Visite mediche del lavoro – uso droga

By 21 Gennaio 2017 Giugno 7th, 2017 medicina del lavoro
Visite mediche del lavoro - uso droga

Il medico competente del lavoro, dopo un’attenta analisi degli ambienti lavorativi e dei rischi lavorativi presenti, “sfrutta” la fase di sorveglianza sanitaria e più in particolare le visite mediche per stabilire le condizioni psicofisiche del lavoratore e la sua idoneità a svolgere una determinata mansione aziendale.

Gli interessi della Medicina del lavoro indirizzati alla prevenzione, alla diagnosi e alla cura delle malattie correlate al lavoro e le disposizioni delle normative vigenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro hanno affidato la concretizzazione di un piano di prevenzione e assistenza aziendale al medico del lavoro, l’unico professionista in possesso delle conoscenze e delle competenze necessarie ad assolvere a tale incarico.

 

La sorveglianza sanitaria: le visite mediche

Il lavoratore viene sottoposto a test clinici ed esami biologici volti a stabilire lo stato di salute in cui versa prima dell’assunzione, durante l’attività lavorativa e dopo la fine del rapporto di lavoro:

  • Visite mediche pre-assuntive. Il medico del lavoro valuta le caratteristiche fisiche e psicologiche del candidato a poter svolgere la mansione aziendale per cui sta per essere assunto.
  • Visite mediche periodiche. Il medico competente effettua tutti i test necessari a stabilire lo stato di salute del lavoratore rispetto ai risultati delle precedenti visite mediche e ai rischi aziendali a cui è stato esposto, esprimendo una valutazione diretta a limitare l’insorgenza di malattie correlate al lavoro.
  • Visite mediche su richiesta. Il medico del lavoro può effettuare visite mediche specialistiche su richiesta del lavoratore e quindi al di fuori della cadenza stabilita dalle normative, qualora le condizioni di salute del lavoratore risultino suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta.
  • Visite mediche di cessazione del rapporto di lavoro. Il medico competente sottopone il lavoratore a tutti gli esami di laboratorionecessari a verificare il suo stato di salute in relazione al tipo di lavoro svolto e ai rischi a cui è stato sottoposto durante il rapporto di lavoro.

 

Il medico del lavoro è obbligato a dichiarare semplicemente l’esito di idoneità o di inidoneità del lavoratore a svolgere una determinata funzione lavorativa, mantenendo il segreto professionale e quindi la privacy del dipendente circa i risultati clinici e le informazioni di cui è venuto a conoscenza durante la pre-visita.

 

Visite mediche e test antidroga

Nel 2014, il Ministero della Salute ha trasmesso alla Conferenza Unificata Stato-Regioni lo schema di intesa per l’accertamento delle condizioni di dipendenza da alcol e droga e il coordinamento delle azioni di vigilanza.

Nelle categorie di lavoratori coinvolti in particolari impieghi come fabbricazione e uso di fuochi artificiali, attività sanitarie che comportano procedure invasive, autisti di mezzi di trasporto, personale aeronautico di volo, personale marittimo, addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci, attività di produzione, confezionamento, trasporto e vendita di esplosivi e simili, non dovranno essere rilevati alcol e sostanze stupefacenti durante l’orario di lavoro.[1]

In questo senso, il comma 4 dell’art. 41 del Decreto legislativo 81/08 prevede l’obbligo di effettuare la sorveglianza sanitaria finalizzata “alla verifica dell’assenza di condizioni di dipendenza dall’alcol e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti”.[2]

Il medico del lavoro, in collaborazione con il Datore di Lavoro e il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, ha l’obbligo di valutare anche i rischi lavorativi che comprendono terzi ovvero rischi derivanti dall’interazione dei rischi presenti negli spazi aziendali con quelli provocati da erronee abitudini personali dei dipendenti, come l’assunzione di alcool e droga. Il medico del lavoro viene coinvolto nella prevenzione di quei danni o pericoli causati da fattori di rischio non solo tradizionali.[3]

