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sicurezza sul lavoro Archivi - Dottor Umberto Schiavo - Medico competente del Lavoro Padova

Medicina del Lavoro Settore Trasporti

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Con il termine “Medicina del Lavoro” si definisce la specifica branca della medicina che si occupa delle malattie professionali.  Il suo focus è la prevenzione, la diagnosi e la cura di tutte quelle malattie inerenti le attività lavorative, al fine di raggiungere un triplice obiettivo:

  1. mantenere e tutelare il più elevato grado di benessere psico-fisico dei lavoratori;
  2. prevenire eventuali alterazioni della salute dei lavoratori (infortuni o malattie) causate da condizioni di lavoro non idonee, come ad esempio pericoli ambientali o stress psicologici;
  3. sviluppare una cultura del lavoro che favorisca un ambiente sicuro e salubre e che promuova un clima positivo e non conflittuale.

La Medicina del Lavoro, dunque, effettua una valutazione globale: da un lato analizza l’ambiente lavorativo che deve essere idoneo a salvaguardare la salute dei lavoratori, dall’altro considera l’adattamento del lavoro alle capacità fisiche e psicologiche dei lavoratori e dell’uomo alla sua mansione, al fine di favorire l’incremento della produttività.

Il Medico Competente è la figura professionale specializzata nell’analisi dei rischi e delle malattie professionali. La sua nomina, da parte del datore di lavoro o del preposto, è obbligatoria per tutte quelle aziende in cui i lavoratori sono sottoposti ai rischi elencati nel testo unico sulla salute e sicurezza del lavoro D.Lgs 81/2008.

Dapprima chiamato “Medico di Fabbrica” e successivamente “Medico del Lavoro”, oggi il Medico Competente collabora con le aziende nella prevenzione e identificazione dei sintomi causati dall’esposizione dei lavoratori ad agenti chimici (come acidi o sostante tossiche), agenti fisici (quali radiazioni, rumore, microclima), agenti biologici (batteri, virus e parassiti) e fattori di rischio psicosociali (stress lavoro-correlato).

Il Medico Competente gioca quindi un ruolo fondamentale nell’attuazione della sorveglianza sanitaria, che viene attivata dal datore di lavoro nei casi previsti dalla legge. Con sorveglianza sanitaria si intende l’insieme delle procedure finalizzate al controllo e alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, in rapporto all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento della mansione specifica del lavoratore.

In particolare, l’intervento del Medico Competente è volto a valutare la compatibilità tra la condizione psico-fisica del lavoratore e le mansioni svolte, individuare eventuali fattori di rischio e verificare l’esistenza e la corretta messa in atto delle misure di prevenzione dei rischi da parte dell’azienda e dei lavoratori stessi.

 

Le prestazioni mediche alle quali i lavoratori vengono sottoposti sono molteplici:

  1. visite mediche preventive: per accertare l’assenza di eventuali controindicazioni alle mansioni assegnate al lavoratore;
  2. controlli periodici: per accertare il mantenimento dell’idoneità alla mansione. La periodicità di queste visite viene stabilita per legge a seconda della mansione specifica (generalmente la cadenza è annuale);
  3. visite mediche su richiesta del lavoratore: nel caso in cui il Medico Competente riconosca un legame tra il rischio di peggioramento delle condizioni di salute e l’attività lavorativa svolta;
  4. visite mediche precedenti alla ripresa del lavoro: a seguito di assenza superiore ai 60 giorni continuativi, dovuta a problemi di salute (solo per lavoratori in sorveglianza sanitaria periodica);
  5. accertamenti medici alla cessazione del rapporto di lavoro: in caso di esposizione a rischio chimico o biologico e di esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni.

 

Gli esiti di tali visite forniscono un giudizio di idoneità alla mansione (che può essere parziale, temporanea, permanente, con prescrizioni o limitazioni) oppure di inidoneità (temporale o permanente).

 

SETTORE TRASPORTI

Il settore dei trasporti è uno dei più complessi dal punto di vista della sicurezza sul lavoro. Include tutti quei lavoratori che operano su automezzi come taxi, autobus, pullman o camion, ma anche i corrieri che si spostano con scooter o biciclette in ambito cittadino.

Una attenta valutazione dei rischi connessi a queste attività è fondamentale per prevenire eventuali infortuni o incidenti.

L’uso prolungato del mezzo, le vibrazioni, la postura seduta mantenuta per lungo tempo, le inalazioni dei gas di scarico, i rumori ambientali e la stanchezza dovuta a lunghi turni di lavoro sono solo alcuni dei più comuni rischi a cui sono sottoposti gli uomini che lavorano su strada.

Il protocollo di sorveglianza sanitaria del settore trasporti prevende, inoltre, la valutazione dei rischi legati all’assunzione di sostanze stupefacenti, psicotrope o alcoliche.

Questi fattori rientrano nell’obbligo del Medico Competente, in collaborazione con il datore di lavoro ed il rappresentante del servizio prevenzione e protezione, di prevenire i rischi lavorativi che comprendono terzi, ovvero i pericoli che erronee abitudini personali del lavoratore possono provocare a terze parti.

Per quanto riguarda l’alcol, i controlli puntano a scongiurare l’assunzione sporadica durante l’orario di lavoro, con visite senza preavviso e test alcolimetrico occasionale, oppure ad evidenziare sintomi di assunzione cronica, verificata durante la visita periodica, tramite accertamenti di laboratorio.

Nel caso in cui il lavoratore risulti positivo all’alcol test, verrà sospeso temporaneamente dalla mansione e potrà essere sottoposto a sanzioni amministrative e penali, nonché a provvedimenti disciplinari da parte dell’azienda.

Nel caso in cui il Medico Competente riscontri una condizione di dipendenza da alcol, invece, rilascerà un giudizio di inidoneità temporanea alla mansione, a seguito del quale il lavoratore verrà indirizzato al SER.T (Servizio per le Tossicodipendenze) per una valutazione più approfondita.

Gli interventi attuabili dipendono dalla fascia di rischio attribuita al lavoratore, sulla base della sua condotta:

  • anamnesi alcologica integrata con AUDIT  C:  l’applicazione sistematica dell’AUDIT C (versione breve dell’Alcohol Use Disorders  Identification Test dell’OMS) in tutti i soggetti che dichiarano di non essere astemi è una prassi raccomandabile, semplice, poco impegnativa per il lavoratore e per il medico competente che lo utilizza;
  • esame obiettivo mirato:  va effettuato sempre, indipendentemente dell’esito dell’AUDIT C. Infatti,  anche qualora il punteggio dell’AUDIT C risultasse negativo, al fine di documentare l’eventuale abitudine alcolicadi un lavoratore o aspirante tale utilizzando dati oggettivi, è indispensabile valutare l’obiettività specifica.
  • invio al Centro Alcologico: in questo caso il Medico Competente, nell’ambito di quanto previsto dal comma 5 dell’art. 39 del D. Lgs. 81/2008, “richiede una consulenza specialistica alcologica al fine di ottenere una valutazione finalizzata ad una eventuale diagnosi di alcol dipendenza”.

Per quanto riguarda le droghe, i controlli sono ancora più serrati e puntano ad escluderne qualsiasi utilizzo, sia esso occasionale, regolare o vera e propria tossicodipendenza.

Il Medico Competente può assumersi la responsabilità di effettuare durante la visita medica la raccolta dei campioni di urine e i test di screening antidroga, direttamente oppure avvalendosi di personale sanitario qualificato (SER.T. o ASL di competenza).

Questi accertamenti vengono effettuati senza alcun preavviso e si articolano su più livelli progressivi. Durante l’accertamento di primo livello, vengono valutati eventuali segnali di assunzione occasionale o dipendenza da droghe e viene effettuata la raccolta di un campione di urine.

