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Sorveglianza sanitaria e lavoro notturno

Sorveglianza sanitaria e lavoro notturno

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Il Decreto Legislativo 81/2008 e tutte le normative vigenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro obbligano il datore di lavoro a nominare un medico competente in grado di adottare le misure necessarie a tutelare tutti i lavoratori dai rischi professionali e le specifiche previsioni a tutela di particolari condizioni come il lavoro notturno. In questo senso, il d.lgs 81/2008 demanda tale funzione al medico del lavoro e alla sorveglianza sanitaria.

Cos’è la sorveglianza sanitaria

La sorveglianza sanitaria consiste nel compimento di visite mediche, test clinici ed esami integrativi diretti a stabilire lo stato di salute del lavoratore in relazione ai rischi dell’attività aziendale e nell’attestazione dell’idoneità fisica e psichica del candidato a svolgere una specifica mansione (idoneità parziale; idoneità temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni; eccetera). La sorveglianza sanitaria si sviluppa in:

  • Visita medica preventiva – stabilisce preventivamente le condizioni psicofisiche del lavoratore che si appresta a svolgere una determinata mansione e ne valuta l’idoneità.
  • Visita medica periodica – controlla lo stato di salute del lavoratore in virtù delle precedenti condizioni e dell’attività svolta, e stabilisce l’idoneità a continuare a svolgerla.
  • Visita medica per cambio mansione – verifica l’idoneità del candidato alla nuova attività a cui viene assegnato.
  • Visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per malattia (durata superiore ai 60 giorni continuativi)  – la fase di sorveglianza sanitaria verifica l’idoneità psicofisica per tornare a svolgere la normale attività aziendale.
  • Visita medica a richiesta del lavoratore – viene effettuata al di fuori delle visite preventive e periodiche, quando le condizioni di salute del dipendente mostrano un peggioramento legato all’attività svolta.[1]

 

Quando è obbligatoria la sorveglianza sanitaria

La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente nei casi previsti dalla normativa vigente e dalle indicazioni fornite dalla Commissione Consultiva Permanente per la Salute e Sicurezza sul Lavoro.

La sorveglianza sanitaria è prevista nei casi di:

  • movimentazione manuale di carichi e movimenti ripetuti degli arti superiori (ove la valutazione dei rischi abbia evidenziato un rischio effettivo);
  • uso di videoterminali (ove la valutazione dei rischi abbia evidenziato l’utilizzo del videoterminale complessiva settimanale di 20 ore);
  • esposizione ad agenti fisici (rumore, ultrasuoni, vibrazioni meccaniche, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche, microclima, atmosfere iperbariche e altro);
  • sostanze pericolose chimiche, cancerogene, mutagene e sensibilizzanti;
  • agenti biologici. [2]

Solo dopo aver individuato i rischi presenti nei luoghi di lavoro, il medico competente del lavoro affronta la fase di sorveglianza sanitaria ovvero il momento in cui accerta lo stato di salute e le condizioni psicofisiche del lavoratore in relazione all’attività svolta e ai rischi di natura chimica (sostanze, preparati chimici), fisica (rumore, vibrazioni, radiazioni, campi elettromagnetici) e biologica precedentemente individuati.

Secondo le norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, la sorveglianza sanitaria è prevista per tutti i lavoratori e i soggetti che svolgono la loro attività all’interno della realtà aziendale:

  • lavoratori con qualsiasi forma contrattuale,
  • soci lavoratori,
  • associati in partecipazioni,
  • tirocinanti e stagisti.[3]

 

“Campi d’azione” della sorveglianza sanitaria

Forte delle competenze in materia di Medicina del lavoro e della legislazione vigente, il medico competente del lavoro supervisiona i rischi e i problemi dell’azienda e li rapporta a ogni mansione aziendale, snellendo la fase di sorveglianza sanitaria: ogni test viene interpretato alla luce dei rischi effettivi a cui il singolo lavoratore viene esposto durante le ore di lavoro. Le visite mediche o qualunque altro controllo sanitario incluso nella fase di sorveglianza sanitaria non possono prevedere:

