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Hotel: Documento di Valutazione dei Rischi

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Hotel: Documento di Valutazione dei Rischi

Il Decreto Legislativo 81/08 e ancor prima la Legge 626 del 1994 impone l’elaborazione del Documento di Valutazione Rischi, uno dei vincoli in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro a cui sono legate le imprese.

Il Documento di Valutazione dei Rischi è una relazione obbligatoria che attesta l’individuazione di tutti i rischi presenti in un ambiente di lavoro ed evidenzia le misure di sicurezza da attuare per prevenire e controllare la salute e sicurezza dei lavoratori (mansioni che provocano danni alla salute, malattie professionali, infortuni e simili).

 

Quando è obbligatorio il Documento di Valutazione dei Rischi

Il Documento di Valutazione dei Rischi è obbligatorio per tutte quelle attività con soci lavoratori o dipendenti subordinati con qualsiasi forma contrattuale. Le nuovi disposizioni del Testo unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (articolo 29, comma 5 del Decreto legislativo 81 del 2008) infatti impongono tale obbligo anche per quelle aziende che contano meno di 10 lavoratori (compresi titolari e soci) e che non svolgono le attività previste dalle normative: diversamente da quanto previsto in precedenza (autocertificazione della Valutazione dei Rischi idonea e aggiornata), oggi vi è l’obbligo di effettuare tale valutazione anche per aziende di piccole dimensioni.[1]

Secondo le normative vigenti in materia, il datore di lavoro è obbligato a nominare una figura professionale che si assuma l’onere di prevenire e salvaguardare la salute dei lavori dipendenti nei casi di:

  • movimentazione manuale di carichi e movimenti ripetuti degli arti superiori;
  • uso di videoterminali;
  • esposizione ad agenti fisici;
  • sostanze pericolose chimiche, cancerogene e sensibilizzanti;
  • agenti biologici. [2]

 

A quel punto, dopo un sopralluogo degli ambienti lavorativi, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione o il medico competente del lavoro redige un Documento di Valutazione dei Rischi in cui presenta una valutazione tecnica dei luoghi di lavoro e dei rischi correlati, una relazione importante per mettere in piedi un piano di prevenzione adatto e per interpretare al meglio la fase di sorveglianza sanitaria.

È importante che il Documento di Valutazione dei Rischi venga realizzato secondo le procedure standardizzate entro 90 giorni dall’inizio di ciascuna realtà in cui operi almeno un lavoratore, a prescindere da tipo di contratto e compenso. [3]

 

Documento di valutazione dei rischi negli hotel

Quando si parla di hotel, alberghi e strutture ricettive in relazione all’argomento “salute e sicurezza” si tende a far riferimento ai soli ospiti. Gli hotel e le strutture ricettive sono luoghi di lavoro come altri, spazi in cui le condizioni di lavoro e la mancata informazione e formazione dei lavoratori possono provocare diversi incidenti e infortuni e numerose malattie professionali.

I lavoratori che operano all’interno di hotel, alberghi e strutture ricettive si dividono principalmente nelle seguenti categorie:

  1. Addetti al ricevimento e accoglienza (es. receptionist, guardiani e facchini);
  2. Addetti alla ristorazione (es. chef, baristi e personale di sala);
  3. Addetti alle pulizie (es. operatori preposti alla pulizia degli spazi e al rifacimento delle stanze);
  4. Personale d’ufficio (es. segretari, amministrativi e contabili).