Nel caso in cui un lavoratore risultasse sotto l’effetto di droghe, verrà sospeso temporaneamente dalla mansione e verrà sottoposto ad ulteriori analisi. In caso di ulteriore esito positivo, il Medico Competente emetterà un giudizio di inidoneità temporanea e indirizzerà il lavoratore al SER.T per accertamenti più approfonditi. Qualora dovesse emergere una condizione di dipendenza da sostanze stupefacenti, il lavoratore verrà dichiarato non idoneo e sarà riammesso all’esercizio della mansione solo dopo l’adesione ad un programma di cura.

Costo delle visite mediche del lavoro

Costo delle visite mediche del lavoro

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Le visite mediche sono lo strumento con cui il medico del lavoro verifica lo stato di salute dei lavoratori in relazione ai rischi aziendali a cui sono esposti e stabilisce l’idoneità o meno dei candidati a svolgere una determinata mansione.

Le normative vigenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro stabiliscono  per i datori di lavoro l’obbligo di nomina di un medico competente aziendale, pena il rischio dell’incolumità del lavoratore (malattie professionali, difficoltà momentanee e altro) e l’addebito di sanzioni amministrative o ammende pecuniarie per inadempienza delle disposizioni previste dal Decreto Legislativo 81/2008.

Il medico del lavoro: perché e quando

I riferimenti legislativi indicano chiaramente i rischi per cui si prevede l’intervento del medico del lavoro e l’obbligo di sorveglianza sanitaria. Si tratta di sottoporre a visite mediche pre-assuntive, periodiche e su richiesta, i lavoratori esposti a rischi di varia natura quali:

  • Agenti fisici;
  • Rumore;
  • Vibrazioni ;
  • Campi elettromagnetici;
  • Radiazioni ottiche artificiali;
  • Amianto;
  • Agenti cancerogeni e mutageni;
  • Agenti chimici;
  • Movimentazione manuale dei carichi;
  • Movimentazione carichi leggeri ad alta frequenza;
  • Videoterminali;
  • Agenti biologici;
  • Lavoro notturno;
  • Silice;
  • Radiazioni ionizzanti per lavoratori di categoria B.[1]

Gli esami e le visite mediche integrative, effettuate durante gli orari di lavoro, sono effettuate con una cadenza che viene stabilita dal medico competente in base ai rischi aziendali, un impegno che generalmente comporta una cadenza annuale per i lavoratori che svolgono lavori meno rischiosi (installatore, elettricista, operaio e altro). In casi eccezionali, il responsabile sanitario aziendale può modificare la scadenza delle visite mediche previste dalle normative in materia.

Sorveglianza sanitaria: ruolo e responsabilità del medico del lavoro

Il medico del lavoro effettua le visite mediche sulla base dell’osservazione degli ambienti lavorativi e del Rapporto di valutazione dei rischi aziendali, un documento che attesta i pericoli a cui un determinato ambiente o una specifica mansione rimanda.

Secondo le norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, le visite mediche sono previste per tutti i soggetti che prestano lavoro all’interno degli spazi aziendali: dai soci lavoratori agli associati, fino al personale impegnato in tirocinio o stage.[2]

La fase di sorveglianza sanitaria comporta l’istituzione di una Cartella sanitaria e di rischio in cui il medico del lavoro attesta gli accertamenti medico sanitari effettuati sul dipendente e i risultati prodotti e ne certifica l’idoneità o la non idoneità a svolgere una mansione aziendale. Le viste mediche e gli accertamenti sanitari previsti, tuttavia, non possono essere utilizzati per verificare stati di gravidanza, sieropositività e, più in generale, condizioni non legate ai rischi aziendali o alla funzione lavorativa.[3]

Le visite mediche conservano un campo d’azione diverso rispetto all’uso di droghe e alcool sul luogo di lavoro. Nel 2007, il provvedimento di intesa della Conferenza Stato – Regioni demandava alle visite mediche il compito di rivelare gli stati di tossicodipendenza o l’assunzione di bevande super alcoliche per determinati lavoratori e mansioni (trasporto merci pericolose su strada, personale marittimo di prima categoria, lavoratori che operano in quota e simili).[4]

Per tutti gli altri casi, il medico competente deve tutelare la privacy del lavoratore sottoposto a visita medica, rendendo noto al datore l’idoneità alla mansione specifica, l’idoneità con prescrizioni o l’inidoneità alla mansione specifica: il medico del lavoro è tenuto al segreto professionale e a non rivelare le informazioni specifiche di cui viene a conoscenza durante il colloquio che precede la visita medica. [5]

Medico del lavoro e sorveglianza sanitaria: costi e attività

Non esiste un “tariffario unico” legato alle prestazioni del medico competente del lavoro. Spesso il costo dell’attività (incluso le visite mediche) viene definito in base alle proposte della provincia competente e a una serie di fattori quali le specifiche aziendali e il numero dei lavoratori a rischio. Una volta nominato dal datore di lavoro a responsabile della salute e sicurezza dell’azienda, il medico competente si impegna a:

  1. realizzare un sopralluogo annuale dei luoghi di lavoro;
  2. individuare i rischi legati alla specifica attività;
  3. redigere il Rapporto di valutazione dei rischi;
  4. effettuare le visite mediche sui lavoratori (test delle urine, esame audiometrico, esame spirometrico, esame ematochimico, visita oculistica, elettrocardiogramma e altro);
  5. compilare la Cartella sanitaria;
  6. rilasciare l’idoneità o l’inidoneità del candidato a svolgere una determinata funzione aziendale;
  7. informare e formare i lavoratori circa i rischi aziendali e i sistemi di primo intervento in caso di infortunio o incendio.

Il contatto diretto e il preventivo rappresentano il modo migliore per conoscere il costo reale dell’attività e della professionalità di un medico competente del lavoro.

[1] Compiti del medico competente. Visite periodiche, http://www.testo-unico-sicurezza.com/compiti-medico-competente-visite-periodiche.html

[2] La sorveglianza sanitaria in materia di salute e igiene del lavoro, http://www.informaimpresa.it/item/la-sorveglianza-sanitaria-in-materia-di-salute-e-igiene-del-lavoro

[3] Linee guida per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori, http://www.vegaengineering.com/mlist/uploaded/Reg.Lazio_LineeGuida_sorveglianza_sanitaria.pdf

[4] Obbligo di visita medica antidroga per taluni lavori e mansioni, http://www.diritto.it/docs/25238-obbligo-di-visita-medica-antidroga-per-taluni-lavori-e-mansioni

[5] Sorveglianza sanitaria, http://www.sicurezzalavororoma.it/it/sorveglianza-sanitaria

Visite mediche del lavoro - uso droga

Visite mediche del lavoro – uso droga

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Il medico competente del lavoro, dopo un’attenta analisi degli ambienti lavorativi e dei rischi lavorativi presenti, “sfrutta” la fase di sorveglianza sanitaria e più in particolare le visite mediche per stabilire le condizioni psicofisiche del lavoratore e la sua idoneità a svolgere una determinata mansione aziendale.

Gli interessi della Medicina del lavoro indirizzati alla prevenzione, alla diagnosi e alla cura delle malattie correlate al lavoro e le disposizioni delle normative vigenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro hanno affidato la concretizzazione di un piano di prevenzione e assistenza aziendale al medico del lavoro, l’unico professionista in possesso delle conoscenze e delle competenze necessarie ad assolvere a tale incarico.