  • test di gravidanza;
  • test di sieropositività per HIV (Legge 135 del 05.06.1990, art. 6);
  • possesso di particolari requisiti non correlati ai rischi cui il lavoratore può essere esposto.[4]

L’ordinamento in materia prevede invece la verifica di assenza di condizioni di dipendenza dall’alcol o da droghe tramite visite e test, soprattutto se si tratta di lavoratori che operano in altezza o guidano mezzi aziendali.[5]

 

Sorveglianza sanitaria e lavoro notturno

Esistono altre normative non abrogate o successive al Decreto Legislativo 81/08 come il Decreto Legislativo 66/2003 (“Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro”), una disposizione che sancisce l’obbligo di sottoporre a sorveglianza sanitaria tutti i lavoratori adibiti al lavoro notturno ovvero tutti quei lavoratori che svolgono la propria attività lavorativa anche in orario notturno.

In questo senso è doveroso precisare che:

  • il periodo notturno consiste in un periodo di almeno 7 ore consecutive comprendenti l’intervallo tra la mezzanotte e le 5 del mattino;
  • il lavoratore notturno svolge almeno 3 ore del suo tempo normale del lavoro giornaliero durante il periodo notturno in modo abituale o lavora almeno 3 ore per un minimo di 80 giorni lavorativi all’anno durante il periodo notturno.[6]

La fase di sorveglianza sanitaria ha la funzione di verificare che il lavoratore sia idoneo a poter svolgere le prestazioni di lavoro notturno (nel caso di inidoneità al lavoro notturno, il lavoratore deve essere adibito al lavoro diurno). [7]

I lavoratori notturni sono sottoposti a una maggiore usura delle capacità psicofisiche e a criticità maggiori, come:

  1. Patologie professionali a breve termine quali disturbi del sonno, fatica, infortuni e simili.
  2. Patologie professionali a lungo termine quali problemi all’apparato gastrointestinale (es. ulcera e pancreatite cronica), effetti sull’apparato cardiovascolare (es. ipertensione grave), conseguenze sulla sfera psicoaffettiva e così via.[8]

Il medico del lavoro valuta con visite mediche periodiche a scadenza biennale che il lavoratore possa continuare a svolgere il lavoro notturno e che non siano insorti impedimenti allo svolgimento dello stesso.

In generale, dopo aver consultato le rappresentanze sindacali aziendali o le organizzazioni territoriali dei lavoratori, il datore di lavoro può richiedere a tutti i lavoratori di prestare il lavoro notturno, salvo alcune eccezioni:

  • le donne in stato di gravidanza e fino al compimento di un anno di età del bambino;
  • i minori;
  • l’accertamento dell’inidoneità attraverso le strutture competenti. [9]

Il Decreto Legislativo 66/2003 stabilisce che il datore di lavoro provveda alla valutazione dello stato di salute dei lavoratori notturni (medico del lavoro e sorveglianza sanitaria): la violazione delle direttive e degli obblighi di controllo preventivo e periodico è punita con sanzioni penali o monetarie.[10]

[1] Visita medica e lavoro notturno, www.studiocassone.it/news/visita-medica-e-lavoro-notturno

[2] Quando è obbligatorio nominare il Medico Competente?, http://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/ruoli-figure-C-7/medico-competente-C-77/quando-obbligatorio-nominare-il-medico-competente-AR-13858/

[3] La sorveglianza sanitaria in materia di salute e igiene del lavoro, http://www.informaimpresa.it/item/la-sorveglianza-sanitaria-in-materia-di-salute-e-igiene-del-lavoro

[4] Linee guida per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori, http://www.vegaengineering.com/mlist/uploaded/Reg.Lazio_LineeGuida_sorveglianza_sanitaria.pdf

[5] Visite mediche, quando eseguirle, http://www.sistemi-integrati.net/articoli/visite-mediche-quando-eseguirle_ID_68_IDa_726.htm

[6] Lavoro notturno, http://www.aslcn2.it/media/2013/07/Lavoro-notturno.pdf

[7] Prevenzione dei rischi del lavoro notturno, http://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/altro-C-8/prevenzione-dei-rischi-del-lavoro-notturno-AR-4577/

