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D.Lgs. 8108 - Testo Unico sulla salute e sicurezza

D.Lgs. 81/08 – Testo Unico sulla salute e sicurezza

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Legge 81 2008 sintesi: Cos’è il Testo Unico sulla salute e sicurezza dei lavoratori articolo aggiornato e di rapida consultazione

Il D LGS 81 2008, anche noto come Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, abbreviato in TUS o TUSL, è il punto di riferimento per la sicurezza del lavoro in Italia. Racchiude un insieme di norme che hanno lo scopo di garantire per quanto possibile la sicurezza dei lavoratori. 

Recepisce precise norme comunitarie, esprime sotto forma di legge alcuni articoli della Costituzione, riforma la vecchia normativa (legge 626/94) e abroga altre leggi minori.

E’ insomma un testo lungo, a volte complesso. Da qui la necessità di fornire una guida che ne riassuma caratteristiche, garanzie e innovazioni. 

Cos’è e di cosa parla il D LGS 81 2008

Come suggerisce il suo nome per esteso, il D LGS 81 2008 parla della sicurezza nei luoghi di lavoro. In particolare

  • Stabilisce gli obblighi del datore di lavoro
  • Introduce le figure professionali e le principali modalità che lo supportano nell’espletamento di questi obblighi.
  • Introduce sanzioni sia penali che civili per chi non adempie alle disposizioni

Nel complesso, suscita interesse il modello di gestione della sicurezza proposto dal testo. Esso si compone di tre pilastri di natura sia strategica che operativa.

  • Individuazione dei fattori di rischio
  • Elaborazione di misure atte a ridurre l’impatto dei fattori di rischio
  • Controllo delle suddette misure

In linea di massima, il D LGS 81 2008 è una risorsa fondamentale tanto per il datore di lavoro quanto per il lavoratore.

Grazie alle regole imposte dal testo, il datore di lavoro limita al massimo i cali di produttività cagionati da infortuni e si mette al riparo da azioni risarcitorie, in una prospettiva di imprenditoria etica e prudente. 

Di contro, il lavoratore può prendere coscienza dei suoi diritti, per altro stabiliti dalla costituzione, e farli valere con maggiore efficacia. 

Cosa cambia rispetto alla d.lgs 626 94 

Il decreto legislativo 626 94 – nota impropriamente anche come legge 626 94 ) era la principale norma che regolava il tema della sicurezza sul lavoro prima che il Testo Unico del 2008 venisse approvato. Conviveva con una costellazione di leggi e decreti varati a più riprese dagli anni Cinquanta in poi, senza sostituirli del tutto. 

Si può dunque affermare che il Testo Unico del 2008 abbia messo fine a una condizione di disordine legislativo, a causa del quale era difficile per i datori di lavoro capire “cosa fare” e per i lavoratori vedersi garantiti i propri diritti.

Al di là della oggettiva opera di semplificazione e raccordo, il testo ha comunque apportato cambiamenti concreti nella normativa. Ecco i principali.

  • Introduzione delle sanzioni penali per i trasgressori
  • Introduzione di alcune figure volte a supportare il datore di lavoro nell’espletamento degli obblighi, quali il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, detto anche RLS. 
  • Obbligo della compilazione del Documento di valutazione del rischio da parte del datore di lavoro.
  • Introduzione dell’obbligo di responsabilità delle aziende appaltatrici verso le aziende subappaltanti.
  • Sospensione dell’attività fino alla messa in regola per alcune attività inadempienti, in particolare per quelle che non rispettano  le indicazioni del testo unico, per quelle con una quota di lavoratori a nero superiore al 20%, per quelle che impongono turni di lavoro superiori rispetto ai limiti imposti dai CNL (Contratti Nazionali di Categoria). 

Dalla Costituzione a una legge sulla sicurezza del lavoro: i diritti garantiti

legge sulla sicurezza del lavoroIl Testo Unico procede da una necessità organica, ovvero garantire la sicurezza dei lavoratori, ma anche dal rispetto di alcuni principi costituzionali. In particolare:

  • Art. 32 della Costituzione, che sancisce il diritto alla salute come diritto fondamentale dell’uomo.
  • Art. 35 della Costituzione, che garantisce la tutela del lavoro.
  • Art. 41 della Costituzione, che vieta all’attività economica privata di recare danno alla sicurezza e alla dignità umana (tra le altre cose). 

La necessità di garantire la sicurezza sul lavoro mediante la legge è manifestata però anche dal Codice Civile. In particolare l’art. 2087 stabilisce che l’imprenditore debba adottare tutte le misure utili a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale del lavoratore. Tra l’altro, è proprio questo articolo a introdurre la figura del Medico Competente

Il ruolo del medico del lavoro

Il ruolo del medico del lavoro

Il Medico Competente citato nel codice civile, nel Testo Unico e nel decreto correttivo del 2009 non è altro che il medico del lavoro, espressione gergale ma ampiamente utilizzata. Vale la pena approfondire questa figura e decriverne i compiti.

Va detto, innanzitutto, che il medico del lavoro è nominato dal datore di lavoro. L’obbligo di nomina sussiste solo in alcuni casi, ovvero quando le mansioni dei lavoratori prevedono: 

  • Spostamento a mano di carichi
  • Attività davanti un videoterminale
  • Interazione con agenti fisici
  • Interazione con stanze chimiche pericolose, tossiche, mutagene, nocive
  • Interazione con agenti biologici: virus, parassiti etc.
  • Attività in altezza
  • Lavori nelle ore notturne
  • Esposizione di radiazioni ionizzanti, raggi X, raggi gamma…
  • Attività nei cassoni ad aria compressa
  • Lavoro in ambiente confinato
  • Interazione con cavi elettrici 

Anche qualora le mansioni non rientrassero in questa casistica, la nomina del medico del lavoro sarebbe comunque fortemente raccomandata. Tale figura infatti fornisce un supporto concreto nella gestione dei temi legati alla sicurezza, permettendo ai dipendenti di lavorare in tutta tranquillità e al datore di ridurre i rischi di infortuni e relative azioni risarcitorie.

Medico del lavoro: cosa fa

Cosa fa il medico del lavoro nello specifico? Le sue mansioni sono numerose ma possono essere riassunte elencando due principali attività che è chiamato a svolgere.

Redazione del protocollo sanitario, ovvero un documento che sintetizza le attività lavorative e i rischi sanitari causate da queste ultime. Il documento stabilisce anche tempi e modi della sorveglianza sanitaria.

Svolgimento della sorveglianza sanitaria. Ovvero, mette in pratica le disposizioni del protocollo sanitario. Ciò si traduce nella stragrande maggioranza dei casi nell’esecuzione delle cosiddette visite mediche del lavoro, nonché nell’assegnazione e nella verifica delle idoneità.  

Visita medica del lavoro: in cosa consiste?

I medici del lavoro godono di una certa discrezione per quanto riguarda la loro attività. Tuttavia, tempi e modi delle visite mediche sono abbastanza normate. In particolare, si distinguono in:

  • Visite periodiche. Sono le visite cui i lavoratori devono essere sottoposti regolarmente.
  • Visite per la verifica dell’idoneità pre-assunzione. Lo scopo è verificare l’idoneità dei lavoratori che stanno per essere assunti. 
  • Visite per la verifica dell’idoneità post-malattie. Il loro scopo è verificare che il lavoratore appena uscito da un periodo di malattia possa riprendere le mansioni. 
  • Visite specifiche. Le visite che il lavoratore richiede a sua discrezione.