 

La sorveglianza sanitaria: le visite mediche

Il lavoratore viene sottoposto a test clinici ed esami biologici volti a stabilire lo stato di salute in cui versa prima dell’assunzione, durante l’attività lavorativa e dopo la fine del rapporto di lavoro:

  • Visite mediche pre-assuntive. Il medico del lavoro valuta le caratteristiche fisiche e psicologiche del candidato a poter svolgere la mansione aziendale per cui sta per essere assunto.
  • Visite mediche periodiche. Il medico competente effettua tutti i test necessari a stabilire lo stato di salute del lavoratore rispetto ai risultati delle precedenti visite mediche e ai rischi aziendali a cui è stato esposto, esprimendo una valutazione diretta a limitare l’insorgenza di malattie correlate al lavoro.
  • Visite mediche su richiesta. Il medico del lavoro può effettuare visite mediche specialistiche su richiesta del lavoratore e quindi al di fuori della cadenza stabilita dalle normative, qualora le condizioni di salute del lavoratore risultino suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta.
  • Visite mediche di cessazione del rapporto di lavoro. Il medico competente sottopone il lavoratore a tutti gli esami di laboratorionecessari a verificare il suo stato di salute in relazione al tipo di lavoro svolto e ai rischi a cui è stato sottoposto durante il rapporto di lavoro.

 

Il medico del lavoro è obbligato a dichiarare semplicemente l’esito di idoneità o di inidoneità del lavoratore a svolgere una determinata funzione lavorativa, mantenendo il segreto professionale e quindi la privacy del dipendente circa i risultati clinici e le informazioni di cui è venuto a conoscenza durante la pre-visita.

 

Visite mediche e test antidroga

Nel 2014, il Ministero della Salute ha trasmesso alla Conferenza Unificata Stato-Regioni lo schema di intesa per l’accertamento delle condizioni di dipendenza da alcol e droga e il coordinamento delle azioni di vigilanza.

Nelle categorie di lavoratori coinvolti in particolari impieghi come fabbricazione e uso di fuochi artificiali, attività sanitarie che comportano procedure invasive, autisti di mezzi di trasporto, personale aeronautico di volo, personale marittimo, addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci, attività di produzione, confezionamento, trasporto e vendita di esplosivi e simili, non dovranno essere rilevati alcol e sostanze stupefacenti durante l’orario di lavoro.[1]

In questo senso, il comma 4 dell’art. 41 del Decreto legislativo 81/08 prevede l’obbligo di effettuare la sorveglianza sanitaria finalizzata “alla verifica dell’assenza di condizioni di dipendenza dall’alcol e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti”.[2]

Il medico del lavoro, in collaborazione con il Datore di Lavoro e il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, ha l’obbligo di valutare anche i rischi lavorativi che comprendono terzi ovvero rischi derivanti dall’interazione dei rischi presenti negli spazi aziendali con quelli provocati da erronee abitudini personali dei dipendenti, come l’assunzione di alcool e droga. Il medico del lavoro viene coinvolto nella prevenzione di quei danni o pericoli causati da fattori di rischio non solo tradizionali.[3]

Il medico del lavoro deve eseguire la fase di sorveglianza sanitaria in base a specifici protocolli sanitari, quelle regole che le normative vigenti in materia prevedono in relazione all’uso di alcol e stupefacenti: le visite mediche devono essere finalizzate al riscontro dell’eventuale assunzione di alcol, droga e sostanze psicotrope durante l’orario di lavoro: per quanto riguarda l’alcol è necessario l’accertamento dello stato di dipendenza, mentre per le sostanze stupefacenti e psicotrope è essenziale verificare che non ci sia l’assunzione anche solo saltuaria (sarà poi il Servizio sanitario pubblico – SERT ad accertare se si tratta di uso occasionale, consueto o tossicodipendenza).

Se il medico del lavoro evidenzia durante la visita medica che il lavoratore sia sotto l’effetto di droga o altre sostanze stupefacenti lo rimanda al SER.T. senza ricorrere ai test di screening; se invece non rileva segni palesi ma ha solo un dubbio, il medico competente invita il lavoratore a sottoporsi ai test di screening o a rivolgersi al SER.T o ai laboratori di analisi specializzati. Nel caso di sospetto uso di sostanze stupefacenti, il test di screening prevede solo le analisi delle urine e nessun altro tipo di prelievo come saliva o capello.[4]

Al lavoratore trovato positivo è riconosciuta la possibilità di richiedere la ripetizione del test che sarà effettuato nuovamente sul campione oggetto dell’accertamento. [5]

[1] Alcol e droghe sul lavoro: come cambierà a breve la normativa, http://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/tipologie-di-rischio-C-5/alcol-droghe-C-42/alcol-droghe-sul-lavoro-come-cambiera-a-breve-la-normativa-AR-15460/

[2] Alcol e droghe sul lavoro: a lavoro sulla nuova normativa!, http://www.safetyfocus.it/alcol-e-droghe-sul-lavoro-a-lavoro-sulla-nuova-normativa/

[3] Visite mediche lavoratori e dipendenza da alcool o droga, http://www.laleggepertutti.it/107410_visite-mediche-lavoratori-e-dipendenza-da-alcool-o-droga

[4] Visite mediche lavoratori e dipendenza da alcool o droga, http://www.laleggepertutti.it/107410_visite-mediche-lavoratori-e-dipendenza-da-alcool-o-droga

[5] Test antidroga lavoro, modalità e sanzioni, http://gruppomaurizi.it/test-antidroga-lavoro-modalita-e-sanzioni/

Sorveglianza sanitaria ex esposti amianto

Sorveglianza sanitaria ex esposti amianto

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La medicina del lavoro si occupa della prevenzione, della diagnosi e della cura delle malattie professionali correlate a particolari mansioni aziendali o all’esposizione dei lavoratori a taluni agenti dannosi.

Le normative vigenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro disciplinano gli interessi della medicina del lavoro, demandando il compito di identificare i sintomi al medico competente del lavoro.

 

Attività del medico competente del lavoro

Il medico del lavoro possiede tutte le competenze utili per valutare i rischi aziendali e interpretare al meglio i sintomi legati all’esposizione prolungata del lavoratore ad agenti ritenuti pericolosi per la salute o allo svolgimento di particolari funzioni aziendali. La specializzazione in Medicina del lavoro o materie affini e la preparazione in materia di normative vigenti e regolamenti permettono al medico competente di sviluppare un’attività di prevenzione e protezione aziendale.

Il medico del lavoro, mediante un iniziale sopralluogo degli ambienti lavorativi, redige un Rapporto di Valutazione dei rischi ovvero un documento in grado di evidenziare i rischi aziendali presenti e aprire la via per operare concretamente in termini di prevenzione e sicurezza.

L’individuazione dei rischi aziendali rappresenta un valido aiuto durante la fase di sorveglianza sanitaria: il medico del lavoro potrà svolgere le visite mediche e i test clinici previsti per valutare lo stato di salute dei lavoratori maggiormente esposti a materiali o agenti dannosi, interpretando al meglio i risultati medici ottenuti e sviluppando un’attività di tutela di quei lavoratori la cui salute risulta compromessa.

Il lavoratore può essere esposto a rischi di origine fisica, chimica e biologica  e a fattori di rischio psicosociali quali:

  • Rumore;
  • Vibrazioni ;
  • Campi elettromagnetici;
  • Radiazioni ottiche artificiali;
  • Amianto;
  • Agenti cancerogeni e mutageni;
  • Movimentazione manuale dei carichi;
  • Movimentazione carichi leggeri ad alta frequenza;
  • Videoterminali;
  • Lavoro notturno;
  • Silice;
  • Radiazioni ionizzanti per lavoratori di categoria B.[1]

 

Sostanze e agenti dannosi per il lavoratore: amianto e asbesto

Si è discusso piuttosto a lungo sulla reale minaccia di un gruppo di silicati idrati di magnesio, ferro ed altri elementi, tra cui l’amianto. In particolare, l’amianto possiede una struttura cristallina ad abito fibroso che tende a suddividersi longitudinalmente in filamenti sempre più sottili, fino a diventare invisibili. Le particelle si disperdono nell’ambiente e vengono inalate dall’organismo, aumentando la possibilità dei soggetti di sviluppare neoplasie e di contrarre malattie come mesotelioma pleurico, asbestosi, carcinoma polmonare, lesioni cutanee e simili.

