Con il termine “Medicina del Lavoro” si definisce la specifica branca della medicina che si occupa delle malattie professionali. Il suo focus è la prevenzione, la diagnosi e la cura di tutte quelle malattie inerenti le attività lavorative, al fine di raggiungere un triplice obiettivo:
- mantenere e tutelare il più elevato grado di benessere psico-fisico dei lavoratori;
- prevenire eventuali alterazioni della salute dei lavoratori (infortuni o malattie) causate da condizioni di lavoro non idonee, come ad esempio pericoli ambientali o stress psicologici;
- sviluppare una cultura del lavoro che favorisca un ambiente sicuro e salubre e che promuova un clima positivo e non conflittuale.
La Medicina del Lavoro, dunque, effettua una valutazione globale: da un lato analizza l’ambiente lavorativo che deve essere idoneo a salvaguardare la salute dei lavoratori, dall’altro considera l’adattamento del lavoro alle capacità fisiche e psicologiche dei lavoratori e dell’uomo alla sua mansione, al fine di favorire l’incremento della produttività.
Il Medico Competente è la figura professionale specializzata nell’analisi dei rischi e delle malattie professionali. La sua nomina, da parte del datore di lavoro o del preposto, è obbligatoria per tutte quelle aziende in cui i lavoratori sono sottoposti ai rischi elencati nel testo unico sulla salute e sicurezza del lavoro D.Lgs 81/2008.
Dapprima chiamato “Medico di Fabbrica” e successivamente “Medico del Lavoro”, oggi il Medico Competente collabora con le aziende nella prevenzione e identificazione dei sintomi causati dall’esposizione dei lavoratori ad agenti chimici (come acidi o sostante tossiche), agenti fisici (quali radiazioni, rumore, microclima), agenti biologici (batteri, virus e parassiti) e fattori di rischio psicosociali (stress lavoro-correlato).
Il Medico Competente gioca quindi un ruolo fondamentale nell’attuazione della sorveglianza sanitaria, che viene attivata dal datore di lavoro nei casi previsti dalla legge. Con sorveglianza sanitaria si intende l’insieme delle procedure finalizzate al controllo e alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, in rapporto all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento della mansione specifica del lavoratore.
In particolare, l’intervento del Medico Competente è volto a valutare la compatibilità tra la condizione psico-fisica del lavoratore e le mansioni svolte, individuare eventuali fattori di rischio e verificare l’esistenza e la corretta messa in atto delle misure di prevenzione dei rischi da parte dell’azienda e dei lavoratori stessi.
Le prestazioni mediche alle quali i lavoratori vengono sottoposti sono molteplici:
- visite mediche preventive: per accertare l’assenza di eventuali controindicazioni alle mansioni assegnate al lavoratore;
- controlli periodici: per accertare il mantenimento dell’idoneità alla mansione. La periodicità di queste visite viene stabilita per legge a seconda della mansione specifica (generalmente la cadenza è annuale);
- visite mediche su richiesta del lavoratore: nel caso in cui il Medico Competente riconosca un legame tra il rischio di peggioramento delle condizioni di salute e l’attività lavorativa svolta;
- visite mediche precedenti alla ripresa del lavoro: a seguito di assenza superiore ai 60 giorni continuativi, dovuta a problemi di salute (solo per lavoratori in sorveglianza sanitaria periodica);
- accertamenti medici alla cessazione del rapporto di lavoro: in caso di esposizione a rischio chimico o biologico e di esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni.
Gli esiti di tali visite forniscono un giudizio di idoneità alla mansione (che può essere parziale, temporanea, permanente, con prescrizioni o limitazioni) oppure di inidoneità (temporale o permanente).
SETTORE TRASPORTI
Il settore dei trasporti è uno dei più complessi dal punto di vista della sicurezza sul lavoro. Include tutti quei lavoratori che operano su automezzi come taxi, autobus, pullman o camion, ma anche i corrieri che si spostano con scooter o biciclette in ambito cittadino.
Una attenta valutazione dei rischi connessi a queste attività è fondamentale per prevenire eventuali infortuni o incidenti.