 

I dipendenti che lavorano in hotel e alberghi sono esposti a numerosi rischi legati alle diverse mansioni, un rapporto che il Documento di Valutazione dei Rischi deve sottolineare:

  1. Addetti al ricevimento e accoglienza: rischio di aggressione durante il lavoro notturno, rischio di stress correlato, rischio di movimentazione manuale dei carichi e altro.
  2. Addetti alla ristorazione: rischi relativi a preparazione e somministrazione di generi alimentari come tagli o scottature e altro.
  3. Addetti alle pulizie: rischio chimico dovuto all’utilizzo di particolari macchinari, rischio di ustione dovuto all’uso di detergenti e igienizzanti, rischio di caduta e simili.
  4. Personale d’ufficio: problemi legati al mantenimento di talune posture, rischi relativi all’utilizzo prolungato di videoterminali e simili.[4]

 

Le classi di rischio rilevate per alberghi e hotel impongono una scrupolosa analisi dei luoghi di lavoro, una corretta redazione del Documento di Valutazione dei Rischi e un’attenta individuazione delle misure protettive e preventive più adeguate. In questa direzione, non bisogna mai sottovalutare i rischi tipici di tali attività. La “Legionella”, il batterio principalmente associato alla presenza di acqua, è uno dei rischi più diffusi nelle strutture ricettive come hotel e alberghi: il Documento di Valutazione dei Rischi deve contenere anche questo tipo di rischio biologico e individuale.

Le normative vigenti puniscono la mancata attenzione rispetto al problema “Legionella” e la sua esclusione dal Documento di Valutazione dei Rischi, perseguendo i responsabili della struttura ricettiva con sanzioni molto gravi.[5]

 

Validità del Documento di Valutazione dei Rischi

Le normative vigenti sentenziano una revisione e un aggiornamento costante del Documento di Valutazione dei Rischi, ma non ne determinano validità, scadenza o rinnovo: l’unica specifica rispetto alla regolarità e al termine del Rapporto di Valutazione dei Rischi è legata alle modifiche dell’organizzazione generale dell’attività. [6] Una volta compilato e firmato dai responsabili,  il Documento di valutazione dei rischi deve essere custodito presso l’unità produttiva alla quale si riferisce e deve essere di facile accesso ai lavoratori e alle autorità competenti.

[1] Sicurezza, dal primo giugno valutazione dei rischi d’obbligo anche nelle aziende più piccole, http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2013-05-16/valutazione-rischi-studi-214713.shtml?uuid=AbV4WUwH&refresh_ce=1

[2] Quando è obbligatorio nominare il Medico Competente?, http://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/ruoli-figure-C-7/medico-competente-C-77/quando-obbligatorio-nominare-il-medico-competente-AR-13858/

[3] Sicurezza sul Lavoro e Dvr: adempimenti e sanzioni, http://powertobusiness.it/index.php/novita-di-settore/33-sicurezza-sul-lavoro-e-dvr-adempimenti-e-sanzioni

[4] Settore Alberghiero: rischi per la sicurezza dei lavoratori, prevenzione incendi e formazione, http://www.anfos.it/sicurezza/alberghi/

[5] Obblighi e sanzioni in tema di “ Legionella”, http://www.tqsi.it/pdf/Obblighi_e_Sanzioni_in_tema_di_Legionella-Expo-2015.pdf

[6] DVR – Documento Valutazione Rischi, http://www.tuttocauzioni.it/certificazioni-per-imprese/dvr-documento-valutazione-rischi/

Documento di Valutazione dei rischi – uso videoterminale

Documento di Valutazione dei rischi – uso videoterminale

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Le normative vigenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro impongono l’obbligo aziendale del Documento di Valutazione dei rischi, un rapporto estremamente importante nell’ambito della gestione e dell’organizzazione della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.

Il medico competente del lavoro, a seguito di un’analisi approfondita degli spazi aziendali, provvede alla compilazione per l’appunto del Documento di Valutazione dei rischi, un elenco dei rischi individuati all’interno degli ambienti lavorativi che fornisce le indicazioni relative alle misure di sicurezza necessarie a ridurre o a eliminare i rischi a cui i lavoratori sono esposti.[1]

 

Il lavoratore e i più frequenti rischi aziendali

Il Documento di Valutazione dei rischi è unico per ogni tipo di attività e può cambiare a seconda del contesto lavorativo. Il lavoratore può essere esposto a rischi di origine fisica, chimica e biologica o psicosociale, ciascuno capace di provocare disturbi, problemi o patologie correlate all’attività aziendale svolta:

 

  • Rumore;
  • Vibrazioni ;
  • Campi elettromagnetici;
  • Radiazioni ottiche artificiali;
  • Amianto;
  • Agenti cancerogeni e mutageni;
  • Movimentazione manuale dei carichi;
  • Movimentazione carichi leggeri ad alta frequenza;
  • Videoterminali;
  • Lavoro notturno;
  • Silice;
  • Radiazioni ionizzanti per lavoratori di categoria B.[2]

 

Il medico del lavoro mette in pratica tutte le competenze e le conoscenze necessarie a ridurre tali rischi e a evitare l’insorgenza di stati patologici più o meno definitivi nel lavoratore. Il Documento di Valutazione dei rischi permette al medico del lavoro di informare i lavoratori, sottoporli a visite mediche specifiche e interpretare al meglio i risultati dei test clinici e degli esami biologici effettuati durante la fase di sorveglianza sanitaria.

 

Uso del videoterminale: rischi e obblighi del datore di lavoro

Il lavoro che prevede l’uso di attrezzature munite di videoterminali rappresentano un rischio per la salute dei lavoratori, se non gestite secondo le disposizioni in materia. Il Decreto Legislativo 81/08 richiede al Datore di lavoro di organizzare e preparare i posti di lavoro in rispondenza alle norme emanate per ovviare ai rischi riscontrati in relazione a durata dell’esposizione, ergonomia del posto di lavoro e condizioni ambientali.

Si definisce videoterminalista quel lavoratore che utilizza un’attrezzatura munita di videoterminali in modo sistematico o abituale, per quasi venti ore settimanali.

Senza un adeguato disciplinamento, il lavoro al videoterminale può comportare diversi rischi e patologie annessi, quali:

  • Disturbi visivi – pesantezza, bruciore, arrossamento oculare e deficit della messa a fuoco;
  • Disturbi posturali – postura sbagliata, contrattura muscolare e spossatezza;
  • Disturbi psicologici – ansia, nervosismo, alterazione dell’umore e stress.[3]

 

Il Datore di lavoro deve collaborare con il medico competente del lavoro e il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione alla predisposizione delle misure necessarie non solo a rispettare le normative vigenti ma soprattutto a creare un ambiente di lavoro privo di rischi per chi lavora con i videoterminali:

  1. aggiornando il Documento di Valutazione dei rischi e sviluppando le misure di prevenzione e protezione necessarie;
  2. individuando i dipendenti dei lavoratori addetti ai videoterminali che rientrano nell’applicazione della normativa e verificando l’effettivo raggiungimento o superamento del limite settimanale di attività; [4]
  3. adattando immediatamente le postazioni alle disposizioni in materia, garantendo una buona definizione e una funzione orientabile dello schermo, uno spazio di lavoro che consente l’appoggio degli avanbracci durante l’uso della tastiera separata dallo schermo, un piano di lavoro stabile e adeguato a una postura corretta, un sedile stabile dotato di altezza e schienale regolabile, un ambiente di lavoro ben dimensionato, sufficientemente illuminato e privo di rumori perturbanti.[5]
  4. assicurando interruzioni di un quarto d’oraogni due ore tramite pausa o cambiamento di attività di lavoro, pratiche indispensabili per “staccare” e riposare la vista.