Il nemico silente ha imposto l’utilizzo di una specie di “protocollo” durante la sorveglianza sanitaria sui lavoratori esposti all’amianto.

Anche in questo caso, le visite mediche aziendali sono lo strumento con cui il medico del lavoro stabilisce le condizioni psicofisiche del lavoratori esposti ad amianto, interpretando al meglio una vasta gamma di sintomi correlati come:

  • Dispnea da sforzo;
  • Tosse frequente e secca;
  • Dolore toracico;
  • Cianosi.

 

In termini di sorveglianza sanitaria e amianto, il medico del lavoro deve operare sul lavoratore una anamnesi individuale, un esame clinico generale, test particolari al torace ed controlli circa la funzione respiratoria. In base alle proprie conoscenze settoriali e allo stato di salute del lavoratore, il medico del lavoro può valutare l’opportunità di svolgere ulteriori esami quali citologia dell’espettorato, esame radiografico del torace o tomodensitometria (TAC). [2]

In questo senso, i lavoratori esposti ad amianto devono subire periodicamente una sorveglianza sanitaria finalizzata a stabilire possibili sistemi precauzionali (salvo particolari indicazioni è fissata a una volta ogni tre anni).

Studi scientifici sostengono che nei prossimi anni vi sarà un forte incremento delle malattie correlate alle molecole dell’amianto. La sorveglianza sanitaria può consentire una diagnosi precoce dell’insorgenza di tali malattie. Un progetto dell’INAIL, avviato a settembre 2014, prevede addirittura la creazione di un registro regionale dei lavoratori ex sposti all’amianto e la realizzazione di una specie di “nuova sorveglianza sanitaria” ovvero un biorepository per la conservazione di campioni biologi utili per la ricerca, conseguendo così a lungo termine l’obiettivo di istituire un moderno presidio per la salute dei lavoratori ex-esposti ad amianto.[3]

 

[1] Compiti del medico competente- Visite Periodiche, http://www.testo-unico-sicurezza.com/compiti-medico-competente-visite-periodiche.html

[2] Sorveglianza sanitaria e compiti del Medico Competente, http://www.ausl.mo.it/dsp/spsal/amianto/Roccatto-amianto_compiti_del_medico_competente_09.pdf

[3] Sorveglianza sanitaria sugli ex-esposti ad amianto, https://www.inail.it/cs/internet/istituto/progetti/abruzzo_sorveglianza-sanitaria-sugli-ex-esposti-ad-amianto.html

Medicina del lavoro: sbocchi professionali

Medicina del lavoro: sbocchi professionali

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La Medicina del Lavoro è quel ramo della medicina tradizionale che si occupa di prevenire, diagnosticare e curare le malattie legate alle attività lavorative e all’esposizione dei lavoratori ad alcuni agenti rischiosi. Le normative vigenti che garantiscono i precetti della medicina del lavoro conferiscono alla figura professionale del medico del lavoro l’onere di mettere in pratica tutte le formule preventive necessarie a mettere in sicurezza i luoghi di lavoro e salvaguardare la salute dei lavoratori.

 

Chi è il medico del lavoro

Il medico del lavoro è un medico laureato in  Medicina e Chirurgia abilitato alla professione che si è successivamente specializzato, acquisendo le competenze indispensabili per sviluppare un piano di prevenzione, diagnosi e cura, così come voluto dalla particolare branca della medicina tradizionale e dalle normative in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (Decreto Legislativo 81/08). [1]

Il medico del lavoro consegue le competenze necessarie per identificare e valutare i rischi aziendali, effettuare le visite mediche specifiche, identificare le malattie professionali legate all’esposizione dei lavoratori a determinati fattori di rischio e gestire i momenti formativi e informativi previsti mediante percorsi formativi di specializzazione in Medicina del lavoro o discipline equipollenti come:

  1. specializzazione in Medicina del Lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;
  2. docenza in Medicina del Lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro;
  3. specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale.[2]

 

Il comma 3 e il comma 4 dell’art. 38 del Decreto Legislativo in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro stabiliscono che il medico del lavoro, dopo la conquista dei suddetti titoli o requisiti, può operare in qualità di responsabile dell’attività di prevenzione e protezione aziendale solo se:

  1. si presta a un continuo aggiornamento sulle novità in materia di Medicina del Lavoro e sulla definizione di ulteriori norme legislative. I medici in possesso dei titoli sono tenuti a partecipare al programma di educazione continua in medicina e a conseguire i crediti previsti dal programma nella misura non inferiore al 70% del totale nella disciplina “medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro”;
  2. è presente nell’Elenco Nazionale dei medici competenti in medicina del lavoro, un documento che include i nominativi dei professionisti qualificati a ricoprire il ruolo di Responsabile del servizio di prevenzione [3]

 

Obiettivi formativi e sbocchi lavorativi specializzazione in Medicina del Lavoro

Il futuro medico competente in medicina del lavoro deve acquisire competenze specifiche e settoriali. In particolare, una specializzazione in Medicina del Lavoro consentirà al medico specializzato di:

  • individuare qualsiasi tipo di rischio: chimico, fisico, biologico, ergonomico e psicosociale relativo ai diversi settori produttivi;
  • interpretare i risultati, collocandoli in un piano di prevenzione;
  • riconoscere i sintomi patogeni delle malattie professionali;
  • identificare nei quadri clinici il principio di insorgenza di malattie correlate al lavoro;
  • sviluppare la sorveglianza sanitaria e i relativi controlli periodici in base ai rischi individuati, operando secondo i dettami delle normative vigenti;
  • raccogliere informazioni, realizzare un esame clinico mirato, valutare le eventuali indagini di approfondimento ed eseguire indagini strumentali di primo livello;
  • esprimere diagnosi mirate, mettendo in relazione i rischi lavorativi, la mansione svolta e la patologia rilevata;
  • esprimere i giudizi di idoneità o inidoneità alla mansione aziendale in base ai risultati delle visite mediche realizzate secondo i dettami della medicina del lavoro e delle disposizioni legislative;
  • organizzare e gestire un Servizio di Medicina Preventiva dei lavoratori nel settore pubblico o privato;
  • cooperare con le figure responsabili: Datore di Lavoro, Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza, Servizi Pubblici di Medicina del Lavoro, Enti Assicurativi ed Assistenziali, Autorità Giudiziaria;
  • padroneggiare le normative vigenti nell’ambito e le modalità applicative;
  • costruire dei percorsi informativi e formativi nei confronti dei lavoratori (es. corsi di primo soccorso e antincendio);
  • organizzare il reinserimento dei lavoratori con malattie professionali o infortuni professionali;
  • consigliare al Datore di Lavoro tutte le misure di prevenzione adatte a mettere in sicurezza lavoratori e gli spazi di lavoro.