[8] Linee guida per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori, http://www.vegaengineering.com/mlist/uploaded/Reg.Lazio_LineeGuida_sorveglianza_sanitaria.pdf

[9] Lavoro notturno: obblighi e sanzioni per il datore di lavoro, http://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2014/08/22/lavoro-notturno-obblighi-e-sanzioni-per-il-datore-di-lavoro

[10] La sorveglianza sanitaria in materia di salute e igiene del lavoro, http://www.informaimpresa.it/item/la-sorveglianza-sanitaria-in-materia-di-salute-e-igiene-del-lavoro

Medico del Lavoro Padova

Hotel: Documento di Valutazione dei Rischi

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Hotel: Documento di Valutazione dei Rischi

Il Decreto Legislativo 81/08 e ancor prima la Legge 626 del 1994 impone l’elaborazione del Documento di Valutazione Rischi, uno dei vincoli in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro a cui sono legate le imprese.

Il Documento di Valutazione dei Rischi è una relazione obbligatoria che attesta l’individuazione di tutti i rischi presenti in un ambiente di lavoro ed evidenzia le misure di sicurezza da attuare per prevenire e controllare la salute e sicurezza dei lavoratori (mansioni che provocano danni alla salute, malattie professionali, infortuni e simili).

 

Quando è obbligatorio il Documento di Valutazione dei Rischi

Il Documento di Valutazione dei Rischi è obbligatorio per tutte quelle attività con soci lavoratori o dipendenti subordinati con qualsiasi forma contrattuale. Le nuovi disposizioni del Testo unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (articolo 29, comma 5 del Decreto legislativo 81 del 2008) infatti impongono tale obbligo anche per quelle aziende che contano meno di 10 lavoratori (compresi titolari e soci) e che non svolgono le attività previste dalle normative: diversamente da quanto previsto in precedenza (autocertificazione della Valutazione dei Rischi idonea e aggiornata), oggi vi è l’obbligo di effettuare tale valutazione anche per aziende di piccole dimensioni.[1]

Secondo le normative vigenti in materia, il datore di lavoro è obbligato a nominare una figura professionale che si assuma l’onere di prevenire e salvaguardare la salute dei lavori dipendenti nei casi di:

  • movimentazione manuale di carichi e movimenti ripetuti degli arti superiori;
  • uso di videoterminali;
  • esposizione ad agenti fisici;
  • sostanze pericolose chimiche, cancerogene e sensibilizzanti;
  • agenti biologici. [2]

 

A quel punto, dopo un sopralluogo degli ambienti lavorativi, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione o il medico competente del lavoro redige un Documento di Valutazione dei Rischi in cui presenta una valutazione tecnica dei luoghi di lavoro e dei rischi correlati, una relazione importante per mettere in piedi un piano di prevenzione adatto e per interpretare al meglio la fase di sorveglianza sanitaria.

È importante che il Documento di Valutazione dei Rischi venga realizzato secondo le procedure standardizzate entro 90 giorni dall’inizio di ciascuna realtà in cui operi almeno un lavoratore, a prescindere da tipo di contratto e compenso. [3]

 

Documento di valutazione dei rischi negli hotel

Quando si parla di hotel, alberghi e strutture ricettive in relazione all’argomento “salute e sicurezza” si tende a far riferimento ai soli ospiti. Gli hotel e le strutture ricettive sono luoghi di lavoro come altri, spazi in cui le condizioni di lavoro e la mancata informazione e formazione dei lavoratori possono provocare diversi incidenti e infortuni e numerose malattie professionali.

I lavoratori che operano all’interno di hotel, alberghi e strutture ricettive si dividono principalmente nelle seguenti categorie:

  1. Addetti al ricevimento e accoglienza (es. receptionist, guardiani e facchini);
  2. Addetti alla ristorazione (es. chef, baristi e personale di sala);
  3. Addetti alle pulizie (es. operatori preposti alla pulizia degli spazi e al rifacimento delle stanze);
  4. Personale d’ufficio (es. segretari, amministrativi e contabili).