Medicina e lavoro: le sanzioni per i datori di lavoro inadempienti

Le sanzioni per chi non rispetta le disposizioni del D LGS 81 2008 sono molto salate, e sono sia civili che penali. 

Esse riguardano, tra l’altro, la mancata nomina del Medico Competente (o del lavoro). Si parla di un’ammenda compresa tra i 1.644 e i  6.576 euro. A questa si aggiunge l’arresto da 2 a 4 mesi.

Per quanto riguarda le altre disposizioni, le sanzioni sono incredibilmente varie. La detenzione può arrivare fino agli 8 mesi, mentre le sanzioni pecuniarie possono raggiungere i 6.600 euro. Per chi vuole approfondire, le sanzioni si trovano all’art. 55.

Le modifiche successive al D. LGS 81 2008

Il D LGS 81 2008 è completo sotto tutti i punti di vista. Tuttavia, è stato successivamente integrato con un altro decreto legislativo, ovvero con il n.106 del 2009. Tale decreto approfondisce la figura del medico di lavoro per mezzo degli articoli 13 e 15.  

In particolare, il decreto “correttivo” impone al datore di lavoro di inviare al medico competente i lavoratori entro le scadenze previste. Inoltre, impone al medico competente di aggiornare e custodire sotto la propria responsabilità le cartelle sanitarie e di rischio di ciascun lavoratore. In passato infatti la custodia riguardava anche il datore di lavoro (che doveva indicare un luogo per la stessa).

La versione integrale e aggiornata al 2022 del D LGS 81 2008 [Scarica]

Il consiglio è di studiare dalla fonte principale, ovvero dal Testo così come è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Potete scaricare una versione in PDF qui.

Scarica il Testo Unico sulla Salute e sulla Sicurezza nei Luoghi di Lavoro (D LGS 81 2008) 

medico che visita lavoratore tosse

Visite mediche del lavoro: chi le effettua, quando e cosa comportano

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Le visite mediche del lavoro sono uno strumento di tutela tanto per il lavoratore quanto per il datore di lavoro. Le modalità e le tempistiche di esecuzione sono disciplinate dalla legge, e in particolare dal Decreto Legislativo n.81 del 2008. 

Quando vanno eseguite? In quali occasioni? Cosa comportano? Chi vi si sottopone per la prima volta, e persino molti datori di lavoro che di recente hanno nominato un medico per le visite, non hanno ben chiare le risposte. Dunque, vale la pena fornire qualche informazione esaustiva in merito.

In che cosa consiste la visita medica del lavoro e quando si esegue

Le visite mediche del lavoro sono esami clinici o strumentali, che possono avere un carattere generale o specialistico. A questo riguardo non esiste un protocollo chiaro e rigido, in quanto le modalità, i contenuti e persino gli scopi della visita sono a discrezione del medico. Nella stragrande maggioranza dei casi, le visite mediche del lavoro possono comprendere uno o più di questi esami.

  • Analisi del sangue (emocromo)
  • Analisi delle urine
  • Esami radiologici
  • Elettrocardiogramma
  • Esame oculistico
  • Esame audiometrico (misurazione dell’udito)

I contenuti della visita dipendono spesso dai motivi e dalle situazioni in cui si esegue. Dunque, per avere un quadro esaustivo è bene menzionare i casi che richiedono una visita medica del lavoro.

  • All’inizio del rapporto di lavoro. In questo caso, le visite mediche del lavoro verificano l’idoneità del lavoratore alla mansione cui è stato assegnato.
  • Quando il lavoratore è assegnato a una mansione sensibilmente diversa. La visita, nella fattispecie, accerta l’idoneità alla nuova mansione. Ovviamente questa deve comportare un impegno diverso e una diversa sollecitazione psicofisica rispetto alla precedente. 
  • Quando il lavoratore rientra da un periodo di malattia. In questo caso, la visita accerta il pieno recupero del lavoratore e la possibilità di riprendere le normali mansioni.
  • Quando il lavoratore la richiede. Se il protocollo stilato dal medico consente le visite a discrezione, il lavoratore può richiedere e ottenere una visita. 

In ogni caso, i lavoratori sono sottoposti a visite periodiche. 

La legge stabilisce l’obbligo delle visite periodiche, in una prospettiva di monitoraggio dello stato di salute della forza lavoro, ma è il medico a decidere le tempistiche. Di norma, le visite avvengano almeno una volta all’anno.

Che succede se le visite mediche del lavoro falliscono

Può accadere che la visita medica non vada a buon fine, ovvero che riveli la non-idoneità del lavoratore. Cosa succede in questi casi? Rispondere è necessario, visto che si tratta di una eventualità incresciosa tanto per il lavoratore quanto per il datore di lavoro.

Un’idea è quella di ripetere la visita a distanza di tempo, se i problemi che sanciscono la non-ideoneità presentano un carattere temporaneo. E’ possibile anche modificare le mansioni del lavoratore, in modo che risulti compatibile almeno a quelle nuove. 

Infine, ma si tratta di una extrema ratio, è possibile fare ricorso agli organi di vigilanza entro 30 giorni dalla visita stessa. Tale organo ha la facoltà di modificare, revocare o confermare il giudizio. 

Il tutto va considerato alla luce di una possibilità, che è più concreta di quanto si possa immaginare, ovvero che la l’idoneità non sia del tutto rigettata, bensì confermata in via temporanea o con carattere parziale. Nel primo caso, ha una scadenza; nel secondo dà il via libera per alcune mansioni e ne preclude altre. 

Chi esegue le visite mediche del lavoro: il medico competente

Le visite mediche del lavoro vengono eseguite dal medico competente, altrimenti noto come medico del lavoro. E’ un medico nominato dal datore di lavoro per monitorare lo stato di salute psicofisica dei lavoratori secondo le modalità stabilite dal già citato Decreto Legislativo n.81 del 2008. 

Il medico del lavoro presenta alcune peculiarità, o per meglio dire possiede dei requisiti specifici per l’esercizio della professione negli ambienti lavorativi. Infatti, deve essere specializzato in almeno una di queste discipline:

  • Medicina del lavoro
  • Medicina legale
  • Medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica
  • Igiene e medicina preventiva

In alternativa, da medico regolarmente iscritto all’albo, può essere abilitato all’insegnamento di una delle seguenti discipline: medicina del lavoro, medicina preventiva dei lavoratori, tossicologia industriale, igiene industriale, clinica del lavoro. 

Cosa fa nello specifico il medico del lavoro? In particolare, le sue attività si dividono in due macro-aree:

  • Redazione del protocollo sanitario. Il medico analizza l’ambiente di lavoro, passa in rassegna le mansioni, individua rischi e criticità. Sulla base di queste analisi, elabora un programma sanitario, ovvero decide quando (ogni quanto tempo) e come eseguire le visite mediche. 
  • Sorveglianza sanitaria. Esegue materialmente le visite mediche del lavoro secondo il programma stilato e ogni qualvolta esse si rendono necessarie. 

La scelta del medico del lavoro

Scegliere un buon medico del lavoro è fondamentale. In primo luogo, per porre in essere una tutela degna di questo nome, rendere un reale servizio ai lavoratori e favorirne la massima produttività.

Secondariamente, per ridurre la probabilità che vengano emessi “verdetti” sbagliati, che si verificano quando un lavoratore non idoneo viene classificato come idoneo e viceversa.

