Corso di formazione per ASPP/ RLS nelle scuole della Provincia di Rovigo: la sorveglianza sanitaria della lavoratrice in gravidanza e del lavoratore disabile
Tra le attività di medico competente oltre alla sorveglianza sanitaria è prevista dalla normativa vigente anche l’attività di formazione e informazione rivolta ai lavoratori.
Da qualche mese collaboro con molto piacere con il SIRVESS, cioè il Sistema di Riferimento Veneto per la Sicurezza nelle Scuole in particolare quelle della provincia di Rovigo. In questa provincia svolgo l’attività di medico competente del lavoro per un paio di scuole, occupandomi della sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti a rischi specifici (in particolare videoterminalisti e addetti ai laboratori). Da tale collaborazione è nata l’idea di organizzare una giornata di aggiornamento per Addetti al servizione prevenzione e protezione (Aspp) e per i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
Ho proposto di parlare di alcuni argomenti che non sono abitualmente tra i temi trattati nei corsi di formazione relativi la sicurezza: la sorveglianza sanitaria della donna in gravidanza e la sorveglianza sanitaria del lavoratore disabile, sottolinenando in modo particolare il ruolo svolto dal medico del lavoro nella gestione di questi lavoratori che in via transitoria o definitiva si trovano ipersuscettibili ai rischi presenti nel luogo di lavoro. L’incontro si è tenuto il giorno 6 maggio 2013 presso Istituto de Amicis di Rovigo. Ho aperto l’incontro con una parte introduttiva generale che riguardava la definizione di medico competente, di medico del lavoro e di sorveglianza sanitaria, sottolinenando come quest’ultima è obbligatoria solo nei casi previsti dalla normativa vigente e come il protocollo di sorveglianza sanitaria debba poggiare sicuramente sulla valutazione dei rischi.
Come definizione di sorveglianza sanitaria possiamo dire che è la ricerca di alterazioni precliniche negli organi prima che si manifesti la malattia. Per quanto riguarda la gestione della donna lavoratrice in gravidanza bisogna far riferimento al Decreto Legislativo 151/2001, chiamato Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità. Il D. Lgs 151/2001 parte dal presupposto che il datore di lavoro di (artt.11 e 12 T.U.) di valutare i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento fino a 7 mesi dopo il parto, di adottare misure necessarie per evitare l’esposizione a rischio e di informare le lavoratrici e i rappresentanti per la sicurezza sui risultati della valutazione. Tale principio viene è ripreso anche dal D. Lgs 81/2008 in particolare all’art. 28 dove si scrive che la valutazione dei rischi deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori compresi quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza.
Quale ruolo può avere il medico competente del lavoro?
Sicuramente quello di partecipare alla valutazione dei rischi, supportando in tale attività il datore di lavoro e il RSPP; poi quello di informazione e formazione nei confronti del datore di lavoro ma anche e soprattutto nei confronti delle lavoratrici, sfruttando a tal fine anche il tempo riservato alle visite mediche; altra attività è quella certificativa, come quella relativa alla flessibilità del congedo di maternità in cui il medico competente deve attestare che il proseguimento dell’attività lavorativa non ha un effetto pregiudizievole per la salute della gestante e del nascituro.
Nella seconda parte dell’incontro è stato approffondito il compito del medico competente nella gestione del lavoratore disabile; il medico competente ha un ruolo fondamentale nell’inserimento del lavoratore con qualche tipo di disabilità. Il medico competente dovrà valutare le capacità residue del lavoratore, rapportarsi con le altre figure aziendali deputate alla prevenzione e sicurezza e seguire l’inserimento del disabile valutandone l’evoluzione nel tempo.