 

Un medico competente in medicina del lavoro può operare in diversi settori, scegliendo tra svariati sbocchi professionali e attività:

–  attività di Medicina del Lavoro in strutture universitarie e ospedaliere, presso Enti Pubblici di vigilanza o INAIL;

–  attività di medico competete in ambito di aziende pubbliche e private;

–  attività di consulenza per la sicurezza sul lavoro;

–  attività di consulenza in procedimenti giudiziari.[4]

[1] Come diventare medico del lavoro, http://www.lettera43.it/economia/guide/come-diventare-medico-del-lavoro_135568.htm

[2] Medico competente specialista in medicina del lavoro, http://www.medicina-lavoro.com/primalsrl/medico-competente-medicina-lavoro/69.htm

[3] Il ministero della salute aggiorna l’elenco nazionale dei medici competenti, eliminando circa 5.000 nominativi, http://www.ecolavservice.com/archivio/IL-MINISTERO-DELLA-SALUTE-AGGIORNA-LELENCO-NAZIONALE-DEI-MEDICI-COMPETENTI-ELIMINANDO-CIRCA-5-000-NOMINATIVI.html

[4] Scuola di Specializzazione Medicina del Lavoro, http://www2.almalaurea.it/cgi-asp/lau/postlaurea/dettaglioCorso.aspx?ID=46097&lang=it

Sorveglianza sanitaria e lavoro notturno

Sorveglianza sanitaria e lavoro notturno

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Il Decreto Legislativo 81/2008 e tutte le normative vigenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro obbligano il datore di lavoro a nominare un medico competente in grado di adottare le misure necessarie a tutelare tutti i lavoratori dai rischi professionali e le specifiche previsioni a tutela di particolari condizioni come il lavoro notturno. In questo senso, il d.lgs 81/2008 demanda tale funzione al medico del lavoro e alla sorveglianza sanitaria.

Cos’è la sorveglianza sanitaria

La sorveglianza sanitaria consiste nel compimento di visite mediche, test clinici ed esami integrativi diretti a stabilire lo stato di salute del lavoratore in relazione ai rischi dell’attività aziendale e nell’attestazione dell’idoneità fisica e psichica del candidato a svolgere una specifica mansione (idoneità parziale; idoneità temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni; eccetera). La sorveglianza sanitaria si sviluppa in:

  • Visita medica preventiva – stabilisce preventivamente le condizioni psicofisiche del lavoratore che si appresta a svolgere una determinata mansione e ne valuta l’idoneità.
  • Visita medica periodica – controlla lo stato di salute del lavoratore in virtù delle precedenti condizioni e dell’attività svolta, e stabilisce l’idoneità a continuare a svolgerla.
  • Visita medica per cambio mansione – verifica l’idoneità del candidato alla nuova attività a cui viene assegnato.
  • Visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per malattia (durata superiore ai 60 giorni continuativi)  – la fase di sorveglianza sanitaria verifica l’idoneità psicofisica per tornare a svolgere la normale attività aziendale.
  • Visita medica a richiesta del lavoratore – viene effettuata al di fuori delle visite preventive e periodiche, quando le condizioni di salute del dipendente mostrano un peggioramento legato all’attività svolta.[1]

 

Quando è obbligatoria la sorveglianza sanitaria

La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente nei casi previsti dalla normativa vigente e dalle indicazioni fornite dalla Commissione Consultiva Permanente per la Salute e Sicurezza sul Lavoro.

La sorveglianza sanitaria è prevista nei casi di:

  • movimentazione manuale di carichi e movimenti ripetuti degli arti superiori (ove la valutazione dei rischi abbia evidenziato un rischio effettivo);
  • uso di videoterminali (ove la valutazione dei rischi abbia evidenziato l’utilizzo del videoterminale complessiva settimanale di 20 ore);
  • esposizione ad agenti fisici (rumore, ultrasuoni, vibrazioni meccaniche, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche, microclima, atmosfere iperbariche e altro);
  • sostanze pericolose chimiche, cancerogene, mutagene e sensibilizzanti;
  • agenti biologici. [2]

Solo dopo aver individuato i rischi presenti nei luoghi di lavoro, il medico competente del lavoro affronta la fase di sorveglianza sanitaria ovvero il momento in cui accerta lo stato di salute e le condizioni psicofisiche del lavoratore in relazione all’attività svolta e ai rischi di natura chimica (sostanze, preparati chimici), fisica (rumore, vibrazioni, radiazioni, campi elettromagnetici) e biologica precedentemente individuati.

Secondo le norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, la sorveglianza sanitaria è prevista per tutti i lavoratori e i soggetti che svolgono la loro attività all’interno della realtà aziendale:

  • lavoratori con qualsiasi forma contrattuale,
  • soci lavoratori,
  • associati in partecipazioni,
  • tirocinanti e stagisti.[3]

 

“Campi d’azione” della sorveglianza sanitaria

Forte delle competenze in materia di Medicina del lavoro e della legislazione vigente, il medico competente del lavoro supervisiona i rischi e i problemi dell’azienda e li rapporta a ogni mansione aziendale, snellendo la fase di sorveglianza sanitaria: ogni test viene interpretato alla luce dei rischi effettivi a cui il singolo lavoratore viene esposto durante le ore di lavoro. Le visite mediche o qualunque altro controllo sanitario incluso nella fase di sorveglianza sanitaria non possono prevedere:

  • test di gravidanza;
  • test di sieropositività per HIV (Legge 135 del 05.06.1990, art. 6);
  • possesso di particolari requisiti non correlati ai rischi cui il lavoratore può essere esposto.[4]

L’ordinamento in materia prevede invece la verifica di assenza di condizioni di dipendenza dall’alcol o da droghe tramite visite e test, soprattutto se si tratta di lavoratori che operano in altezza o guidano mezzi aziendali.[5]

 

Sorveglianza sanitaria e lavoro notturno

Esistono altre normative non abrogate o successive al Decreto Legislativo 81/08 come il Decreto Legislativo 66/2003 (“Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro”), una disposizione che sancisce l’obbligo di sottoporre a sorveglianza sanitaria tutti i lavoratori adibiti al lavoro notturno ovvero tutti quei lavoratori che svolgono la propria attività lavorativa anche in orario notturno.

In questo senso è doveroso precisare che:

  • il periodo notturno consiste in un periodo di almeno 7 ore consecutive comprendenti l’intervallo tra la mezzanotte e le 5 del mattino;
  • il lavoratore notturno svolge almeno 3 ore del suo tempo normale del lavoro giornaliero durante il periodo notturno in modo abituale o lavora almeno 3 ore per un minimo di 80 giorni lavorativi all’anno durante il periodo notturno.[6]

La fase di sorveglianza sanitaria ha la funzione di verificare che il lavoratore sia idoneo a poter svolgere le prestazioni di lavoro notturno (nel caso di inidoneità al lavoro notturno, il lavoratore deve essere adibito al lavoro diurno). [7]

I lavoratori notturni sono sottoposti a una maggiore usura delle capacità psicofisiche e a criticità maggiori, come:

  1. Patologie professionali a breve termine quali disturbi del sonno, fatica, infortuni e simili.
  2. Patologie professionali a lungo termine quali problemi all’apparato gastrointestinale (es. ulcera e pancreatite cronica), effetti sull’apparato cardiovascolare (es. ipertensione grave), conseguenze sulla sfera psicoaffettiva e così via.[8]

Il medico del lavoro valuta con visite mediche periodiche a scadenza biennale che il lavoratore possa continuare a svolgere il lavoro notturno e che non siano insorti impedimenti allo svolgimento dello stesso.