Tra i medici operanti in Veneto, si distingue Umberto Schiavo.

Il dott. Schiavo esercita da molti anni la professione di medico competente. Opera nelle province di Padova, Rovigo, Verona, Venezia, Vicenza e Treviso. E’ apprezzato per la capacità di calarsi nelle singole realtà aziendali e stilare protocolli sanitari in linea con le esigenze dei lavoratori e dell’impresa. 

Il tutto, in una prospettiva di pieno rispetto del Decreto Legislativo n.81/2008. L’attenzione verso il mondo del lavoro è certificata anche da una sua attività collaterale: la docenza all’interno di corsi per il primo soccorso. 

Quando è obbligatorio nominare un medico competente

E’ sempre necessario nominare un medico competente e quindi sottoporre i propri lavoratori alle visite  mediche? La risposta è: no.

La legge disciplina i casi in cui è previsto l’obbligo. E’ necessario nominare un medico competente quando le mansioni richiedono:

  • Una movimentazione manuale di carichi
  • L’esecuzione di movimenti ripetuti e gravosi a carico degli arti superiori
  • L’uso di videoterminale per almeno 20 ore a settimana
  • L’esposizione  ad agenti pericolosi: radiazioni, vibrazioni, polveri, elementi chimici e biologici, piombo
  • Attività notturne
  • Attività in quota
  • Il mantenimento per lungo tempo di una postura fissa, eretta o incongrua

A prescindere dalla sussistenza dell’obbligatorietà. è sempre una buona idea nominare un medico competente. In primo luogo, perché solo in questo modo è possibile tutelare la salute dei lavoratori. Una tutela che presenta degli innegabili risvolti etici ma che trova una giustificazione in motivazioni all’apparenza più venali: i lavoratori che si sentono tutelati sono più sereni e lavorano meglio. 

Secondariamente, la presenza del medico competente e quindi di una sorveglianza sanitaria degna di questo nome riduce la probabilità che i lavoratori si ammalino o si infortunino. Di conseguenza, riduce la probabilità, per il datore di lavoro, di affrontare onerose richieste di risarcimento

Le sanzioni per la mancata nomina del medico del lavoro

Se rinunciare al medico competente, allorché in assenza di obbligo, è una cattiva idea, lo è a maggior ragione se l’obbligo sussiste. Le sanzioni infatti sono molto salate e scadono addirittura nel penale. Insomma, non si riducono alla “solita” multa. 

La multa c’è, chiaramente. Essa consiste in una cifra variabile tra i 1.644 e i 6.576 euro. Alla multa si aggiunge l’arresto da 2 a 4 mesi. Le furberie, in questo caso, sono sempre posticce e conducono al disastro. Al netto dei risvolti etici (anzi antitetici) della mancata nomina del medico del lavoro. 

Medicina del Lavoro Settore Trasporti

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Con il termine “Medicina del Lavoro” si definisce la specifica branca della medicina che si occupa delle malattie professionali.  Il suo focus è la prevenzione, la diagnosi e la cura di tutte quelle malattie inerenti le attività lavorative, al fine di raggiungere un triplice obiettivo:

  1. mantenere e tutelare il più elevato grado di benessere psico-fisico dei lavoratori;
  2. prevenire eventuali alterazioni della salute dei lavoratori (infortuni o malattie) causate da condizioni di lavoro non idonee, come ad esempio pericoli ambientali o stress psicologici;
  3. sviluppare una cultura del lavoro che favorisca un ambiente sicuro e salubre e che promuova un clima positivo e non conflittuale.

La Medicina del Lavoro, dunque, effettua una valutazione globale: da un lato analizza l’ambiente lavorativo che deve essere idoneo a salvaguardare la salute dei lavoratori, dall’altro considera l’adattamento del lavoro alle capacità fisiche e psicologiche dei lavoratori e dell’uomo alla sua mansione, al fine di favorire l’incremento della produttività.

Il Medico Competente è la figura professionale specializzata nell’analisi dei rischi e delle malattie professionali. La sua nomina, da parte del datore di lavoro o del preposto, è obbligatoria per tutte quelle aziende in cui i lavoratori sono sottoposti ai rischi elencati nel testo unico sulla salute e sicurezza del lavoro D.Lgs 81/2008.

Dapprima chiamato “Medico di Fabbrica” e successivamente “Medico del Lavoro”, oggi il Medico Competente collabora con le aziende nella prevenzione e identificazione dei sintomi causati dall’esposizione dei lavoratori ad agenti chimici (come acidi o sostante tossiche), agenti fisici (quali radiazioni, rumore, microclima), agenti biologici (batteri, virus e parassiti) e fattori di rischio psicosociali (stress lavoro-correlato).

Il Medico Competente gioca quindi un ruolo fondamentale nell’attuazione della sorveglianza sanitaria, che viene attivata dal datore di lavoro nei casi previsti dalla legge. Con sorveglianza sanitaria si intende l’insieme delle procedure finalizzate al controllo e alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, in rapporto all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento della mansione specifica del lavoratore.

In particolare, l’intervento del Medico Competente è volto a valutare la compatibilità tra la condizione psico-fisica del lavoratore e le mansioni svolte, individuare eventuali fattori di rischio e verificare l’esistenza e la corretta messa in atto delle misure di prevenzione dei rischi da parte dell’azienda e dei lavoratori stessi.

 

Le prestazioni mediche alle quali i lavoratori vengono sottoposti sono molteplici:

  1. visite mediche preventive: per accertare l’assenza di eventuali controindicazioni alle mansioni assegnate al lavoratore;
  2. controlli periodici: per accertare il mantenimento dell’idoneità alla mansione. La periodicità di queste visite viene stabilita per legge a seconda della mansione specifica (generalmente la cadenza è annuale);
  3. visite mediche su richiesta del lavoratore: nel caso in cui il Medico Competente riconosca un legame tra il rischio di peggioramento delle condizioni di salute e l’attività lavorativa svolta;
  4. visite mediche precedenti alla ripresa del lavoro: a seguito di assenza superiore ai 60 giorni continuativi, dovuta a problemi di salute (solo per lavoratori in sorveglianza sanitaria periodica);
  5. accertamenti medici alla cessazione del rapporto di lavoro: in caso di esposizione a rischio chimico o biologico e di esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni.

 

Gli esiti di tali visite forniscono un giudizio di idoneità alla mansione (che può essere parziale, temporanea, permanente, con prescrizioni o limitazioni) oppure di inidoneità (temporale o permanente).

 

SETTORE TRASPORTI

Il settore dei trasporti è uno dei più complessi dal punto di vista della sicurezza sul lavoro. Include tutti quei lavoratori che operano su automezzi come taxi, autobus, pullman o camion, ma anche i corrieri che si spostano con scooter o biciclette in ambito cittadino.

Una attenta valutazione dei rischi connessi a queste attività è fondamentale per prevenire eventuali infortuni o incidenti.

L’uso prolungato del mezzo, le vibrazioni, la postura seduta mantenuta per lungo tempo, le inalazioni dei gas di scarico, i rumori ambientali e la stanchezza dovuta a lunghi turni di lavoro sono solo alcuni dei più comuni rischi a cui sono sottoposti gli uomini che lavorano su strada.

