Costo delle visite mediche del lavoro

By 15 Febbraio 2017 Giugno 7th, 2017 medicina del lavoro
Costo delle visite mediche del lavoro

Le visite mediche sono lo strumento con cui il medico del lavoro verifica lo stato di salute dei lavoratori in relazione ai rischi aziendali a cui sono esposti e stabilisce l’idoneità o meno dei candidati a svolgere una determinata mansione.

Le normative vigenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro stabiliscono  per i datori di lavoro l’obbligo di nomina di un medico competente aziendale, pena il rischio dell’incolumità del lavoratore (malattie professionali, difficoltà momentanee e altro) e l’addebito di sanzioni amministrative o ammende pecuniarie per inadempienza delle disposizioni previste dal Decreto Legislativo 81/2008.

Il medico del lavoro: perché e quando

I riferimenti legislativi indicano chiaramente i rischi per cui si prevede l’intervento del medico del lavoro e l’obbligo di sorveglianza sanitaria. Si tratta di sottoporre a visite mediche pre-assuntive, periodiche e su richiesta, i lavoratori esposti a rischi di varia natura quali:

  • Agenti fisici;
  • Rumore;
  • Vibrazioni ;
  • Campi elettromagnetici;
  • Radiazioni ottiche artificiali;
  • Amianto;
  • Agenti cancerogeni e mutageni;
  • Agenti chimici;
  • Movimentazione manuale dei carichi;
  • Movimentazione carichi leggeri ad alta frequenza;
  • Videoterminali;
  • Agenti biologici;
  • Lavoro notturno;
  • Silice;
  • Radiazioni ionizzanti per lavoratori di categoria B.[1]

Gli esami e le visite mediche integrative, effettuate durante gli orari di lavoro, sono effettuate con una cadenza che viene stabilita dal medico competente in base ai rischi aziendali, un impegno che generalmente comporta una cadenza annuale per i lavoratori che svolgono lavori meno rischiosi (installatore, elettricista, operaio e altro). In casi eccezionali, il responsabile sanitario aziendale può modificare la scadenza delle visite mediche previste dalle normative in materia.

Sorveglianza sanitaria: ruolo e responsabilità del medico del lavoro

Il medico del lavoro effettua le visite mediche sulla base dell’osservazione degli ambienti lavorativi e del Rapporto di valutazione dei rischi aziendali, un documento che attesta i pericoli a cui un determinato ambiente o una specifica mansione rimanda.

Secondo le norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, le visite mediche sono previste per tutti i soggetti che prestano lavoro all’interno degli spazi aziendali: dai soci lavoratori agli associati, fino al personale impegnato in tirocinio o stage.[2]

La fase di sorveglianza sanitaria comporta l’istituzione di una Cartella sanitaria e di rischio in cui il medico del lavoro attesta gli accertamenti medico sanitari effettuati sul dipendente e i risultati prodotti e ne certifica l’idoneità o la non idoneità a svolgere una mansione aziendale. Le viste mediche e gli accertamenti sanitari previsti, tuttavia, non possono essere utilizzati per verificare stati di gravidanza, sieropositività e, più in generale, condizioni non legate ai rischi aziendali o alla funzione lavorativa.[3]

Le visite mediche conservano un campo d’azione diverso rispetto all’uso di droghe e alcool sul luogo di lavoro. Nel 2007, il provvedimento di intesa della Conferenza Stato – Regioni demandava alle visite mediche il compito di rivelare gli stati di tossicodipendenza o l’assunzione di bevande super alcoliche per determinati lavoratori e mansioni (trasporto merci pericolose su strada, personale marittimo di prima categoria, lavoratori che operano in quota e simili).[4]

Per tutti gli altri casi, il medico competente deve tutelare la privacy del lavoratore sottoposto a visita medica, rendendo noto al datore l’idoneità alla mansione specifica, l’idoneità con prescrizioni o l’inidoneità alla mansione specifica: il medico del lavoro è tenuto al segreto professionale e a non rivelare le informazioni specifiche di cui viene a conoscenza durante il colloquio che precede la visita medica. [5]