L’uso prolungato del mezzo, le vibrazioni, la postura seduta mantenuta per lungo tempo, le inalazioni dei gas di scarico, i rumori ambientali e la stanchezza dovuta a lunghi turni di lavoro sono solo alcuni dei più comuni rischi a cui sono sottoposti gli uomini che lavorano su strada.
Il protocollo di sorveglianza sanitaria del settore trasporti prevende, inoltre, la valutazione dei rischi legati all’assunzione di sostanze stupefacenti, psicotrope o alcoliche.
Questi fattori rientrano nell’obbligo del Medico Competente, in collaborazione con il datore di lavoro ed il rappresentante del servizio prevenzione e protezione, di prevenire i rischi lavorativi che comprendono terzi, ovvero i pericoli che erronee abitudini personali del lavoratore possono provocare a terze parti.
Per quanto riguarda l’alcol, i controlli puntano a scongiurare l’assunzione sporadica durante l’orario di lavoro, con visite senza preavviso e test alcolimetrico occasionale, oppure ad evidenziare sintomi di assunzione cronica, verificata durante la visita periodica, tramite accertamenti di laboratorio.
Nel caso in cui il lavoratore risulti positivo all’alcol test, verrà sospeso temporaneamente dalla mansione e potrà essere sottoposto a sanzioni amministrative e penali, nonché a provvedimenti disciplinari da parte dell’azienda.
Nel caso in cui il Medico Competente riscontri una condizione di dipendenza da alcol, invece, rilascerà un giudizio di inidoneità temporanea alla mansione, a seguito del quale il lavoratore verrà indirizzato al SER.T (Servizio per le Tossicodipendenze) per una valutazione più approfondita.
Gli interventi attuabili dipendono dalla fascia di rischio attribuita al lavoratore, sulla base della sua condotta:
- anamnesi alcologica integrata con AUDIT C: l’applicazione sistematica dell’AUDIT C (versione breve dell’Alcohol Use Disorders Identification Test dell’OMS) in tutti i soggetti che dichiarano di non essere astemi è una prassi raccomandabile, semplice, poco impegnativa per il lavoratore e per il medico competente che lo utilizza;
- esame obiettivo mirato: va effettuato sempre, indipendentemente dell’esito dell’AUDIT C. Infatti, anche qualora il punteggio dell’AUDIT C risultasse negativo, al fine di documentare l’eventuale abitudine alcolicadi un lavoratore o aspirante tale utilizzando dati oggettivi, è indispensabile valutare l’obiettività specifica.
- invio al Centro Alcologico: in questo caso il Medico Competente, nell’ambito di quanto previsto dal comma 5 dell’art. 39 del D. Lgs. 81/2008, “richiede una consulenza specialistica alcologica al fine di ottenere una valutazione finalizzata ad una eventuale diagnosi di alcol dipendenza”.
Per quanto riguarda le droghe, i controlli sono ancora più serrati e puntano ad escluderne qualsiasi utilizzo, sia esso occasionale, regolare o vera e propria tossicodipendenza.
Il Medico Competente può assumersi la responsabilità di effettuare durante la visita medica la raccolta dei campioni di urine e i test di screening antidroga, direttamente oppure avvalendosi di personale sanitario qualificato (SER.T. o ASL di competenza).
Questi accertamenti vengono effettuati senza alcun preavviso e si articolano su più livelli progressivi. Durante l’accertamento di primo livello, vengono valutati eventuali segnali di assunzione occasionale o dipendenza da droghe e viene effettuata la raccolta di un campione di urine.
Nel caso in cui un lavoratore risultasse sotto l’effetto di droghe, verrà sospeso temporaneamente dalla mansione e verrà sottoposto ad ulteriori analisi. In caso di ulteriore esito positivo, il Medico Competente emetterà un giudizio di inidoneità temporanea e indirizzerà il lavoratore al SER.T per accertamenti più approfonditi. Qualora dovesse emergere una condizione di dipendenza da sostanze stupefacenti, il lavoratore verrà dichiarato non idoneo e sarà riammesso all’esercizio della mansione solo dopo l’adesione ad un programma di cura.