Il protocollo di sorveglianza sanitaria del settore trasporti prevende, inoltre, la valutazione dei rischi legati all’assunzione di sostanze stupefacenti, psicotrope o alcoliche.

Questi fattori rientrano nell’obbligo del Medico Competente, in collaborazione con il datore di lavoro ed il rappresentante del servizio prevenzione e protezione, di prevenire i rischi lavorativi che comprendono terzi, ovvero i pericoli che erronee abitudini personali del lavoratore possono provocare a terze parti.

Per quanto riguarda l’alcol, i controlli puntano a scongiurare l’assunzione sporadica durante l’orario di lavoro, con visite senza preavviso e test alcolimetrico occasionale, oppure ad evidenziare sintomi di assunzione cronica, verificata durante la visita periodica, tramite accertamenti di laboratorio.

Nel caso in cui il lavoratore risulti positivo all’alcol test, verrà sospeso temporaneamente dalla mansione e potrà essere sottoposto a sanzioni amministrative e penali, nonché a provvedimenti disciplinari da parte dell’azienda.

Nel caso in cui il Medico Competente riscontri una condizione di dipendenza da alcol, invece, rilascerà un giudizio di inidoneità temporanea alla mansione, a seguito del quale il lavoratore verrà indirizzato al SER.T (Servizio per le Tossicodipendenze) per una valutazione più approfondita.

Gli interventi attuabili dipendono dalla fascia di rischio attribuita al lavoratore, sulla base della sua condotta:

  • anamnesi alcologica integrata con AUDIT  C:  l’applicazione sistematica dell’AUDIT C (versione breve dell’Alcohol Use Disorders  Identification Test dell’OMS) in tutti i soggetti che dichiarano di non essere astemi è una prassi raccomandabile, semplice, poco impegnativa per il lavoratore e per il medico competente che lo utilizza;
  • esame obiettivo mirato:  va effettuato sempre, indipendentemente dell’esito dell’AUDIT C. Infatti,  anche qualora il punteggio dell’AUDIT C risultasse negativo, al fine di documentare l’eventuale abitudine alcolicadi un lavoratore o aspirante tale utilizzando dati oggettivi, è indispensabile valutare l’obiettività specifica.
  • invio al Centro Alcologico: in questo caso il Medico Competente, nell’ambito di quanto previsto dal comma 5 dell’art. 39 del D. Lgs. 81/2008, “richiede una consulenza specialistica alcologica al fine di ottenere una valutazione finalizzata ad una eventuale diagnosi di alcol dipendenza”.

Per quanto riguarda le droghe, i controlli sono ancora più serrati e puntano ad escluderne qualsiasi utilizzo, sia esso occasionale, regolare o vera e propria tossicodipendenza.

Il Medico Competente può assumersi la responsabilità di effettuare durante la visita medica la raccolta dei campioni di urine e i test di screening antidroga, direttamente oppure avvalendosi di personale sanitario qualificato (SER.T. o ASL di competenza).

Questi accertamenti vengono effettuati senza alcun preavviso e si articolano su più livelli progressivi. Durante l’accertamento di primo livello, vengono valutati eventuali segnali di assunzione occasionale o dipendenza da droghe e viene effettuata la raccolta di un campione di urine.

Nel caso in cui un lavoratore risultasse sotto l’effetto di droghe, verrà sospeso temporaneamente dalla mansione e verrà sottoposto ad ulteriori analisi. In caso di ulteriore esito positivo, il Medico Competente emetterà un giudizio di inidoneità temporanea e indirizzerà il lavoratore al SER.T per accertamenti più approfonditi. Qualora dovesse emergere una condizione di dipendenza da sostanze stupefacenti, il lavoratore verrà dichiarato non idoneo e sarà riammesso all’esercizio della mansione solo dopo l’adesione ad un programma di cura.

Costo delle visite mediche del lavoro

Costo delle visite mediche del lavoro

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Le visite mediche sono lo strumento con cui il medico del lavoro verifica lo stato di salute dei lavoratori in relazione ai rischi aziendali a cui sono esposti e stabilisce l’idoneità o meno dei candidati a svolgere una determinata mansione.

Le normative vigenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro stabiliscono  per i datori di lavoro l’obbligo di nomina di un medico competente aziendale, pena il rischio dell’incolumità del lavoratore (malattie professionali, difficoltà momentanee e altro) e l’addebito di sanzioni amministrative o ammende pecuniarie per inadempienza delle disposizioni previste dal Decreto Legislativo 81/2008.

Il medico del lavoro: perché e quando

I riferimenti legislativi indicano chiaramente i rischi per cui si prevede l’intervento del medico del lavoro e l’obbligo di sorveglianza sanitaria. Si tratta di sottoporre a visite mediche pre-assuntive, periodiche e su richiesta, i lavoratori esposti a rischi di varia natura quali:

  • Agenti fisici;
  • Rumore;
  • Vibrazioni ;
  • Campi elettromagnetici;
  • Radiazioni ottiche artificiali;
  • Amianto;
  • Agenti cancerogeni e mutageni;
  • Agenti chimici;
  • Movimentazione manuale dei carichi;
  • Movimentazione carichi leggeri ad alta frequenza;
  • Videoterminali;
  • Agenti biologici;
  • Lavoro notturno;
  • Silice;
  • Radiazioni ionizzanti per lavoratori di categoria B.[1]

Gli esami e le visite mediche integrative, effettuate durante gli orari di lavoro, sono effettuate con una cadenza che viene stabilita dal medico competente in base ai rischi aziendali, un impegno che generalmente comporta una cadenza annuale per i lavoratori che svolgono lavori meno rischiosi (installatore, elettricista, operaio e altro). In casi eccezionali, il responsabile sanitario aziendale può modificare la scadenza delle visite mediche previste dalle normative in materia.

Sorveglianza sanitaria: ruolo e responsabilità del medico del lavoro

Il medico del lavoro effettua le visite mediche sulla base dell’osservazione degli ambienti lavorativi e del Rapporto di valutazione dei rischi aziendali, un documento che attesta i pericoli a cui un determinato ambiente o una specifica mansione rimanda.

Secondo le norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, le visite mediche sono previste per tutti i soggetti che prestano lavoro all’interno degli spazi aziendali: dai soci lavoratori agli associati, fino al personale impegnato in tirocinio o stage.[2]

La fase di sorveglianza sanitaria comporta l’istituzione di una Cartella sanitaria e di rischio in cui il medico del lavoro attesta gli accertamenti medico sanitari effettuati sul dipendente e i risultati prodotti e ne certifica l’idoneità o la non idoneità a svolgere una mansione aziendale. Le viste mediche e gli accertamenti sanitari previsti, tuttavia, non possono essere utilizzati per verificare stati di gravidanza, sieropositività e, più in generale, condizioni non legate ai rischi aziendali o alla funzione lavorativa.[3]

Le visite mediche conservano un campo d’azione diverso rispetto all’uso di droghe e alcool sul luogo di lavoro. Nel 2007, il provvedimento di intesa della Conferenza Stato – Regioni demandava alle visite mediche il compito di rivelare gli stati di tossicodipendenza o l’assunzione di bevande super alcoliche per determinati lavoratori e mansioni (trasporto merci pericolose su strada, personale marittimo di prima categoria, lavoratori che operano in quota e simili).[4]