[1] Documento Valutazione Rischi, http://www.scuolasicurezza.it/wp/documento-valutazione-rischi/

[2] Compiti del medico competente- Visite Periodiche, http://www.testo-unico-sicurezza.com/compiti-medico-competente-visite-periodiche.html

[3] Rischi videoterminali – VDT, http://www.renatosalvalaggio.com/Corso%20RSPP%20-%202016%20parte2%20per%20slides.pdf

[4] Videoterminali: obblighi del datore di lavoro e attrezzature di lavoro, http://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/tipologie-di-rischio-C-5/videoterminali-C-47/videoterminali-obblighi-del-datore-di-lavoro-attrezzature-di-lavoro-AR-14456/

[5] Rischio lavoro al videoterminale – VDT, http://www.fe.infn.it/~evangelisti/Sicurezza/videoterminali.pdf

Decreto legislativo 81 del 2008

Decreto legislativo 81 del 2008: cosa dice la normativa

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Il decreto legislativo 81 del 2008, testo unico sulla sicurezza sul lavoro

Medici competenti e sorveglianza sanitaria obbligatoria: la normativa prevista nel testo unico del Decreto Legislativo 81/08.

Il Decreto Legislativo 81 del 2008 fornisce tutte le indicazioni per il medico competente e il Datore di lavoro riguardanti la sorveglianza sanitaria obbligatoria e, più importante le  conseguenze giuridiche della mancata attivazione della sorveglianza sanitaria obbligatoria.

Ad oggi, infatti, le indicazioni fornite dal Decreto Legislativo 81 del 2008 sono spesso frutto di dubbi e incertezze presso i Datori di lavoro, che spesso portato a termina la procedura di valutazione dei rischi senza tuttavia procedere ad attivare la sorveglianza sanitaria, incorrendo in sanzioni giuridiche anche gravi.

 

Decreto legislativo 81 del 2008: le sanzioni

Nel caso che un Datore di lavoro manchi di nominare un responsabile della sorveglianza sanitaria, può incorrere in conseguenze penali quali ammenda (da 1500 a 6000 €) o arresto (da 2 a 4 mesi).

Risulta quindi evidente che l’obbligo di  sorveglianza sanitaria non può essere ignorato dal Datore di lavoro che ha effettuato una valutazione dei rischi nella quale sono presenti i suddetti rischi. Nel caso ci sia effettivamente il dubbio, Il Datore di lavoro deve rivedere il proprio documento di valutazione dei rischi e confrontarlo con quanto prescritto nel Decreto Legislativo 81 del 2008. Può essere utile in questi casi chiedere l’ausilio di un medico competente e coinvolgere eventualmente il lavoratore incaricato del ruolo di RSPP.

 

RSPP e decreto legislativo 81 del 2008

Il Decreto Legislativo 81 del 2008 fornisce importanti indicazioni anche in merito alla nomina di un medico competente preposto alla sorveglianza sanitaria. Il Testo unico stabilisce che il ruolo e i compiti del responsabile della sorveglianza sanitaria cambino in base alla tipologia e alla dimensione dell’azienda interessata.

Nelle imprese di dimensioni contenute, il Decreto Legislativo 81 del 2008 permette che il ruolo dell’RSPP sia coperto dallo stesso datore di lavoro. Nello specifico, ricadono in questa regola:

  • Industrie e imprese artigiane con meno di 30 dipendenti;
  • aziende agricole e/o zootecniche con meno di 10 dipendenti;
  • imprese ittiche con meno di 20 impiegati;
  • aziende di altre tipologie che abbiano in organico fino a un massimo di 20 dipendenti.

 

Per tutte le imprese non contemplate nella lista, il Decreto Legislativo 81 del 2008 permette che il ruolo dell’RSPP ricada su uno dei dipendenti dell’azienda. In alternativa il Datore di lavoro può decidere di affidare il compito ad un medico competente.

In ogni caso, affinché si rispetti quanto stabilito dal Decreto Legislativo 81 del 2008, è necessario che l’RSPP soddisfi dei requisiti di competenza: deve quindi aver frequentato uno corso di formazione specifico della durata di 16-48 ore (a seconda della tipologia di azienda) in cui si analizzano gli standard di sicurezza sui luoghi di lavoro.

(Fonte: http://www.quidsicurezza.it/legislazione/sorveglianza-sanitaria-nominare-medico-competente/#.V2RrjB8zrCI )