Decreto sicurezza sul lavoro: indicazioni sul Testo Unico

By 4 Luglio 2016 Giugno 7th, 2017 sorveglianza sanitaria
decreto sicurezza sul lavoro

Il decreto legislativo 81 del 2008, testo unico sulla sicurezza sul lavoro

Il medico competente e il decreto sicurezza sul lavoro: indicazioni e linee guida per il lavoro nel rispetto del Testo Unico.

Il Testo Unico di sicurezza stabilisce con precisione i termini in cui è necessario attivare la sorveglianza sanitaria: per il medico competente e i Datori di lavoro diventa essenziale avere le idee chiare circa la normativa vigente e, soprattutto, circa le conseguenze giuridiche di una mancata attivazione della stessa.

Ad oggi, quello della sorveglianza sanitaria obbligatoria è infatti una questione incerta per molti Datori di lavoro, in particolare risulta esserci incertezza circa la differenza tra valutazione dei rischi e sorveglianza sanitaria obbligatoria e circa la necessità o meno di quest’ultima.

Nel caso la sorveglianza sanitaria sia richiesta dalla legge ma non venga nominato un medico competente, la responsabilità ricade sul Datore di lavoro, con sanzioni che possono consistere in un’ammenda da 1500 a 6000 € o nell’arresto da 2 a 4 mesi.

Decreto sicurezza sul lavoro: quando è necessaria la sorveglianza sanitaria?

La nomina del medico del lavoro che sia responsabile delle procedure di sorveglianza sanitaria in azienda è regolata dal Decreto Legislativo 81/08. La sorveglianza sanitaria è obbligatoria in tutte le situazioni elencati di seguito:

  • quando uno o più dei lavoratori richiede espressamente l’attivazione di sorveglianza sanitaria e il medico del lavoro approva la richiesta;
  • quando la valutazione dei rischi fatta dal medico incaricato evidenza la necessità di sorveglianza sanitaria;
  • qualora la sorveglianza sia prevista dal regolamento vigente.

Parlando di regolamenti vigenti, la Legge prevede la sorveglianza sanitaria obbligatoria in tutti i contesti lavorativi in cui si manifestino i seguenti rischi:

  • agenti chimici, cancerogeni e mutageni
  • rischi biologici di varia natura
  • rischi correlati alla movimentazione manuale di carichi
  • attività al videoterminale per un tempo complessivo di almeno 20 ore settimanali (al netto di pause e interruzioni)
  • rischi correlati ad agenti fisici quali rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici, radiazioni ionizzanti, radiazioni ottiche artificiali
  • rischi da microclima
  • rischi correlati al settore sanitario
  • presenza di impianti elettrici ad alta tensione
  • attività lavorative in orario notturno
  • Presenza di lavoratori impiegati in mansioni che comportano rischi per la sicurezza, l’incolumità e la salute propria e di terzi.

Sicurezza sul lavoro

Per tutti i lavoratori che rientrano nelle procedure della sorveglianza sanitaria obbligatoria è obbligatoria la creazione (con conseguente aggiornamento) di una cartella sanitaria personale, alla quale copia devono avere accesso.

La cartella originale deve invece essere conservata dal Datore di lavoro all’interno dell’azienda, in un luogo accessibile e concordato con il medico competente: la responsabilità della gestione dei documenti relativi alla sorveglianza sanitaria obbligatoria spetta infatti al medico competente. Allo stesso modo, il medico competente ha la responsabilità di monitorare i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria tramite visita medica periodica con cadenza annuale (con frequenza maggiore qualora la normativa lo preveda o il medico competente lo ritenga necessario). All’interno del documento di valutazione dei rischi, il medico del lavoro deve riportare i risultati della visita medica, così da poterne fare uso nella pianificazione delle misure di prevenzione.

 

Dott. Umberto Schiavo

Author Dott. Umberto Schiavo

Dottor Umberto Schiavo, medico chirurgo specialista in Igiene e Medicina Preventiva, medico competente ai sensi dell'art.38 del Decreto Legislativo 81/2008 , presente nell'elenco nazionale dei medici competenti contenuto presso l’Ufficio II della Direzione Generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute. Lo studio del dottor Schiavo fornisce all'aziende assistenza nella gestione dei problemi riguardanti la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nel rispetto delle normative vigenti. Laureato in Medicina e Chirurgia presso l' Università degli studi di Padova nel luglio del 2002, iscritto all' ordine dei Medici e Chirurghi della Provincia di Padova dall'anno 2004 (N. 09445), si specializza in Igiene e medicina preventiva e consegue la prima nomina come medico competente nel gennaio del 2007. Il dott. Schiavo è in possesso dei titoli previsti dall’art. 38 D.L.gs n. 81 del 9 aprile 2008 ed è iscritto nell'Elenco Nazionale dei medici competenti istituito presso l'Ufficio II della Direzione Generale della prevenzione del Ministero della salute. Svolge l'attività di medico competente come libero professionista per molte aziende pubbliche e private, principalmente situate nel territorio della Regione Veneto. Iscritto all'ANMA (Associazione Nazionale Medici d'azienda e Competenti) dal 2011, il dott. Schiavo ha conseguito tutti i crediti formativi ECM necessari per lo svolgimento dell'attività di medico competente del lavoro. Scarica il curriculum del dott. Umberto Schiavo

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