Per tutti gli altri casi, il medico competente deve tutelare la privacy del lavoratore sottoposto a visita medica, rendendo noto al datore l’idoneità alla mansione specifica, l’idoneità con prescrizioni o l’inidoneità alla mansione specifica: il medico del lavoro è tenuto al segreto professionale e a non rivelare le informazioni specifiche di cui viene a conoscenza durante il colloquio che precede la visita medica. [5]

Medico del lavoro e sorveglianza sanitaria: costi e attività

Non esiste un “tariffario unico” legato alle prestazioni del medico competente del lavoro. Spesso il costo dell’attività (incluso le visite mediche) viene definito in base alle proposte della provincia competente e a una serie di fattori quali le specifiche aziendali e il numero dei lavoratori a rischio. Una volta nominato dal datore di lavoro a responsabile della salute e sicurezza dell’azienda, il medico competente si impegna a:

  1. realizzare un sopralluogo annuale dei luoghi di lavoro;
  2. individuare i rischi legati alla specifica attività;
  3. redigere il Rapporto di valutazione dei rischi;
  4. effettuare le visite mediche sui lavoratori (test delle urine, esame audiometrico, esame spirometrico, esame ematochimico, visita oculistica, elettrocardiogramma e altro);
  5. compilare la Cartella sanitaria;
  6. rilasciare l’idoneità o l’inidoneità del candidato a svolgere una determinata funzione aziendale;
  7. informare e formare i lavoratori circa i rischi aziendali e i sistemi di primo intervento in caso di infortunio o incendio.

Il contatto diretto e il preventivo rappresentano il modo migliore per conoscere il costo reale dell’attività e della professionalità di un medico competente del lavoro.

[1] Compiti del medico competente. Visite periodiche, http://www.testo-unico-sicurezza.com/compiti-medico-competente-visite-periodiche.html

[2] La sorveglianza sanitaria in materia di salute e igiene del lavoro, http://www.informaimpresa.it/item/la-sorveglianza-sanitaria-in-materia-di-salute-e-igiene-del-lavoro

[3] Linee guida per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori, http://www.vegaengineering.com/mlist/uploaded/Reg.Lazio_LineeGuida_sorveglianza_sanitaria.pdf

[4] Obbligo di visita medica antidroga per taluni lavori e mansioni, http://www.diritto.it/docs/25238-obbligo-di-visita-medica-antidroga-per-taluni-lavori-e-mansioni

[5] Sorveglianza sanitaria, http://www.sicurezzalavororoma.it/it/sorveglianza-sanitaria

Visite mediche del lavoro - uso droga

Visite mediche del lavoro – uso droga

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Il medico competente del lavoro, dopo un’attenta analisi degli ambienti lavorativi e dei rischi lavorativi presenti, “sfrutta” la fase di sorveglianza sanitaria e più in particolare le visite mediche per stabilire le condizioni psicofisiche del lavoratore e la sua idoneità a svolgere una determinata mansione aziendale.

Gli interessi della Medicina del lavoro indirizzati alla prevenzione, alla diagnosi e alla cura delle malattie correlate al lavoro e le disposizioni delle normative vigenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro hanno affidato la concretizzazione di un piano di prevenzione e assistenza aziendale al medico del lavoro, l’unico professionista in possesso delle conoscenze e delle competenze necessarie ad assolvere a tale incarico.

 

La sorveglianza sanitaria: le visite mediche

Il lavoratore viene sottoposto a test clinici ed esami biologici volti a stabilire lo stato di salute in cui versa prima dell’assunzione, durante l’attività lavorativa e dopo la fine del rapporto di lavoro:

  • Visite mediche pre-assuntive. Il medico del lavoro valuta le caratteristiche fisiche e psicologiche del candidato a poter svolgere la mansione aziendale per cui sta per essere assunto.
  • Visite mediche periodiche. Il medico competente effettua tutti i test necessari a stabilire lo stato di salute del lavoratore rispetto ai risultati delle precedenti visite mediche e ai rischi aziendali a cui è stato esposto, esprimendo una valutazione diretta a limitare l’insorgenza di malattie correlate al lavoro.
  • Visite mediche su richiesta. Il medico del lavoro può effettuare visite mediche specialistiche su richiesta del lavoratore e quindi al di fuori della cadenza stabilita dalle normative, qualora le condizioni di salute del lavoratore risultino suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta.
  • Visite mediche di cessazione del rapporto di lavoro. Il medico competente sottopone il lavoratore a tutti gli esami di laboratorionecessari a verificare il suo stato di salute in relazione al tipo di lavoro svolto e ai rischi a cui è stato sottoposto durante il rapporto di lavoro.

 

Il medico del lavoro è obbligato a dichiarare semplicemente l’esito di idoneità o di inidoneità del lavoratore a svolgere una determinata funzione lavorativa, mantenendo il segreto professionale e quindi la privacy del dipendente circa i risultati clinici e le informazioni di cui è venuto a conoscenza durante la pre-visita.

 

Visite mediche e test antidroga

Nel 2014, il Ministero della Salute ha trasmesso alla Conferenza Unificata Stato-Regioni lo schema di intesa per l’accertamento delle condizioni di dipendenza da alcol e droga e il coordinamento delle azioni di vigilanza.

Nelle categorie di lavoratori coinvolti in particolari impieghi come fabbricazione e uso di fuochi artificiali, attività sanitarie che comportano procedure invasive, autisti di mezzi di trasporto, personale aeronautico di volo, personale marittimo, addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci, attività di produzione, confezionamento, trasporto e vendita di esplosivi e simili, non dovranno essere rilevati alcol e sostanze stupefacenti durante l’orario di lavoro.[1]

In questo senso, il comma 4 dell’art. 41 del Decreto legislativo 81/08 prevede l’obbligo di effettuare la sorveglianza sanitaria finalizzata “alla verifica dell’assenza di condizioni di dipendenza dall’alcol e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti”.[2]

Il medico del lavoro, in collaborazione con il Datore di Lavoro e il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, ha l’obbligo di valutare anche i rischi lavorativi che comprendono terzi ovvero rischi derivanti dall’interazione dei rischi presenti negli spazi aziendali con quelli provocati da erronee abitudini personali dei dipendenti, come l’assunzione di alcool e droga. Il medico del lavoro viene coinvolto nella prevenzione di quei danni o pericoli causati da fattori di rischio non solo tradizionali.[3]

Il medico del lavoro deve eseguire la fase di sorveglianza sanitaria in base a specifici protocolli sanitari, quelle regole che le normative vigenti in materia prevedono in relazione all’uso di alcol e stupefacenti: le visite mediche devono essere finalizzate al riscontro dell’eventuale assunzione di alcol, droga e sostanze psicotrope durante l’orario di lavoro: per quanto riguarda l’alcol è necessario l’accertamento dello stato di dipendenza, mentre per le sostanze stupefacenti e psicotrope è essenziale verificare che non ci sia l’assunzione anche solo saltuaria (sarà poi il Servizio sanitario pubblico – SERT ad accertare se si tratta di uso occasionale, consueto o tossicodipendenza).