Il medico del lavoro deve eseguire la fase di sorveglianza sanitaria in base a specifici protocolli sanitari, quelle regole che le normative vigenti in materia prevedono in relazione all’uso di alcol e stupefacenti: le visite mediche devono essere finalizzate al riscontro dell’eventuale assunzione di alcol, droga e sostanze psicotrope durante l’orario di lavoro: per quanto riguarda l’alcol è necessario l’accertamento dello stato di dipendenza, mentre per le sostanze stupefacenti e psicotrope è essenziale verificare che non ci sia l’assunzione anche solo saltuaria (sarà poi il Servizio sanitario pubblico – SERT ad accertare se si tratta di uso occasionale, consueto o tossicodipendenza).

Se il medico del lavoro evidenzia durante la visita medica che il lavoratore sia sotto l’effetto di droga o altre sostanze stupefacenti lo rimanda al SER.T. senza ricorrere ai test di screening; se invece non rileva segni palesi ma ha solo un dubbio, il medico competente invita il lavoratore a sottoporsi ai test di screening o a rivolgersi al SER.T o ai laboratori di analisi specializzati. Nel caso di sospetto uso di sostanze stupefacenti, il test di screening prevede solo le analisi delle urine e nessun altro tipo di prelievo come saliva o capello.[4]

Al lavoratore trovato positivo è riconosciuta la possibilità di richiedere la ripetizione del test che sarà effettuato nuovamente sul campione oggetto dell’accertamento. [5]

[1] Alcol e droghe sul lavoro: come cambierà a breve la normativa, http://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/tipologie-di-rischio-C-5/alcol-droghe-C-42/alcol-droghe-sul-lavoro-come-cambiera-a-breve-la-normativa-AR-15460/

[2] Alcol e droghe sul lavoro: a lavoro sulla nuova normativa!, http://www.safetyfocus.it/alcol-e-droghe-sul-lavoro-a-lavoro-sulla-nuova-normativa/

[3] Visite mediche lavoratori e dipendenza da alcool o droga, http://www.laleggepertutti.it/107410_visite-mediche-lavoratori-e-dipendenza-da-alcool-o-droga

[4] Visite mediche lavoratori e dipendenza da alcool o droga, http://www.laleggepertutti.it/107410_visite-mediche-lavoratori-e-dipendenza-da-alcool-o-droga

[5] Test antidroga lavoro, modalità e sanzioni, http://gruppomaurizi.it/test-antidroga-lavoro-modalita-e-sanzioni/

Dott. Umberto Schiavo

Author Dott. Umberto Schiavo

Dottor Umberto Schiavo, medico chirurgo specialista in Igiene e Medicina Preventiva, medico competente ai sensi dell'art.38 del Decreto Legislativo 81/2008 , presente nell'elenco nazionale dei medici competenti contenuto presso l’Ufficio II della Direzione Generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute. Lo studio del dottor Schiavo fornisce all'aziende assistenza nella gestione dei problemi riguardanti la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nel rispetto delle normative vigenti. Laureato in Medicina e Chirurgia presso l' Università degli studi di Padova nel luglio del 2002, iscritto all' ordine dei Medici e Chirurghi della Provincia di Padova dall'anno 2004 (N. 09445), si specializza in Igiene e medicina preventiva e consegue la prima nomina come medico competente nel gennaio del 2007. Il dott. Schiavo è in possesso dei titoli previsti dall’art. 38 D.L.gs n. 81 del 9 aprile 2008 ed è iscritto nell'Elenco Nazionale dei medici competenti istituito presso l'Ufficio II della Direzione Generale della prevenzione del Ministero della salute. Svolge l'attività di medico competente come libero professionista per molte aziende pubbliche e private, principalmente situate nel territorio della Regione Veneto. Iscritto all'ANMA (Associazione Nazionale Medici d'azienda e Competenti) dal 2011, il dott. Schiavo ha conseguito tutti i crediti formativi ECM necessari per lo svolgimento dell'attività di medico competente del lavoro. Scarica il curriculum del dott. Umberto Schiavo

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