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visite mediche Archivi - Dottor Umberto Schiavo - Medico competente del Lavoro Padova

Medicina del Lavoro Settore Trasporti

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Con il termine “Medicina del Lavoro” si definisce la specifica branca della medicina che si occupa delle malattie professionali.  Il suo focus è la prevenzione, la diagnosi e la cura di tutte quelle malattie inerenti le attività lavorative, al fine di raggiungere un triplice obiettivo:

  1. mantenere e tutelare il più elevato grado di benessere psico-fisico dei lavoratori;
  2. prevenire eventuali alterazioni della salute dei lavoratori (infortuni o malattie) causate da condizioni di lavoro non idonee, come ad esempio pericoli ambientali o stress psicologici;
  3. sviluppare una cultura del lavoro che favorisca un ambiente sicuro e salubre e che promuova un clima positivo e non conflittuale.

La Medicina del Lavoro, dunque, effettua una valutazione globale: da un lato analizza l’ambiente lavorativo che deve essere idoneo a salvaguardare la salute dei lavoratori, dall’altro considera l’adattamento del lavoro alle capacità fisiche e psicologiche dei lavoratori e dell’uomo alla sua mansione, al fine di favorire l’incremento della produttività.

Il Medico Competente è la figura professionale specializzata nell’analisi dei rischi e delle malattie professionali. La sua nomina, da parte del datore di lavoro o del preposto, è obbligatoria per tutte quelle aziende in cui i lavoratori sono sottoposti ai rischi elencati nel testo unico sulla salute e sicurezza del lavoro D.Lgs 81/2008.

Dapprima chiamato “Medico di Fabbrica” e successivamente “Medico del Lavoro”, oggi il Medico Competente collabora con le aziende nella prevenzione e identificazione dei sintomi causati dall’esposizione dei lavoratori ad agenti chimici (come acidi o sostante tossiche), agenti fisici (quali radiazioni, rumore, microclima), agenti biologici (batteri, virus e parassiti) e fattori di rischio psicosociali (stress lavoro-correlato).

Il Medico Competente gioca quindi un ruolo fondamentale nell’attuazione della sorveglianza sanitaria, che viene attivata dal datore di lavoro nei casi previsti dalla legge. Con sorveglianza sanitaria si intende l’insieme delle procedure finalizzate al controllo e alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, in rapporto all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento della mansione specifica del lavoratore.

In particolare, l’intervento del Medico Competente è volto a valutare la compatibilità tra la condizione psico-fisica del lavoratore e le mansioni svolte, individuare eventuali fattori di rischio e verificare l’esistenza e la corretta messa in atto delle misure di prevenzione dei rischi da parte dell’azienda e dei lavoratori stessi.

 

Le prestazioni mediche alle quali i lavoratori vengono sottoposti sono molteplici:

  1. visite mediche preventive: per accertare l’assenza di eventuali controindicazioni alle mansioni assegnate al lavoratore;
  2. controlli periodici: per accertare il mantenimento dell’idoneità alla mansione. La periodicità di queste visite viene stabilita per legge a seconda della mansione specifica (generalmente la cadenza è annuale);
  3. visite mediche su richiesta del lavoratore: nel caso in cui il Medico Competente riconosca un legame tra il rischio di peggioramento delle condizioni di salute e l’attività lavorativa svolta;
  4. visite mediche precedenti alla ripresa del lavoro: a seguito di assenza superiore ai 60 giorni continuativi, dovuta a problemi di salute (solo per lavoratori in sorveglianza sanitaria periodica);
  5. accertamenti medici alla cessazione del rapporto di lavoro: in caso di esposizione a rischio chimico o biologico e di esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni.

 

Gli esiti di tali visite forniscono un giudizio di idoneità alla mansione (che può essere parziale, temporanea, permanente, con prescrizioni o limitazioni) oppure di inidoneità (temporale o permanente).

 

SETTORE TRASPORTI

Il settore dei trasporti è uno dei più complessi dal punto di vista della sicurezza sul lavoro. Include tutti quei lavoratori che operano su automezzi come taxi, autobus, pullman o camion, ma anche i corrieri che si spostano con scooter o biciclette in ambito cittadino.