Se il medico del lavoro evidenzia durante la visita medica che il lavoratore sia sotto l’effetto di droga o altre sostanze stupefacenti lo rimanda al SER.T. senza ricorrere ai test di screening; se invece non rileva segni palesi ma ha solo un dubbio, il medico competente invita il lavoratore a sottoporsi ai test di screening o a rivolgersi al SER.T o ai laboratori di analisi specializzati. Nel caso di sospetto uso di sostanze stupefacenti, il test di screening prevede solo le analisi delle urine e nessun altro tipo di prelievo come saliva o capello.[4]

Al lavoratore trovato positivo è riconosciuta la possibilità di richiedere la ripetizione del test che sarà effettuato nuovamente sul campione oggetto dell’accertamento. [5]

[1] Alcol e droghe sul lavoro: come cambierà a breve la normativa, http://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/tipologie-di-rischio-C-5/alcol-droghe-C-42/alcol-droghe-sul-lavoro-come-cambiera-a-breve-la-normativa-AR-15460/

[2] Alcol e droghe sul lavoro: a lavoro sulla nuova normativa!, http://www.safetyfocus.it/alcol-e-droghe-sul-lavoro-a-lavoro-sulla-nuova-normativa/

[3] Visite mediche lavoratori e dipendenza da alcool o droga, http://www.laleggepertutti.it/107410_visite-mediche-lavoratori-e-dipendenza-da-alcool-o-droga

[4] Visite mediche lavoratori e dipendenza da alcool o droga, http://www.laleggepertutti.it/107410_visite-mediche-lavoratori-e-dipendenza-da-alcool-o-droga

[5] Test antidroga lavoro, modalità e sanzioni, http://gruppomaurizi.it/test-antidroga-lavoro-modalita-e-sanzioni/

Medicina del lavoro: sbocchi professionali

Medicina del lavoro: sbocchi professionali

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La Medicina del Lavoro è quel ramo della medicina tradizionale che si occupa di prevenire, diagnosticare e curare le malattie legate alle attività lavorative e all’esposizione dei lavoratori ad alcuni agenti rischiosi. Le normative vigenti che garantiscono i precetti della medicina del lavoro conferiscono alla figura professionale del medico del lavoro l’onere di mettere in pratica tutte le formule preventive necessarie a mettere in sicurezza i luoghi di lavoro e salvaguardare la salute dei lavoratori.

 

Chi è il medico del lavoro

Il medico del lavoro è un medico laureato in  Medicina e Chirurgia abilitato alla professione che si è successivamente specializzato, acquisendo le competenze indispensabili per sviluppare un piano di prevenzione, diagnosi e cura, così come voluto dalla particolare branca della medicina tradizionale e dalle normative in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (Decreto Legislativo 81/08). [1]

Il medico del lavoro consegue le competenze necessarie per identificare e valutare i rischi aziendali, effettuare le visite mediche specifiche, identificare le malattie professionali legate all’esposizione dei lavoratori a determinati fattori di rischio e gestire i momenti formativi e informativi previsti mediante percorsi formativi di specializzazione in Medicina del lavoro o discipline equipollenti come:

  1. specializzazione in Medicina del Lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;
  2. docenza in Medicina del Lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro;
  3. specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale.[2]

 

Il comma 3 e il comma 4 dell’art. 38 del Decreto Legislativo in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro stabiliscono che il medico del lavoro, dopo la conquista dei suddetti titoli o requisiti, può operare in qualità di responsabile dell’attività di prevenzione e protezione aziendale solo se:

  1. si presta a un continuo aggiornamento sulle novità in materia di Medicina del Lavoro e sulla definizione di ulteriori norme legislative. I medici in possesso dei titoli sono tenuti a partecipare al programma di educazione continua in medicina e a conseguire i crediti previsti dal programma nella misura non inferiore al 70% del totale nella disciplina “medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro”;
  2. è presente nell’Elenco Nazionale dei medici competenti in medicina del lavoro, un documento che include i nominativi dei professionisti qualificati a ricoprire il ruolo di Responsabile del servizio di prevenzione [3]

 

Obiettivi formativi e sbocchi lavorativi specializzazione in Medicina del Lavoro

Il futuro medico competente in medicina del lavoro deve acquisire competenze specifiche e settoriali. In particolare, una specializzazione in Medicina del Lavoro consentirà al medico specializzato di:

  • individuare qualsiasi tipo di rischio: chimico, fisico, biologico, ergonomico e psicosociale relativo ai diversi settori produttivi;
  • interpretare i risultati, collocandoli in un piano di prevenzione;
  • riconoscere i sintomi patogeni delle malattie professionali;
  • identificare nei quadri clinici il principio di insorgenza di malattie correlate al lavoro;
  • sviluppare la sorveglianza sanitaria e i relativi controlli periodici in base ai rischi individuati, operando secondo i dettami delle normative vigenti;
  • raccogliere informazioni, realizzare un esame clinico mirato, valutare le eventuali indagini di approfondimento ed eseguire indagini strumentali di primo livello;
  • esprimere diagnosi mirate, mettendo in relazione i rischi lavorativi, la mansione svolta e la patologia rilevata;
  • esprimere i giudizi di idoneità o inidoneità alla mansione aziendale in base ai risultati delle visite mediche realizzate secondo i dettami della medicina del lavoro e delle disposizioni legislative;
  • organizzare e gestire un Servizio di Medicina Preventiva dei lavoratori nel settore pubblico o privato;
  • cooperare con le figure responsabili: Datore di Lavoro, Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza, Servizi Pubblici di Medicina del Lavoro, Enti Assicurativi ed Assistenziali, Autorità Giudiziaria;
  • padroneggiare le normative vigenti nell’ambito e le modalità applicative;
  • costruire dei percorsi informativi e formativi nei confronti dei lavoratori (es. corsi di primo soccorso e antincendio);
  • organizzare il reinserimento dei lavoratori con malattie professionali o infortuni professionali;
  • consigliare al Datore di Lavoro tutte le misure di prevenzione adatte a mettere in sicurezza lavoratori e gli spazi di lavoro.

 

Un medico competente in medicina del lavoro può operare in diversi settori, scegliendo tra svariati sbocchi professionali e attività:

–  attività di Medicina del Lavoro in strutture universitarie e ospedaliere, presso Enti Pubblici di vigilanza o INAIL;

–  attività di medico competete in ambito di aziende pubbliche e private;

–  attività di consulenza per la sicurezza sul lavoro;

–  attività di consulenza in procedimenti giudiziari.[4]

[1] Come diventare medico del lavoro, http://www.lettera43.it/economia/guide/come-diventare-medico-del-lavoro_135568.htm

[2] Medico competente specialista in medicina del lavoro, http://www.medicina-lavoro.com/primalsrl/medico-competente-medicina-lavoro/69.htm

[3] Il ministero della salute aggiorna l’elenco nazionale dei medici competenti, eliminando circa 5.000 nominativi, http://www.ecolavservice.com/archivio/IL-MINISTERO-DELLA-SALUTE-AGGIORNA-LELENCO-NAZIONALE-DEI-MEDICI-COMPETENTI-ELIMINANDO-CIRCA-5-000-NOMINATIVI.html

[4] Scuola di Specializzazione Medicina del Lavoro, http://www2.almalaurea.it/cgi-asp/lau/postlaurea/dettaglioCorso.aspx?ID=46097&lang=it

Documento di Valutazione dei rischi – uso videoterminale

Documento di Valutazione dei rischi – uso videoterminale

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Le normative vigenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro impongono l’obbligo aziendale del Documento di Valutazione dei rischi, un rapporto estremamente importante nell’ambito della gestione e dell’organizzazione della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.