Medico del lavoro e sorveglianza sanitaria: costi e attività

Non esiste un “tariffario unico” legato alle prestazioni del medico competente del lavoro. Spesso il costo dell’attività (incluso le visite mediche) viene definito in base alle proposte della provincia competente e a una serie di fattori quali le specifiche aziendali e il numero dei lavoratori a rischio. Una volta nominato dal datore di lavoro a responsabile della salute e sicurezza dell’azienda, il medico competente si impegna a:

  1. realizzare un sopralluogo annuale dei luoghi di lavoro;
  2. individuare i rischi legati alla specifica attività;
  3. redigere il Rapporto di valutazione dei rischi;
  4. effettuare le visite mediche sui lavoratori (test delle urine, esame audiometrico, esame spirometrico, esame ematochimico, visita oculistica, elettrocardiogramma e altro);
  5. compilare la Cartella sanitaria;
  6. rilasciare l’idoneità o l’inidoneità del candidato a svolgere una determinata funzione aziendale;
  7. informare e formare i lavoratori circa i rischi aziendali e i sistemi di primo intervento in caso di infortunio o incendio.

Il contatto diretto e il preventivo rappresentano il modo migliore per conoscere il costo reale dell’attività e della professionalità di un medico competente del lavoro.

[1] Compiti del medico competente. Visite periodiche, http://www.testo-unico-sicurezza.com/compiti-medico-competente-visite-periodiche.html

[2] La sorveglianza sanitaria in materia di salute e igiene del lavoro, http://www.informaimpresa.it/item/la-sorveglianza-sanitaria-in-materia-di-salute-e-igiene-del-lavoro

[3] Linee guida per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori, http://www.vegaengineering.com/mlist/uploaded/Reg.Lazio_LineeGuida_sorveglianza_sanitaria.pdf

[4] Obbligo di visita medica antidroga per taluni lavori e mansioni, http://www.diritto.it/docs/25238-obbligo-di-visita-medica-antidroga-per-taluni-lavori-e-mansioni

[5] Sorveglianza sanitaria, http://www.sicurezzalavororoma.it/it/sorveglianza-sanitaria

Dott. Umberto Schiavo

Author Dott. Umberto Schiavo

Dottor Umberto Schiavo, medico chirurgo specialista in Igiene e Medicina Preventiva, medico competente ai sensi dell'art.38 del Decreto Legislativo 81/2008 , presente nell'elenco nazionale dei medici competenti contenuto presso l’Ufficio II della Direzione Generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute. Lo studio del dottor Schiavo fornisce all'aziende assistenza nella gestione dei problemi riguardanti la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nel rispetto delle normative vigenti. Laureato in Medicina e Chirurgia presso l' Università degli studi di Padova nel luglio del 2002, iscritto all' ordine dei Medici e Chirurghi della Provincia di Padova dall'anno 2004 (N. 09445), si specializza in Igiene e medicina preventiva e consegue la prima nomina come medico competente nel gennaio del 2007. Il dott. Schiavo è in possesso dei titoli previsti dall’art. 38 D.L.gs n. 81 del 9 aprile 2008 ed è iscritto nell'Elenco Nazionale dei medici competenti istituito presso l'Ufficio II della Direzione Generale della prevenzione del Ministero della salute. Svolge l'attività di medico competente come libero professionista per molte aziende pubbliche e private, principalmente situate nel territorio della Regione Veneto. Iscritto all'ANMA (Associazione Nazionale Medici d'azienda e Competenti) dal 2011, il dott. Schiavo ha conseguito tutti i crediti formativi ECM necessari per lo svolgimento dell'attività di medico competente del lavoro. Scarica il curriculum del dott. Umberto Schiavo

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