Una attenta valutazione dei rischi connessi a queste attività è fondamentale per prevenire eventuali infortuni o incidenti.

L’uso prolungato del mezzo, le vibrazioni, la postura seduta mantenuta per lungo tempo, le inalazioni dei gas di scarico, i rumori ambientali e la stanchezza dovuta a lunghi turni di lavoro sono solo alcuni dei più comuni rischi a cui sono sottoposti gli uomini che lavorano su strada.

Il protocollo di sorveglianza sanitaria del settore trasporti prevende, inoltre, la valutazione dei rischi legati all’assunzione di sostanze stupefacenti, psicotrope o alcoliche.

Questi fattori rientrano nell’obbligo del Medico Competente, in collaborazione con il datore di lavoro ed il rappresentante del servizio prevenzione e protezione, di prevenire i rischi lavorativi che comprendono terzi, ovvero i pericoli che erronee abitudini personali del lavoratore possono provocare a terze parti.

Per quanto riguarda l’alcol, i controlli puntano a scongiurare l’assunzione sporadica durante l’orario di lavoro, con visite senza preavviso e test alcolimetrico occasionale, oppure ad evidenziare sintomi di assunzione cronica, verificata durante la visita periodica, tramite accertamenti di laboratorio.

Nel caso in cui il lavoratore risulti positivo all’alcol test, verrà sospeso temporaneamente dalla mansione e potrà essere sottoposto a sanzioni amministrative e penali, nonché a provvedimenti disciplinari da parte dell’azienda.

Nel caso in cui il Medico Competente riscontri una condizione di dipendenza da alcol, invece, rilascerà un giudizio di inidoneità temporanea alla mansione, a seguito del quale il lavoratore verrà indirizzato al SER.T (Servizio per le Tossicodipendenze) per una valutazione più approfondita.

Gli interventi attuabili dipendono dalla fascia di rischio attribuita al lavoratore, sulla base della sua condotta:

  • anamnesi alcologica integrata con AUDIT  C:  l’applicazione sistematica dell’AUDIT C (versione breve dell’Alcohol Use Disorders  Identification Test dell’OMS) in tutti i soggetti che dichiarano di non essere astemi è una prassi raccomandabile, semplice, poco impegnativa per il lavoratore e per il medico competente che lo utilizza;
  • esame obiettivo mirato:  va effettuato sempre, indipendentemente dell’esito dell’AUDIT C. Infatti,  anche qualora il punteggio dell’AUDIT C risultasse negativo, al fine di documentare l’eventuale abitudine alcolicadi un lavoratore o aspirante tale utilizzando dati oggettivi, è indispensabile valutare l’obiettività specifica.
  • invio al Centro Alcologico: in questo caso il Medico Competente, nell’ambito di quanto previsto dal comma 5 dell’art. 39 del D. Lgs. 81/2008, “richiede una consulenza specialistica alcologica al fine di ottenere una valutazione finalizzata ad una eventuale diagnosi di alcol dipendenza”.

Per quanto riguarda le droghe, i controlli sono ancora più serrati e puntano ad escluderne qualsiasi utilizzo, sia esso occasionale, regolare o vera e propria tossicodipendenza.

Il Medico Competente può assumersi la responsabilità di effettuare durante la visita medica la raccolta dei campioni di urine e i test di screening antidroga, direttamente oppure avvalendosi di personale sanitario qualificato (SER.T. o ASL di competenza).

Questi accertamenti vengono effettuati senza alcun preavviso e si articolano su più livelli progressivi. Durante l’accertamento di primo livello, vengono valutati eventuali segnali di assunzione occasionale o dipendenza da droghe e viene effettuata la raccolta di un campione di urine.

Nel caso in cui un lavoratore risultasse sotto l’effetto di droghe, verrà sospeso temporaneamente dalla mansione e verrà sottoposto ad ulteriori analisi. In caso di ulteriore esito positivo, il Medico Competente emetterà un giudizio di inidoneità temporanea e indirizzerà il lavoratore al SER.T per accertamenti più approfonditi. Qualora dovesse emergere una condizione di dipendenza da sostanze stupefacenti, il lavoratore verrà dichiarato non idoneo e sarà riammesso all’esercizio della mansione solo dopo l’adesione ad un programma di cura.