Il medico competente del lavoro, a seguito di un’analisi approfondita degli spazi aziendali, provvede alla compilazione per l’appunto del Documento di Valutazione dei rischi, un elenco dei rischi individuati all’interno degli ambienti lavorativi che fornisce le indicazioni relative alle misure di sicurezza necessarie a ridurre o a eliminare i rischi a cui i lavoratori sono esposti.[1]

 

Il lavoratore e i più frequenti rischi aziendali

Il Documento di Valutazione dei rischi è unico per ogni tipo di attività e può cambiare a seconda del contesto lavorativo. Il lavoratore può essere esposto a rischi di origine fisica, chimica e biologica o psicosociale, ciascuno capace di provocare disturbi, problemi o patologie correlate all’attività aziendale svolta:

 

  • Rumore;
  • Vibrazioni ;
  • Campi elettromagnetici;
  • Radiazioni ottiche artificiali;
  • Amianto;
  • Agenti cancerogeni e mutageni;
  • Movimentazione manuale dei carichi;
  • Movimentazione carichi leggeri ad alta frequenza;
  • Videoterminali;
  • Lavoro notturno;
  • Silice;
  • Radiazioni ionizzanti per lavoratori di categoria B.[2]

 

Il medico del lavoro mette in pratica tutte le competenze e le conoscenze necessarie a ridurre tali rischi e a evitare l’insorgenza di stati patologici più o meno definitivi nel lavoratore. Il Documento di Valutazione dei rischi permette al medico del lavoro di informare i lavoratori, sottoporli a visite mediche specifiche e interpretare al meglio i risultati dei test clinici e degli esami biologici effettuati durante la fase di sorveglianza sanitaria.

 

Uso del videoterminale: rischi e obblighi del datore di lavoro

Il lavoro che prevede l’uso di attrezzature munite di videoterminali rappresentano un rischio per la salute dei lavoratori, se non gestite secondo le disposizioni in materia. Il Decreto Legislativo 81/08 richiede al Datore di lavoro di organizzare e preparare i posti di lavoro in rispondenza alle norme emanate per ovviare ai rischi riscontrati in relazione a durata dell’esposizione, ergonomia del posto di lavoro e condizioni ambientali.

Si definisce videoterminalista quel lavoratore che utilizza un’attrezzatura munita di videoterminali in modo sistematico o abituale, per quasi venti ore settimanali.

Senza un adeguato disciplinamento, il lavoro al videoterminale può comportare diversi rischi e patologie annessi, quali:

  • Disturbi visivi – pesantezza, bruciore, arrossamento oculare e deficit della messa a fuoco;
  • Disturbi posturali – postura sbagliata, contrattura muscolare e spossatezza;
  • Disturbi psicologici – ansia, nervosismo, alterazione dell’umore e stress.[3]

 

Il Datore di lavoro deve collaborare con il medico competente del lavoro e il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione alla predisposizione delle misure necessarie non solo a rispettare le normative vigenti ma soprattutto a creare un ambiente di lavoro privo di rischi per chi lavora con i videoterminali:

  1. aggiornando il Documento di Valutazione dei rischi e sviluppando le misure di prevenzione e protezione necessarie;
  2. individuando i dipendenti dei lavoratori addetti ai videoterminali che rientrano nell’applicazione della normativa e verificando l’effettivo raggiungimento o superamento del limite settimanale di attività; [4]
  3. adattando immediatamente le postazioni alle disposizioni in materia, garantendo una buona definizione e una funzione orientabile dello schermo, uno spazio di lavoro che consente l’appoggio degli avanbracci durante l’uso della tastiera separata dallo schermo, un piano di lavoro stabile e adeguato a una postura corretta, un sedile stabile dotato di altezza e schienale regolabile, un ambiente di lavoro ben dimensionato, sufficientemente illuminato e privo di rumori perturbanti.[5]
  4. assicurando interruzioni di un quarto d’oraogni due ore tramite pausa o cambiamento di attività di lavoro, pratiche indispensabili per “staccare” e riposare la vista.

[1] Documento Valutazione Rischi, http://www.scuolasicurezza.it/wp/documento-valutazione-rischi/

[2] Compiti del medico competente- Visite Periodiche, http://www.testo-unico-sicurezza.com/compiti-medico-competente-visite-periodiche.html

[3] Rischi videoterminali – VDT, http://www.renatosalvalaggio.com/Corso%20RSPP%20-%202016%20parte2%20per%20slides.pdf

[4] Videoterminali: obblighi del datore di lavoro e attrezzature di lavoro, http://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/tipologie-di-rischio-C-5/videoterminali-C-47/videoterminali-obblighi-del-datore-di-lavoro-attrezzature-di-lavoro-AR-14456/

[5] Rischio lavoro al videoterminale – VDT, http://www.fe.infn.it/~evangelisti/Sicurezza/videoterminali.pdf

Il passaggio dalla legge 626/94 al DLgs 81/08 sulla sicurezza sul lavoro

Legge 626 e DLgs 81/08: come cambia la sicurezza sul lavoro

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Il passaggio dalla legge 626/94 al DLgs 81/08 sulla sicurezza sul lavoro

Come cambia la normativa sulla sicurezza sul lavoro: panoramica su come cambia la legislazione dalla Legge 626 al Decreto Legislativo 81/08.

La normativa riguardante la sicurezza sul lavoro è andata incontro a cambiamenti importanti in particolare in due periodi: nel 1994, anno in cui entra in vigore la “celebre” Legge 626, e successivamente nel 2008, con il passaggio al D.Lgs. 81/08. In questo spazio vogliamo proporre un breve excursus su come la normativa sia cambiata e su quali siano, in particolare, i cambiamenti che riguardano il Datore di lavoro.

Lo scopo della Legge 626 fu quello di mettere l’Italia alla pari con gli altri paesi europei in materia di sicurezza sul lavoro. La Legge 626 ha introdotto elementi importanti, tra cui la figura dell’RSPP, la figura dell’RLS (il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza) e il Servizio di Prevenzione e Protezione. Altro cambiamento importante arrivato con la Legge 626 prevede che il datore di lavoro stesso sia responsabile della della sicurezza sul luogo di lavoro, mentre con la legislazione precedente, era “debitore della sicurezza nei posti di lavoro”. Allo stesso modo, con la Legge 626 diventa obbligatoria anche la redazione del Documento di Valutazione dei Rischi.

 

Legge 626 e cambiamenti successivi

La Legge 626 è rimasta in vigore per 13 anni. Nel 2007, a seguito dell’approvazione della delega 123, la Legge 626 è stata sostituita dal Decreto Legislativo 81. Questo passaggio ha risposto ad un bisogno di rinnovamento che si è tradotto nella creazione di un sistema di sanzioni per i trasgressori, di un’autorità riconosciuta e potente delegata all’ispezione e al mantenimento degli standard di sicurezza. Soprattutto, il Decreto Legislativo 81 ha portato ad una semplificazione della normativa tramite la creazione di un Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro che rimane valido ancora oggi (seppure con aggiornamenti successivi).

In merito all’apparato sanzionatorio, il principale cambiamento rispetto alla Legge 626 è la definizione delle modalità di punizione per mancanze e omissioni che possono portare all’infortunio del lavoratore, con l’inclusione di reati di lesioni colpose e omicidio colposo.

 

Decreto Legislativo 81 Del 2008

Nel 2008 entra in vigore il Decreto Legislativo 81, per mezzo dell’approvazione del Ministro del Lavoro e dei sindacati Cgil, Cisl e Uil. Di seguito riportiamo i cambiamenti più importanti rispetto alla precedente Legge 626.