In generale, dopo aver consultato le rappresentanze sindacali aziendali o le organizzazioni territoriali dei lavoratori, il datore di lavoro può richiedere a tutti i lavoratori di prestare il lavoro notturno, salvo alcune eccezioni:

  • le donne in stato di gravidanza e fino al compimento di un anno di età del bambino;
  • i minori;
  • l’accertamento dell’inidoneità attraverso le strutture competenti. [9]

Il Decreto Legislativo 66/2003 stabilisce che il datore di lavoro provveda alla valutazione dello stato di salute dei lavoratori notturni (medico del lavoro e sorveglianza sanitaria): la violazione delle direttive e degli obblighi di controllo preventivo e periodico è punita con sanzioni penali o monetarie.[10]

[1] Visita medica e lavoro notturno, www.studiocassone.it/news/visita-medica-e-lavoro-notturno

[2] Quando è obbligatorio nominare il Medico Competente?, http://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/ruoli-figure-C-7/medico-competente-C-77/quando-obbligatorio-nominare-il-medico-competente-AR-13858/

[3] La sorveglianza sanitaria in materia di salute e igiene del lavoro, http://www.informaimpresa.it/item/la-sorveglianza-sanitaria-in-materia-di-salute-e-igiene-del-lavoro

[4] Linee guida per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori, http://www.vegaengineering.com/mlist/uploaded/Reg.Lazio_LineeGuida_sorveglianza_sanitaria.pdf

[5] Visite mediche, quando eseguirle, http://www.sistemi-integrati.net/articoli/visite-mediche-quando-eseguirle_ID_68_IDa_726.htm

[6] Lavoro notturno, http://www.aslcn2.it/media/2013/07/Lavoro-notturno.pdf

[7] Prevenzione dei rischi del lavoro notturno, http://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/altro-C-8/prevenzione-dei-rischi-del-lavoro-notturno-AR-4577/

[8] Linee guida per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori, http://www.vegaengineering.com/mlist/uploaded/Reg.Lazio_LineeGuida_sorveglianza_sanitaria.pdf

[9] Lavoro notturno: obblighi e sanzioni per il datore di lavoro, http://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2014/08/22/lavoro-notturno-obblighi-e-sanzioni-per-il-datore-di-lavoro

[10] La sorveglianza sanitaria in materia di salute e igiene del lavoro, http://www.informaimpresa.it/item/la-sorveglianza-sanitaria-in-materia-di-salute-e-igiene-del-lavoro

Medico del Lavoro Padova

Hotel: Documento di Valutazione dei Rischi

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Hotel: Documento di Valutazione dei Rischi

Il Decreto Legislativo 81/08 e ancor prima la Legge 626 del 1994 impone l’elaborazione del Documento di Valutazione Rischi, uno dei vincoli in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro a cui sono legate le imprese.

Il Documento di Valutazione dei Rischi è una relazione obbligatoria che attesta l’individuazione di tutti i rischi presenti in un ambiente di lavoro ed evidenzia le misure di sicurezza da attuare per prevenire e controllare la salute e sicurezza dei lavoratori (mansioni che provocano danni alla salute, malattie professionali, infortuni e simili).

 

Quando è obbligatorio il Documento di Valutazione dei Rischi

Il Documento di Valutazione dei Rischi è obbligatorio per tutte quelle attività con soci lavoratori o dipendenti subordinati con qualsiasi forma contrattuale. Le nuovi disposizioni del Testo unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (articolo 29, comma 5 del Decreto legislativo 81 del 2008) infatti impongono tale obbligo anche per quelle aziende che contano meno di 10 lavoratori (compresi titolari e soci) e che non svolgono le attività previste dalle normative: diversamente da quanto previsto in precedenza (autocertificazione della Valutazione dei Rischi idonea e aggiornata), oggi vi è l’obbligo di effettuare tale valutazione anche per aziende di piccole dimensioni.[1]

Secondo le normative vigenti in materia, il datore di lavoro è obbligato a nominare una figura professionale che si assuma l’onere di prevenire e salvaguardare la salute dei lavori dipendenti nei casi di:

  • movimentazione manuale di carichi e movimenti ripetuti degli arti superiori;
  • uso di videoterminali;
  • esposizione ad agenti fisici;
  • sostanze pericolose chimiche, cancerogene e sensibilizzanti;
  • agenti biologici. [2]

 

A quel punto, dopo un sopralluogo degli ambienti lavorativi, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione o il medico competente del lavoro redige un Documento di Valutazione dei Rischi in cui presenta una valutazione tecnica dei luoghi di lavoro e dei rischi correlati, una relazione importante per mettere in piedi un piano di prevenzione adatto e per interpretare al meglio la fase di sorveglianza sanitaria.

È importante che il Documento di Valutazione dei Rischi venga realizzato secondo le procedure standardizzate entro 90 giorni dall’inizio di ciascuna realtà in cui operi almeno un lavoratore, a prescindere da tipo di contratto e compenso. [3]

 

Documento di valutazione dei rischi negli hotel

Quando si parla di hotel, alberghi e strutture ricettive in relazione all’argomento “salute e sicurezza” si tende a far riferimento ai soli ospiti. Gli hotel e le strutture ricettive sono luoghi di lavoro come altri, spazi in cui le condizioni di lavoro e la mancata informazione e formazione dei lavoratori possono provocare diversi incidenti e infortuni e numerose malattie professionali.

I lavoratori che operano all’interno di hotel, alberghi e strutture ricettive si dividono principalmente nelle seguenti categorie:

  1. Addetti al ricevimento e accoglienza (es. receptionist, guardiani e facchini);
  2. Addetti alla ristorazione (es. chef, baristi e personale di sala);
  3. Addetti alle pulizie (es. operatori preposti alla pulizia degli spazi e al rifacimento delle stanze);
  4. Personale d’ufficio (es. segretari, amministrativi e contabili).

 

I dipendenti che lavorano in hotel e alberghi sono esposti a numerosi rischi legati alle diverse mansioni, un rapporto che il Documento di Valutazione dei Rischi deve sottolineare:

  1. Addetti al ricevimento e accoglienza: rischio di aggressione durante il lavoro notturno, rischio di stress correlato, rischio di movimentazione manuale dei carichi e altro.
  2. Addetti alla ristorazione: rischi relativi a preparazione e somministrazione di generi alimentari come tagli o scottature e altro.
  3. Addetti alle pulizie: rischio chimico dovuto all’utilizzo di particolari macchinari, rischio di ustione dovuto all’uso di detergenti e igienizzanti, rischio di caduta e simili.
  4. Personale d’ufficio: problemi legati al mantenimento di talune posture, rischi relativi all’utilizzo prolungato di videoterminali e simili.[4]

 

Le classi di rischio rilevate per alberghi e hotel impongono una scrupolosa analisi dei luoghi di lavoro, una corretta redazione del Documento di Valutazione dei Rischi e un’attenta individuazione delle misure protettive e preventive più adeguate. In questa direzione, non bisogna mai sottovalutare i rischi tipici di tali attività. La “Legionella”, il batterio principalmente associato alla presenza di acqua, è uno dei rischi più diffusi nelle strutture ricettive come hotel e alberghi: il Documento di Valutazione dei Rischi deve contenere anche questo tipo di rischio biologico e individuale.

Le normative vigenti puniscono la mancata attenzione rispetto al problema “Legionella” e la sua esclusione dal Documento di Valutazione dei Rischi, perseguendo i responsabili della struttura ricettiva con sanzioni molto gravi.[5]

 

Validità del Documento di Valutazione dei Rischi

Le normative vigenti sentenziano una revisione e un aggiornamento costante del Documento di Valutazione dei Rischi, ma non ne determinano validità, scadenza o rinnovo: l’unica specifica rispetto alla regolarità e al termine del Rapporto di Valutazione dei Rischi è legata alle modifiche dell’organizzazione generale dell’attività. [6] Una volta compilato e firmato dai responsabili,  il Documento di valutazione dei rischi deve essere custodito presso l’unità produttiva alla quale si riferisce e deve essere di facile accesso ai lavoratori e alle autorità competenti.