Costo delle visite mediche del lavoro

Costo delle visite mediche del lavoro

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Le visite mediche sono lo strumento con cui il medico del lavoro verifica lo stato di salute dei lavoratori in relazione ai rischi aziendali a cui sono esposti e stabilisce l’idoneità o meno dei candidati a svolgere una determinata mansione.

Le normative vigenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro stabiliscono  per i datori di lavoro l’obbligo di nomina di un medico competente aziendale, pena il rischio dell’incolumità del lavoratore (malattie professionali, difficoltà momentanee e altro) e l’addebito di sanzioni amministrative o ammende pecuniarie per inadempienza delle disposizioni previste dal Decreto Legislativo 81/2008.

Il medico del lavoro: perché e quando

I riferimenti legislativi indicano chiaramente i rischi per cui si prevede l’intervento del medico del lavoro e l’obbligo di sorveglianza sanitaria. Si tratta di sottoporre a visite mediche pre-assuntive, periodiche e su richiesta, i lavoratori esposti a rischi di varia natura quali:

  • Agenti fisici;
  • Rumore;
  • Vibrazioni ;
  • Campi elettromagnetici;
  • Radiazioni ottiche artificiali;
  • Amianto;
  • Agenti cancerogeni e mutageni;
  • Agenti chimici;
  • Movimentazione manuale dei carichi;
  • Movimentazione carichi leggeri ad alta frequenza;
  • Videoterminali;
  • Agenti biologici;
  • Lavoro notturno;
  • Silice;
  • Radiazioni ionizzanti per lavoratori di categoria B.[1]

Gli esami e le visite mediche integrative, effettuate durante gli orari di lavoro, sono effettuate con una cadenza che viene stabilita dal medico competente in base ai rischi aziendali, un impegno che generalmente comporta una cadenza annuale per i lavoratori che svolgono lavori meno rischiosi (installatore, elettricista, operaio e altro). In casi eccezionali, il responsabile sanitario aziendale può modificare la scadenza delle visite mediche previste dalle normative in materia.

Sorveglianza sanitaria: ruolo e responsabilità del medico del lavoro

Il medico del lavoro effettua le visite mediche sulla base dell’osservazione degli ambienti lavorativi e del Rapporto di valutazione dei rischi aziendali, un documento che attesta i pericoli a cui un determinato ambiente o una specifica mansione rimanda.

Secondo le norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, le visite mediche sono previste per tutti i soggetti che prestano lavoro all’interno degli spazi aziendali: dai soci lavoratori agli associati, fino al personale impegnato in tirocinio o stage.[2]

La fase di sorveglianza sanitaria comporta l’istituzione di una Cartella sanitaria e di rischio in cui il medico del lavoro attesta gli accertamenti medico sanitari effettuati sul dipendente e i risultati prodotti e ne certifica l’idoneità o la non idoneità a svolgere una mansione aziendale. Le viste mediche e gli accertamenti sanitari previsti, tuttavia, non possono essere utilizzati per verificare stati di gravidanza, sieropositività e, più in generale, condizioni non legate ai rischi aziendali o alla funzione lavorativa.[3]

Le visite mediche conservano un campo d’azione diverso rispetto all’uso di droghe e alcool sul luogo di lavoro. Nel 2007, il provvedimento di intesa della Conferenza Stato – Regioni demandava alle visite mediche il compito di rivelare gli stati di tossicodipendenza o l’assunzione di bevande super alcoliche per determinati lavoratori e mansioni (trasporto merci pericolose su strada, personale marittimo di prima categoria, lavoratori che operano in quota e simili).[4]

Per tutti gli altri casi, il medico competente deve tutelare la privacy del lavoratore sottoposto a visita medica, rendendo noto al datore l’idoneità alla mansione specifica, l’idoneità con prescrizioni o l’inidoneità alla mansione specifica: il medico del lavoro è tenuto al segreto professionale e a non rivelare le informazioni specifiche di cui viene a conoscenza durante il colloquio che precede la visita medica. [5]