  • introduzione di sanzioni penali in caso di trasgressione della normativa;
  • introduzione della figura dell’RLS, quale rappresentante dei lavoratori che può ispezionare gli impianti e visionare i documenti aziendali relativi alla sicurezza;
  • obbligo della compilazione del Documento di valutazione del rischio da parte del Datore di lavoro (obbligo non delegabile);
  • Introduzione dell’obbligo di responsabilità delle aziende appaltatrici verso le aziende subappaltanti;
  • sospensione delle attività fino alla messa in regola nei casi di aziende che non rispettino le indicazione del Testo Unico, aziende con un deficit di personale maggiore del 20% di lavoratori in nero, aziende con turni di lavoro maggiori di quelli consentiti dai Contratti Nazionali di categoria.

 

Fonte: http://www.normativa-sicurezza-sul-lavoro.it/dalla-626-al-81-08.html

datore di lavoro

Il Datore di lavoro: responsabilità in ottica di sicurezza

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Il datore di lavoro e gli Adempimenti sicurezza sul lavoro

Compiti e responsabilità del Datore di lavoro all’interno della Legislazione vigente in ambito i sicurezza: come agire nel rispetto dei regolamenti.

In ambito di sicurezza sul posto di lavoro, il ruolo del Datore di lavoro è uno di quelli più delicati. La normativa italiana riguardante le responsabilità del Datore di lavoro è stata, negli ultimi anni, soggetta a vari cambiamenti: oggi gli adempimenti per la sicurezza del Datore di lavoro vengono regolati con precisione all’interno dei Decreti Legislativi 81/08 e 106/2009.

Negli articoli di cui sopra si trattano nel dettaglio le misure di sicurezza necessarie a prevenire incidenti sul posto di lavoro e le procedure (diverse in base alle caratteristiche del contesto di lavoro) da adottare in caso di incidente. In ognuno di questi momenti, il Datore di lavoro è tra le figure centrali.

Nel Decreto Legislativo 81/08 si specifica che tra le responsabilità del Datore di lavoro c’è garantire la sicurezza: ovvero, in ogni momento, all’interno dell’ambiente lavorativo, deve essere assicurata l’integrità psicofisica dei lavoratori. Per fare ciò, il Datore di lavoro è tenuto a ridurre al minimo tutte le situazioni di rischio.

 

Datore di lavoro e sicurezza: supervisione di personale e attrezzature

Il Datore di lavoro non è il solo a dover farsi carico della responsabilità della sicurezza: la normativa prevede infatti che il Datore di lavoro possa assegnare alcune figure all’interno dell’organico aziendale a cui spetterà il compito di pianificare e gestire le varie misure di sicurezza. Più ancora, a costoro (e al Datore di lavoro) spetta la responsabilità di garantire in ogni momento il rispetto degli standard di sicurezza prescritti dalla legge.

All’interno dei compiti del Datore di lavoro e delle altre figure incaricate della sicurezza c’è l’organizzazione di attività di informazione e formazione dei lavoratori.

Tutte le persone che operano con regolarità sul posto di lavoro (in particolare i lavoratori appena assunti) devono essere informate circa i comportamenti da adottare, in particolare nel caso siano impiegati nell’utilizzo di attrezzature particolari.

Allo stesso modo, il Datore di lavoro deve supervisionare l’organizzazione della formazione alal sicurezza dei lavoratori, rispettando gli obblighi di Legge.

 

Decreto Legislativo 81 Del 2008 e sorveglianza sanitaria obbligatoria

Nel Decreto Legislativo 81/08 vengono riportate informazioni precise anche in merito ai vari scenari in cui viene richiesta la messa in atto della sorveglianza sanitaria e di tutte le procedure correlate.

È importante ricordare che in tutti i casi in cui il Datore di lavoro manchi di attivare la sorveglianza sanitaria, il Decreto Legislativo 81/08 prevede sanzioni a suo carico che possono variare dall’ammenda (da 1.500 € a 6.000 €) all’arresto da 2 a 4 mesi.

Il Datore di lavoro è tenuto ad attivare la sorveglianza sanitaria in tutti i seguenti casi:

  • quando uno o più dei lavoratori richieda l’attivazione di sorveglianza sanitaria e il medico del lavoro approva la richiesta;
  • quando la valutazione dei rischi fatta dal medico incaricato evidenza la necessità di sorveglianza sanitaria;
  • quando la sorveglianza sia prevista dal regolamento vigente in materia di sicurezza sul lavoro.

Fonte http://www.anfos.it/sicurezza/datore-di-lavoro/

rspp datore di lavoro

RSPP datore di lavoro: indicazioni per sicurezza in azienda

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Quando RSPP è il datore di lavoro secondo il decreto 81/08

 

Normativa e regolamenti per il Datore di lavoro nel ruolo di RSPP: formazione e responsabilità del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

Tra i principali attore della sorveglianza sanitaria sul posto di lavoro c’è l’RSPP. In alcuni casi, definiti dalla Legge, il ruolo dell’RSPP può essere coperto dal datore di lavoro. Secondo quanto definito all’articolo 2 del Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro (D. Lgs. 81/08), l’RSPP è la “persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali […] designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi.” In sostanza, l’RSPP Datore di lavoro è la figura centrale della sorveglianza sanitaria sul luogo di lavoro: ad esso spettano le responsabilità di rilevare eventuali fattori di rischio e progettare eventuali misure di prevenzione.

 

RSPP Datore di lavoro: cosa prevede la normativa

Le responsabilità dell’RSPP cambiano in base alla tipologia e alla dimensione di azienda. Nel caso si tratti di aziende di dimensioni contenute, è pratica comune che la responsabilità della sorveglianza sanitaria ricada appunto sul Datore di lavoro. In particolare, si parla di RSPP Datore di lavoro nei seguenti casi.

  • Industrie e imprese artigiane con meno di 30 dipendenti;
  • aziende agricole e/o zootecniche con meno di 10 dipendenti;
  • imprese ittiche con meno di 20 impiegati;
  • aziende di altre tipologie che abbiano in organico fino a un massimo di 20 dipendenti.

 

Per tutti i contesti aziendali non inclusi nella lista, la sorveglianza sanitaria diventa responsabilità di un delegato dei dipendenti dell’azienda. In alternativa, il Datore di lavoro può stabilire di affidare il compito ad un medico competente.

 

Decreto 81/08: formazione per sorveglianza sanitaria

Il ruolo dell’RSPP può quindi essere coperto dal datore di lavoro, da un dipendente o dal medico del lavoro: in ogni caso, è necessario che il responsabile della sicurezza sul posto di lavoro soddisfi dei requisiti di competenza stabilita dal decreto 81/08. In particolare, l’RSPP Datore di lavoro o il dipendente incaricato devono aver frequentato uno specifico corso di formazione della durata di 16-48 ore (in base alla tipologia di azienda) in cui si forniscono informazioni sugli standard di sicurezza sul posto di lavoro.

 

In conclusione, l’RSPP Datore di lavoro, o il responsabile della sorveglianza sanitaria delegato, deve conoscere bene l’azienda e le attività quotidiane che vi vengono svolte, avendo così le idee chiare sui rischi contingenti. Altrettanto importanti sono formazione e aggiornamento: l’RSPP Datore di lavoro deve infatti essere sempre informato circa le normative in vigore e la sua preparazione deve essere certificata.