 

I dipendenti che lavorano in hotel e alberghi sono esposti a numerosi rischi legati alle diverse mansioni, un rapporto che il Documento di Valutazione dei Rischi deve sottolineare:

  1. Addetti al ricevimento e accoglienza: rischio di aggressione durante il lavoro notturno, rischio di stress correlato, rischio di movimentazione manuale dei carichi e altro.
  2. Addetti alla ristorazione: rischi relativi a preparazione e somministrazione di generi alimentari come tagli o scottature e altro.
  3. Addetti alle pulizie: rischio chimico dovuto all’utilizzo di particolari macchinari, rischio di ustione dovuto all’uso di detergenti e igienizzanti, rischio di caduta e simili.
  4. Personale d’ufficio: problemi legati al mantenimento di talune posture, rischi relativi all’utilizzo prolungato di videoterminali e simili.[4]

 

Le classi di rischio rilevate per alberghi e hotel impongono una scrupolosa analisi dei luoghi di lavoro, una corretta redazione del Documento di Valutazione dei Rischi e un’attenta individuazione delle misure protettive e preventive più adeguate. In questa direzione, non bisogna mai sottovalutare i rischi tipici di tali attività. La “Legionella”, il batterio principalmente associato alla presenza di acqua, è uno dei rischi più diffusi nelle strutture ricettive come hotel e alberghi: il Documento di Valutazione dei Rischi deve contenere anche questo tipo di rischio biologico e individuale.

Le normative vigenti puniscono la mancata attenzione rispetto al problema “Legionella” e la sua esclusione dal Documento di Valutazione dei Rischi, perseguendo i responsabili della struttura ricettiva con sanzioni molto gravi.[5]

 

Validità del Documento di Valutazione dei Rischi

Le normative vigenti sentenziano una revisione e un aggiornamento costante del Documento di Valutazione dei Rischi, ma non ne determinano validità, scadenza o rinnovo: l’unica specifica rispetto alla regolarità e al termine del Rapporto di Valutazione dei Rischi è legata alle modifiche dell’organizzazione generale dell’attività. [6] Una volta compilato e firmato dai responsabili,  il Documento di valutazione dei rischi deve essere custodito presso l’unità produttiva alla quale si riferisce e deve essere di facile accesso ai lavoratori e alle autorità competenti.

[1] Sicurezza, dal primo giugno valutazione dei rischi d’obbligo anche nelle aziende più piccole, http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2013-05-16/valutazione-rischi-studi-214713.shtml?uuid=AbV4WUwH&refresh_ce=1

[2] Quando è obbligatorio nominare il Medico Competente?, http://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/ruoli-figure-C-7/medico-competente-C-77/quando-obbligatorio-nominare-il-medico-competente-AR-13858/

[3] Sicurezza sul Lavoro e Dvr: adempimenti e sanzioni, http://powertobusiness.it/index.php/novita-di-settore/33-sicurezza-sul-lavoro-e-dvr-adempimenti-e-sanzioni

[4] Settore Alberghiero: rischi per la sicurezza dei lavoratori, prevenzione incendi e formazione, http://www.anfos.it/sicurezza/alberghi/

[5] Obblighi e sanzioni in tema di “ Legionella”, http://www.tqsi.it/pdf/Obblighi_e_Sanzioni_in_tema_di_Legionella-Expo-2015.pdf

[6] DVR – Documento Valutazione Rischi, http://www.tuttocauzioni.it/certificazioni-per-imprese/dvr-documento-valutazione-rischi/

Documento di Valutazione dei rischi – uso videoterminale

Documento di Valutazione dei rischi – uso videoterminale

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Le normative vigenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro impongono l’obbligo aziendale del Documento di Valutazione dei rischi, un rapporto estremamente importante nell’ambito della gestione e dell’organizzazione della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.