Medico del lavoro e sorveglianza sanitaria: costi e attività

Non esiste un “tariffario unico” legato alle prestazioni del medico competente del lavoro. Spesso il costo dell’attività (incluso le visite mediche) viene definito in base alle proposte della provincia competente e a una serie di fattori quali le specifiche aziendali e il numero dei lavoratori a rischio. Una volta nominato dal datore di lavoro a responsabile della salute e sicurezza dell’azienda, il medico competente si impegna a:

  1. realizzare un sopralluogo annuale dei luoghi di lavoro;
  2. individuare i rischi legati alla specifica attività;
  3. redigere il Rapporto di valutazione dei rischi;
  4. effettuare le visite mediche sui lavoratori (test delle urine, esame audiometrico, esame spirometrico, esame ematochimico, visita oculistica, elettrocardiogramma e altro);
  5. compilare la Cartella sanitaria;
  6. rilasciare l’idoneità o l’inidoneità del candidato a svolgere una determinata funzione aziendale;
  7. informare e formare i lavoratori circa i rischi aziendali e i sistemi di primo intervento in caso di infortunio o incendio.

Il contatto diretto e il preventivo rappresentano il modo migliore per conoscere il costo reale dell’attività e della professionalità di un medico competente del lavoro.

[1] Compiti del medico competente. Visite periodiche, http://www.testo-unico-sicurezza.com/compiti-medico-competente-visite-periodiche.html

[2] La sorveglianza sanitaria in materia di salute e igiene del lavoro, http://www.informaimpresa.it/item/la-sorveglianza-sanitaria-in-materia-di-salute-e-igiene-del-lavoro

[3] Linee guida per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori, http://www.vegaengineering.com/mlist/uploaded/Reg.Lazio_LineeGuida_sorveglianza_sanitaria.pdf

[4] Obbligo di visita medica antidroga per taluni lavori e mansioni, http://www.diritto.it/docs/25238-obbligo-di-visita-medica-antidroga-per-taluni-lavori-e-mansioni

[5] Sorveglianza sanitaria, http://www.sicurezzalavororoma.it/it/sorveglianza-sanitaria

Visite mediche del lavoro - uso droga

Visite mediche del lavoro – uso droga

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Il medico competente del lavoro, dopo un’attenta analisi degli ambienti lavorativi e dei rischi lavorativi presenti, “sfrutta” la fase di sorveglianza sanitaria e più in particolare le visite mediche per stabilire le condizioni psicofisiche del lavoratore e la sua idoneità a svolgere una determinata mansione aziendale.

Gli interessi della Medicina del lavoro indirizzati alla prevenzione, alla diagnosi e alla cura delle malattie correlate al lavoro e le disposizioni delle normative vigenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro hanno affidato la concretizzazione di un piano di prevenzione e assistenza aziendale al medico del lavoro, l’unico professionista in possesso delle conoscenze e delle competenze necessarie ad assolvere a tale incarico.

 

La sorveglianza sanitaria: le visite mediche

Il lavoratore viene sottoposto a test clinici ed esami biologici volti a stabilire lo stato di salute in cui versa prima dell’assunzione, durante l’attività lavorativa e dopo la fine del rapporto di lavoro:

  • Visite mediche pre-assuntive. Il medico del lavoro valuta le caratteristiche fisiche e psicologiche del candidato a poter svolgere la mansione aziendale per cui sta per essere assunto.
  • Visite mediche periodiche. Il medico competente effettua tutti i test necessari a stabilire lo stato di salute del lavoratore rispetto ai risultati delle precedenti visite mediche e ai rischi aziendali a cui è stato esposto, esprimendo una valutazione diretta a limitare l’insorgenza di malattie correlate al lavoro.
  • Visite mediche su richiesta. Il medico del lavoro può effettuare visite mediche specialistiche su richiesta del lavoratore e quindi al di fuori della cadenza stabilita dalle normative, qualora le condizioni di salute del lavoratore risultino suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta.
  • Visite mediche di cessazione del rapporto di lavoro. Il medico competente sottopone il lavoratore a tutti gli esami di laboratorionecessari a verificare il suo stato di salute in relazione al tipo di lavoro svolto e ai rischi a cui è stato sottoposto durante il rapporto di lavoro.