[1] Sicurezza, dal primo giugno valutazione dei rischi d’obbligo anche nelle aziende più piccole, http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2013-05-16/valutazione-rischi-studi-214713.shtml?uuid=AbV4WUwH&refresh_ce=1

[2] Quando è obbligatorio nominare il Medico Competente?, http://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/ruoli-figure-C-7/medico-competente-C-77/quando-obbligatorio-nominare-il-medico-competente-AR-13858/

[3] Sicurezza sul Lavoro e Dvr: adempimenti e sanzioni, http://powertobusiness.it/index.php/novita-di-settore/33-sicurezza-sul-lavoro-e-dvr-adempimenti-e-sanzioni

[4] Settore Alberghiero: rischi per la sicurezza dei lavoratori, prevenzione incendi e formazione, http://www.anfos.it/sicurezza/alberghi/

[5] Obblighi e sanzioni in tema di “ Legionella”, http://www.tqsi.it/pdf/Obblighi_e_Sanzioni_in_tema_di_Legionella-Expo-2015.pdf

[6] DVR – Documento Valutazione Rischi, http://www.tuttocauzioni.it/certificazioni-per-imprese/dvr-documento-valutazione-rischi/

elenco medici del lavoro

Elenco medici del lavoro

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Elenco medici del lavoro

L’Ufficio II della Direzione Generale della prevenzione del Ministero della salute conserva l’Elenco Nazionale dei medici competenti del lavoro, un documento che riferisce i professionisti qualificati a ricoprire il ruolo di Responsabile del servizio di prevenzione interna aziendale. L’inserimento in questo tipo di elenco garantisce il possesso dei titoli e dei requisiti abilitanti per lo svolgimento di tale attività.[1]

 

Requisiti medico del lavoro

Il medico competente del lavoro è un esperto in medicina del lavoro che collabora con il datore di lavoro alla valutazione dei rischi aziendali, effettua la sorveglianza sanitaria e svolge tutte le altre attività previste dalle normative vigenti.

Il Decreto Legislativo 81/08 in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro definisce i requisiti professionali del medico competente del lavoro, delle condizioni senza le quali non è possibile svolgere l’importante compito di sicurezza aziendale e di tutela della salute dei lavoratori:

  • Specializzazione o docenza in medicina del lavoro, medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica, tossicologia e igiene industriale, fisiologia e igiene del lavoro o clinica del lavoro;
  • Aggiornamenti costanti rispetto alla professione e alla giurisprudenza che disciplina la materia di sicurezza sul lavoro;
  • Iscrizione all’albo dei medici competenti così come voluto dal Ministero della Salute.[2]

 

Il Decreto Legislativo 81/08 conferma che nomina del medico del lavoro è obbligatoria per tutte quelle aziende che, a prescindere dal numero dei lavoratori o dalle forme contrattuali in essere, presentano attività legate a diversi rischi come:

  • movimentazione manuale di carichi e movimenti ripetuti degli arti superiori;
  • impiego di videoterminali;
  • esposizione ad agenti fisici;
  • sostanze pericolose chimiche, cancerogene e sensibilizzanti;
  • agenti biologici. [3]

 

Nomina del medico del lavoro

Il datore di lavoro nomina il medico competente responsabile della sicurezza dei luoghi di lavoro e della salute dei lavoratori. Così come stabilito dalla normativa in materia, il medico del lavoro ha l’obbligo di individuare i rischi aziendali e formulare di conseguenza ogni formula di prevenzione diretta a mettere in sicurezza gli spazi aziendali e a salvaguardare la salute dei lavoratori:

  1. sopralluogo degli ambienti lavorativi e redazione del Documento di Valutazione dei Rischi;
  2. fase di sorveglianza sanitaria – le visite mediche e i test clinici diretti a stabilire lo stato di salute del lavoratore in relazione alla mansione lavorativa svolta;
  3. redazione di una cartella sanitaria contenente tutte le indagini mediche del candidato;
  4. osservanza della privacy dei dati e delle informazioni di cui il medico del lavoro è venuto a conoscenza nel colloquio pre-visita;
  5. rilascio dell’idoneità o dell’inidoneità del candidato a svolgere una funzione aziendale;
  6. realizzazione di momenti informativi sui rischi aziendali e di corsi di formazione di primo soccorso e antincendio;
  7. delibera della periodicità dei controlli in base al singolo caso aziendale, a prescindere dalla tempistica stabilita dalle normative vigenti.

 

Elenco Nazionale dei medici competenti del lavoro

L’Elenco medici del lavoro rappresenta per i datori di lavoro una garanzia in termini di requisiti e competenze aggiornate del professionista incaricato. A tutela di questa garanzia, il Ministero della Salute e delle Politiche Sociali ha puntato il dito contro quei medici competenti iscritti che non hanno partecipato ai programmi di educazione continua in medicina di durata triennale (crediti previsti dal programma triennale non inferiori al 70% del totale della disciplina medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro), così come previsto dal comma 3 e dal comma 4 dell’art. 38 del Decreto Legislativo in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.[4]

In questo senso, il 23 Marzo 2014 del Ministero della Salute ha invitato i medici competenti che avessero partecipato al programma di aggiornamento continuo in medicina per il triennio 2011-2013 a certificarlo o autocertificarlo tempestivamente, pena la cancellazione del proprio nominativo dall’Elenco Nazionale.

Se da un lato ogni medico competente possa verificare la propria situazione sulla sezione chiamata “Anagrafe Crediti ECM”,[5] dall’altro il datore di lavoro può verificare che il medico competente individuato sia presente nell’Elenco Nazionale dei medici competenti in medicina del lavoro e inserire nel caso la certificazione dei suoi requisiti nel contratto o nella lettera di incarico.[6]

[1] Elenco Medici in possesso dei titoli e requisiti previsti dall’art. 38 comma 1 e comma d-bis D.L.gs n. 81 del 9 aprile 2008, http://www.salute.gov.it/MediciCompetentiPortaleWeb/ricercaMedici.jsp

[2] Requisiti del Medico competente, art. 38 D. Lgs 81/08, http://www.ilmedicocompetente.com/art-38-requisiti-medico-competente.html

[3] Quando è obbligatorio nominare il Medico Competente?, http://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/ruoli-figure-C-7/medico-competente-C-77/quando-obbligatorio-nominare-il-medico-competente-AR-13858/

[4] Il ministero della salute aggiorna l’elenco nazionale dei medici competenti, eliminando circa 5.000 nominativi, http://www.ecolavservice.com/archivio/IL-MINISTERO-DELLA-SALUTE-AGGIORNA-LELENCO-NAZIONALE-DEI-MEDICI-COMPETENTI-ELIMINANDO-CIRCA-5-000-NOMINATIVI.html

[5] 03/2014 E.C.M. – Quali adempimenti per il medico competente? – Proroga al 15 gennaio 2015, http://www.ordinemedici.al.it/index.php/ecm/711-02-2014-e-c-m-quali-adempimenti-per-il-medico-competente

[6] Il ministero della salute aggiorna l’elenco nazionale dei medici competenti, eliminando circa 5.000 nominativi, http://www.ecolavservice.com/archivio/IL-MINISTERO-DELLA-SALUTE-AGGIORNA-LELENCO-NAZIONALE-DEI-MEDICI-COMPETENTI-ELIMINANDO-CIRCA-5-000-NOMINATIVI.html

Documento di Valutazione dei rischi – uso videoterminale

Documento di Valutazione dei rischi – uso videoterminale

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Le normative vigenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro impongono l’obbligo aziendale del Documento di Valutazione dei rischi, un rapporto estremamente importante nell’ambito della gestione e dell’organizzazione della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.