Il medico competente del lavoro, a seguito di un’analisi approfondita degli spazi aziendali, provvede alla compilazione per l’appunto del Documento di Valutazione dei rischi, un elenco dei rischi individuati all’interno degli ambienti lavorativi che fornisce le indicazioni relative alle misure di sicurezza necessarie a ridurre o a eliminare i rischi a cui i lavoratori sono esposti.[1]

 

Il lavoratore e i più frequenti rischi aziendali

Il Documento di Valutazione dei rischi è unico per ogni tipo di attività e può cambiare a seconda del contesto lavorativo. Il lavoratore può essere esposto a rischi di origine fisica, chimica e biologica o psicosociale, ciascuno capace di provocare disturbi, problemi o patologie correlate all’attività aziendale svolta:

 

  • Rumore;
  • Vibrazioni ;
  • Campi elettromagnetici;
  • Radiazioni ottiche artificiali;
  • Amianto;
  • Agenti cancerogeni e mutageni;
  • Movimentazione manuale dei carichi;
  • Movimentazione carichi leggeri ad alta frequenza;
  • Videoterminali;
  • Lavoro notturno;
  • Silice;
  • Radiazioni ionizzanti per lavoratori di categoria B.[2]

 

Il medico del lavoro mette in pratica tutte le competenze e le conoscenze necessarie a ridurre tali rischi e a evitare l’insorgenza di stati patologici più o meno definitivi nel lavoratore. Il Documento di Valutazione dei rischi permette al medico del lavoro di informare i lavoratori, sottoporli a visite mediche specifiche e interpretare al meglio i risultati dei test clinici e degli esami biologici effettuati durante la fase di sorveglianza sanitaria.

 

Uso del videoterminale: rischi e obblighi del datore di lavoro

Il lavoro che prevede l’uso di attrezzature munite di videoterminali rappresentano un rischio per la salute dei lavoratori, se non gestite secondo le disposizioni in materia. Il Decreto Legislativo 81/08 richiede al Datore di lavoro di organizzare e preparare i posti di lavoro in rispondenza alle norme emanate per ovviare ai rischi riscontrati in relazione a durata dell’esposizione, ergonomia del posto di lavoro e condizioni ambientali.

Si definisce videoterminalista quel lavoratore che utilizza un’attrezzatura munita di videoterminali in modo sistematico o abituale, per quasi venti ore settimanali.

Senza un adeguato disciplinamento, il lavoro al videoterminale può comportare diversi rischi e patologie annessi, quali:

  • Disturbi visivi – pesantezza, bruciore, arrossamento oculare e deficit della messa a fuoco;
  • Disturbi posturali – postura sbagliata, contrattura muscolare e spossatezza;
  • Disturbi psicologici – ansia, nervosismo, alterazione dell’umore e stress.[3]

 

Il Datore di lavoro deve collaborare con il medico competente del lavoro e il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione alla predisposizione delle misure necessarie non solo a rispettare le normative vigenti ma soprattutto a creare un ambiente di lavoro privo di rischi per chi lavora con i videoterminali:

  1. aggiornando il Documento di Valutazione dei rischi e sviluppando le misure di prevenzione e protezione necessarie;
  2. individuando i dipendenti dei lavoratori addetti ai videoterminali che rientrano nell’applicazione della normativa e verificando l’effettivo raggiungimento o superamento del limite settimanale di attività; [4]
  3. adattando immediatamente le postazioni alle disposizioni in materia, garantendo una buona definizione e una funzione orientabile dello schermo, uno spazio di lavoro che consente l’appoggio degli avanbracci durante l’uso della tastiera separata dallo schermo, un piano di lavoro stabile e adeguato a una postura corretta, un sedile stabile dotato di altezza e schienale regolabile, un ambiente di lavoro ben dimensionato, sufficientemente illuminato e privo di rumori perturbanti.[5]
  4. assicurando interruzioni di un quarto d’oraogni due ore tramite pausa o cambiamento di attività di lavoro, pratiche indispensabili per “staccare” e riposare la vista.