 

Il medico del lavoro è obbligato a dichiarare semplicemente l’esito di idoneità o di inidoneità del lavoratore a svolgere una determinata funzione lavorativa, mantenendo il segreto professionale e quindi la privacy del dipendente circa i risultati clinici e le informazioni di cui è venuto a conoscenza durante la pre-visita.

 

Visite mediche e test antidroga

Nel 2014, il Ministero della Salute ha trasmesso alla Conferenza Unificata Stato-Regioni lo schema di intesa per l’accertamento delle condizioni di dipendenza da alcol e droga e il coordinamento delle azioni di vigilanza.

Nelle categorie di lavoratori coinvolti in particolari impieghi come fabbricazione e uso di fuochi artificiali, attività sanitarie che comportano procedure invasive, autisti di mezzi di trasporto, personale aeronautico di volo, personale marittimo, addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci, attività di produzione, confezionamento, trasporto e vendita di esplosivi e simili, non dovranno essere rilevati alcol e sostanze stupefacenti durante l’orario di lavoro.[1]

In questo senso, il comma 4 dell’art. 41 del Decreto legislativo 81/08 prevede l’obbligo di effettuare la sorveglianza sanitaria finalizzata “alla verifica dell’assenza di condizioni di dipendenza dall’alcol e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti”.[2]

Il medico del lavoro, in collaborazione con il Datore di Lavoro e il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, ha l’obbligo di valutare anche i rischi lavorativi che comprendono terzi ovvero rischi derivanti dall’interazione dei rischi presenti negli spazi aziendali con quelli provocati da erronee abitudini personali dei dipendenti, come l’assunzione di alcool e droga. Il medico del lavoro viene coinvolto nella prevenzione di quei danni o pericoli causati da fattori di rischio non solo tradizionali.[3]

Il medico del lavoro deve eseguire la fase di sorveglianza sanitaria in base a specifici protocolli sanitari, quelle regole che le normative vigenti in materia prevedono in relazione all’uso di alcol e stupefacenti: le visite mediche devono essere finalizzate al riscontro dell’eventuale assunzione di alcol, droga e sostanze psicotrope durante l’orario di lavoro: per quanto riguarda l’alcol è necessario l’accertamento dello stato di dipendenza, mentre per le sostanze stupefacenti e psicotrope è essenziale verificare che non ci sia l’assunzione anche solo saltuaria (sarà poi il Servizio sanitario pubblico – SERT ad accertare se si tratta di uso occasionale, consueto o tossicodipendenza).

Se il medico del lavoro evidenzia durante la visita medica che il lavoratore sia sotto l’effetto di droga o altre sostanze stupefacenti lo rimanda al SER.T. senza ricorrere ai test di screening; se invece non rileva segni palesi ma ha solo un dubbio, il medico competente invita il lavoratore a sottoporsi ai test di screening o a rivolgersi al SER.T o ai laboratori di analisi specializzati. Nel caso di sospetto uso di sostanze stupefacenti, il test di screening prevede solo le analisi delle urine e nessun altro tipo di prelievo come saliva o capello.[4]

Al lavoratore trovato positivo è riconosciuta la possibilità di richiedere la ripetizione del test che sarà effettuato nuovamente sul campione oggetto dell’accertamento. [5]

[1] Alcol e droghe sul lavoro: come cambierà a breve la normativa, http://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/tipologie-di-rischio-C-5/alcol-droghe-C-42/alcol-droghe-sul-lavoro-come-cambiera-a-breve-la-normativa-AR-15460/

[2] Alcol e droghe sul lavoro: a lavoro sulla nuova normativa!, http://www.safetyfocus.it/alcol-e-droghe-sul-lavoro-a-lavoro-sulla-nuova-normativa/

[3] Visite mediche lavoratori e dipendenza da alcool o droga, http://www.laleggepertutti.it/107410_visite-mediche-lavoratori-e-dipendenza-da-alcool-o-droga

[4] Visite mediche lavoratori e dipendenza da alcool o droga, http://www.laleggepertutti.it/107410_visite-mediche-lavoratori-e-dipendenza-da-alcool-o-droga

[5] Test antidroga lavoro, modalità e sanzioni, http://gruppomaurizi.it/test-antidroga-lavoro-modalita-e-sanzioni/