Il medico competente del lavoro, a seguito di un’analisi approfondita degli spazi aziendali, provvede alla compilazione per l’appunto del Documento di Valutazione dei rischi, un elenco dei rischi individuati all’interno degli ambienti lavorativi che fornisce le indicazioni relative alle misure di sicurezza necessarie a ridurre o a eliminare i rischi a cui i lavoratori sono esposti.[1]

 

Il lavoratore e i più frequenti rischi aziendali

Il Documento di Valutazione dei rischi è unico per ogni tipo di attività e può cambiare a seconda del contesto lavorativo. Il lavoratore può essere esposto a rischi di origine fisica, chimica e biologica o psicosociale, ciascuno capace di provocare disturbi, problemi o patologie correlate all’attività aziendale svolta:

 

  • Rumore;
  • Vibrazioni ;
  • Campi elettromagnetici;
  • Radiazioni ottiche artificiali;
  • Amianto;
  • Agenti cancerogeni e mutageni;
  • Movimentazione manuale dei carichi;
  • Movimentazione carichi leggeri ad alta frequenza;
  • Videoterminali;
  • Lavoro notturno;
  • Silice;
  • Radiazioni ionizzanti per lavoratori di categoria B.[2]

 

Il medico del lavoro mette in pratica tutte le competenze e le conoscenze necessarie a ridurre tali rischi e a evitare l’insorgenza di stati patologici più o meno definitivi nel lavoratore. Il Documento di Valutazione dei rischi permette al medico del lavoro di informare i lavoratori, sottoporli a visite mediche specifiche e interpretare al meglio i risultati dei test clinici e degli esami biologici effettuati durante la fase di sorveglianza sanitaria.

 

Uso del videoterminale: rischi e obblighi del datore di lavoro

Il lavoro che prevede l’uso di attrezzature munite di videoterminali rappresentano un rischio per la salute dei lavoratori, se non gestite secondo le disposizioni in materia. Il Decreto Legislativo 81/08 richiede al Datore di lavoro di organizzare e preparare i posti di lavoro in rispondenza alle norme emanate per ovviare ai rischi riscontrati in relazione a durata dell’esposizione, ergonomia del posto di lavoro e condizioni ambientali.

Si definisce videoterminalista quel lavoratore che utilizza un’attrezzatura munita di videoterminali in modo sistematico o abituale, per quasi venti ore settimanali.

Senza un adeguato disciplinamento, il lavoro al videoterminale può comportare diversi rischi e patologie annessi, quali:

  • Disturbi visivi – pesantezza, bruciore, arrossamento oculare e deficit della messa a fuoco;
  • Disturbi posturali – postura sbagliata, contrattura muscolare e spossatezza;
  • Disturbi psicologici – ansia, nervosismo, alterazione dell’umore e stress.[3]

 

Il Datore di lavoro deve collaborare con il medico competente del lavoro e il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione alla predisposizione delle misure necessarie non solo a rispettare le normative vigenti ma soprattutto a creare un ambiente di lavoro privo di rischi per chi lavora con i videoterminali:

  1. aggiornando il Documento di Valutazione dei rischi e sviluppando le misure di prevenzione e protezione necessarie;
  2. individuando i dipendenti dei lavoratori addetti ai videoterminali che rientrano nell’applicazione della normativa e verificando l’effettivo raggiungimento o superamento del limite settimanale di attività; [4]
  3. adattando immediatamente le postazioni alle disposizioni in materia, garantendo una buona definizione e una funzione orientabile dello schermo, uno spazio di lavoro che consente l’appoggio degli avanbracci durante l’uso della tastiera separata dallo schermo, un piano di lavoro stabile e adeguato a una postura corretta, un sedile stabile dotato di altezza e schienale regolabile, un ambiente di lavoro ben dimensionato, sufficientemente illuminato e privo di rumori perturbanti.[5]
  4. assicurando interruzioni di un quarto d’oraogni due ore tramite pausa o cambiamento di attività di lavoro, pratiche indispensabili per “staccare” e riposare la vista.

[1] Documento Valutazione Rischi, http://www.scuolasicurezza.it/wp/documento-valutazione-rischi/

[2] Compiti del medico competente- Visite Periodiche, http://www.testo-unico-sicurezza.com/compiti-medico-competente-visite-periodiche.html

[3] Rischi videoterminali – VDT, http://www.renatosalvalaggio.com/Corso%20RSPP%20-%202016%20parte2%20per%20slides.pdf

[4] Videoterminali: obblighi del datore di lavoro e attrezzature di lavoro, http://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/tipologie-di-rischio-C-5/videoterminali-C-47/videoterminali-obblighi-del-datore-di-lavoro-attrezzature-di-lavoro-AR-14456/

[5] Rischio lavoro al videoterminale – VDT, http://www.fe.infn.it/~evangelisti/Sicurezza/videoterminali.pdf

settimana europea sicurezza lavoro

Sicurezza sul lavoro: il maggior evento del 2016

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La settimana europea della sicurezza sul lavoro: a partire dal 19 ottobre

Comincia il 19 ottobre prossimo la Settimana Europea per la Sicurezza a Salute sul Lavoro: uno dei più importanti appuntamenti dell’anno per i medici competenti.

Torna anche quest’anno la Settimana Europea per la Sicurezza a Salute sul Lavoro: uno degli eventi annuali più importanti organizzati nella campagna Ambienti di lavoro sani e sicuri. L’evento ha l’obiettivo di fare il punto della situazione in ambito di sicurezza sul lavoro, e per farlo usa conferenze, esposizioni, proiezioni, eventi sui social network: ognuna delle varie iniziativa avrà lo scopo di sensibilizzare in merito all’importanza della salute e sicurezza del lavoro, fornendo informazioni essenziali ai medici competenti e agli altri addetti ai lavori.

Alla base della Settimana Europea per la Sicurezza a Salute sul Lavoro c’è l’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA), organizzazione creata con l’obiettivo di stimolare e coordinare il dibattito sulla varie declinazioni della sicurezza sul lavoro; altro obiettivo importante di EU-OSHA è quello di  evidenziare i rischi fisici e psicologici degli ambienti lavorativi, anche in relazione alle nuove tecnologie.

Tra le varie informazioni diffuse è degno di nota lo studio ESENER-2, secondo cui  il 76 % delle imprese nell’UE-28 porta avanti una politica di monitoraggio regolare e periodico dei rischi e quasi tutte considerano la valutazione del rischio un ottimo modo di gestire la sicurezza e la salute.

Allo stesso modo, lo studio rileva che il coinvolgimento dei lavoratori rispecchia la buona qualità del lavoro.

Cosa aspettarsi dal futuro della sicurezza sul lavoro e salute

La Settimana Europea per la Sicurezza a Salute sul Lavoro si compone, come abbiamo visto, di numerosi eventi riguardanti altrettante tematiche. Tra queste degne di nota sono il rischio psicosociale riguardante le ore di lavoro, gli aggiornamenti su bullismo e molestie, la valutazione dei rischi nelle piccole imprese ai rapporti tra i vari attori che si occupano di sicurezza e salute sul lavoro (SSL).

Su queste tematiche si concentra anche  la campagna “Ambienti di lavoro sani e sicuri 2016-2017”: questa iniziativa punta a  promuovere l’idea di lavoro sostenibile e l’invecchiamento in buona salute di tutti i lavoratori, con un occhio di riguardo per la prevenzione di problemi di salute nel corso dell’intera vita lavorativa, lo sviluppo di sistemi più efficienti per gestire la sicurezza e la salute sul lavoro e, in generale, lo scambio di informazioni tra enti e aziende coinvolte.

Sicurezza sul lavoro: necessità del cambiamento

L’edizione del 2016 della Settimana Europea per la Sicurezza a Salute sul Lavoro mette in evidenza il fenomeno per cui l’età media dei lavoratori europei si sta alzando e l’età pensionabile sta crescendo.

A maggior ragione si rende quindi necessaria una buona gestione della sicurezza sul lavoro, contribuendo concretamente a incrementare la produttività e l’efficienza e, soprattutto, a garantire una vita professionale sostenibile.

(Fonte: https://osha.europa.eu/it/about-eu-osha/press-room/european-week-safety-and-health-work-let%E2%80%99s-work-together-manage-stress )