[1] Documento Valutazione Rischi, http://www.scuolasicurezza.it/wp/documento-valutazione-rischi/

[2] Compiti del medico competente- Visite Periodiche, http://www.testo-unico-sicurezza.com/compiti-medico-competente-visite-periodiche.html

[3] Rischi videoterminali – VDT, http://www.renatosalvalaggio.com/Corso%20RSPP%20-%202016%20parte2%20per%20slides.pdf

[4] Videoterminali: obblighi del datore di lavoro e attrezzature di lavoro, http://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/tipologie-di-rischio-C-5/videoterminali-C-47/videoterminali-obblighi-del-datore-di-lavoro-attrezzature-di-lavoro-AR-14456/

[5] Rischio lavoro al videoterminale – VDT, http://www.fe.infn.it/~evangelisti/Sicurezza/videoterminali.pdf

decreto sicurezza sul lavoro

Decreto sicurezza sul lavoro: indicazioni sul Testo Unico

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Il decreto legislativo 81 del 2008, testo unico sulla sicurezza sul lavoro

Il medico competente e il decreto sicurezza sul lavoro: indicazioni e linee guida per il lavoro nel rispetto del Testo Unico.

Il Testo Unico di sicurezza stabilisce con precisione i termini in cui è necessario attivare la sorveglianza sanitaria: per il medico competente e i Datori di lavoro diventa essenziale avere le idee chiare circa la normativa vigente e, soprattutto, circa le conseguenze giuridiche di una mancata attivazione della stessa.

Ad oggi, quello della sorveglianza sanitaria obbligatoria è infatti una questione incerta per molti Datori di lavoro, in particolare risulta esserci incertezza circa la differenza tra valutazione dei rischi e sorveglianza sanitaria obbligatoria e circa la necessità o meno di quest’ultima.

Nel caso la sorveglianza sanitaria sia richiesta dalla legge ma non venga nominato un medico competente, la responsabilità ricade sul Datore di lavoro, con sanzioni che possono consistere in un’ammenda da 1500 a 6000 € o nell’arresto da 2 a 4 mesi.

Decreto sicurezza sul lavoro: quando è necessaria la sorveglianza sanitaria?

La nomina del medico del lavoro che sia responsabile delle procedure di sorveglianza sanitaria in azienda è regolata dal Decreto Legislativo 81/08. La sorveglianza sanitaria è obbligatoria in tutte le situazioni elencati di seguito:

  • quando uno o più dei lavoratori richiede espressamente l’attivazione di sorveglianza sanitaria e il medico del lavoro approva la richiesta;
  • quando la valutazione dei rischi fatta dal medico incaricato evidenza la necessità di sorveglianza sanitaria;
  • qualora la sorveglianza sia prevista dal regolamento vigente.

Parlando di regolamenti vigenti, la Legge prevede la sorveglianza sanitaria obbligatoria in tutti i contesti lavorativi in cui si manifestino i seguenti rischi:

  • agenti chimici, cancerogeni e mutageni
  • rischi biologici di varia natura
  • rischi correlati alla movimentazione manuale di carichi
  • attività al videoterminale per un tempo complessivo di almeno 20 ore settimanali (al netto di pause e interruzioni)
  • rischi correlati ad agenti fisici quali rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici, radiazioni ionizzanti, radiazioni ottiche artificiali
  • rischi da microclima
  • rischi correlati al settore sanitario
  • presenza di impianti elettrici ad alta tensione
  • attività lavorative in orario notturno
  • Presenza di lavoratori impiegati in mansioni che comportano rischi per la sicurezza, l’incolumità e la salute propria e di terzi.

Sicurezza sul lavoro

Per tutti i lavoratori che rientrano nelle procedure della sorveglianza sanitaria obbligatoria è obbligatoria la creazione (con conseguente aggiornamento) di una cartella sanitaria personale, alla quale copia devono avere accesso.

La cartella originale deve invece essere conservata dal Datore di lavoro all’interno dell’azienda, in un luogo accessibile e concordato con il medico competente: la responsabilità della gestione dei documenti relativi alla sorveglianza sanitaria obbligatoria spetta infatti al medico competente. Allo stesso modo, il medico competente ha la responsabilità di monitorare i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria tramite visita medica periodica con cadenza annuale (con frequenza maggiore qualora la normativa lo preveda o il medico competente lo ritenga necessario). All’interno del documento di valutazione dei rischi, il medico del lavoro deve riportare i risultati della visita medica, così da poterne fare uso nella pianificazione delle misure di prevenzione.