiornamento) di una cartella sanitaria personale, alla quale copia devono avere accesso.

La cartella originale deve invece essere conservata dal Datore di lavoro all’interno dell’azienda, in un luogo accessibile e concordato con il medico competente: la responsabilità della gestione dei documenti relativi alla sorveglianza sanitaria obbligatoria spetta infatti al medico competente. Allo stesso modo, il medico competente ha la responsabilità di monitorare i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria tramite visita medica periodica con cadenza annuale (con frequenza maggiore qualora la normativa lo preveda o il medico competente lo ritenga necessario). All’interno del documento di valutazione dei rischi, il medico del lavoro deve riportare i risultati della visita medica, così da poterne fare uso nella pianificazione delle misure di prevenzione.