Hotel: Documento di Valutazione dei Rischi

By 28 Novembre 2016 Giugno 7th, 2017 sorveglianza sanitaria
Medico del Lavoro Padova

Hotel: Documento di Valutazione dei Rischi

Il Decreto Legislativo 81/08 e ancor prima la Legge 626 del 1994 impone l’elaborazione del Documento di Valutazione Rischi, uno dei vincoli in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro a cui sono legate le imprese.

Il Documento di Valutazione dei Rischi è una relazione obbligatoria che attesta l’individuazione di tutti i rischi presenti in un ambiente di lavoro ed evidenzia le misure di sicurezza da attuare per prevenire e controllare la salute e sicurezza dei lavoratori (mansioni che provocano danni alla salute, malattie professionali, infortuni e simili).

 

Quando è obbligatorio il Documento di Valutazione dei Rischi

Il Documento di Valutazione dei Rischi è obbligatorio per tutte quelle attività con soci lavoratori o dipendenti subordinati con qualsiasi forma contrattuale. Le nuovi disposizioni del Testo unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (articolo 29, comma 5 del Decreto legislativo 81 del 2008) infatti impongono tale obbligo anche per quelle aziende che contano meno di 10 lavoratori (compresi titolari e soci) e che non svolgono le attività previste dalle normative: diversamente da quanto previsto in precedenza (autocertificazione della Valutazione dei Rischi idonea e aggiornata), oggi vi è l’obbligo di effettuare tale valutazione anche per aziende di piccole dimensioni.[1]

Secondo le normative vigenti in materia, il datore di lavoro è obbligato a nominare una figura professionale che si assuma l’onere di prevenire e salvaguardare la salute dei lavori dipendenti nei casi di:

  • movimentazione manuale di carichi e movimenti ripetuti degli arti superiori;
  • uso di videoterminali;
  • esposizione ad agenti fisici;
  • sostanze pericolose chimiche, cancerogene e sensibilizzanti;
  • agenti biologici. [2]

 

A quel punto, dopo un sopralluogo degli ambienti lavorativi, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione o il medico competente del lavoro redige un Documento di Valutazione dei Rischi in cui presenta una valutazione tecnica dei luoghi di lavoro e dei rischi correlati, una relazione importante per mettere in piedi un piano di prevenzione adatto e per interpretare al meglio la fase di sorveglianza sanitaria.

È importante che il Documento di Valutazione dei Rischi venga realizzato secondo le procedure standardizzate entro 90 giorni dall’inizio di ciascuna realtà in cui operi almeno un lavoratore, a prescindere da tipo di contratto e compenso. [3]

 

Documento di valutazione dei rischi negli hotel

Quando si parla di hotel, alberghi e strutture ricettive in relazione all’argomento “salute e sicurezza” si tende a far riferimento ai soli ospiti. Gli hotel e le strutture ricettive sono luoghi di lavoro come altri, spazi in cui le condizioni di lavoro e la mancata informazione e formazione dei lavoratori possono provocare diversi incidenti e infortuni e numerose malattie professionali.

I lavoratori che operano all’interno di hotel, alberghi e strutture ricettive si dividono principalmente nelle seguenti categorie:

  1. Addetti al ricevimento e accoglienza (es. receptionist, guardiani e facchini);
  2. Addetti alla ristorazione (es. chef, baristi e personale di sala);
  3. Addetti alle pulizie (es. operatori preposti alla pulizia degli spazi e al rifacimento delle stanze);
  4. Personale d’ufficio (es. segretari, amministrativi e contabili).

 

I dipendenti che lavorano in hotel e alberghi sono esposti a numerosi rischi legati alle diverse mansioni, un rapporto che il Documento di Valutazione dei Rischi deve sottolineare:

  1. Addetti al ricevimento e accoglienza: rischio di aggressione durante il lavoro notturno, rischio di stress correlato, rischio di movimentazione manuale dei carichi e altro.
  2. Addetti alla ristorazione: rischi relativi a preparazione e somministrazione di generi alimentari come tagli o scottature e altro.
  3. Addetti alle pulizie: rischio chimico dovuto all’utilizzo di particolari macchinari, rischio di ustione dovuto all’uso di detergenti e igienizzanti, rischio di caduta e simili.
  4. Personale d’ufficio: problemi legati al mantenimento di talune posture, rischi relativi all’utilizzo prolungato di videoterminali e simili.[4]

 

Le classi di rischio rilevate per alberghi e hotel impongono una scrupolosa analisi dei luoghi di lavoro, una corretta redazione del Documento di Valutazione dei Rischi e un’attenta individuazione delle misure protettive e preventive più adeguate. In questa direzione, non bisogna mai sottovalutare i rischi tipici di tali attività. La “Legionella”, il batterio principalmente associato alla presenza di acqua, è uno dei rischi più diffusi nelle strutture ricettive come hotel e alberghi: il Documento di Valutazione dei Rischi deve contenere anche questo tipo di rischio biologico e individuale.

Le normative vigenti puniscono la mancata attenzione rispetto al problema “Legionella” e la sua esclusione dal Documento di Valutazione dei Rischi, perseguendo i responsabili della struttura ricettiva con sanzioni molto gravi.[5]

 

Validità del Documento di Valutazione dei Rischi

Le normative vigenti sentenziano una revisione e un aggiornamento costante del Documento di Valutazione dei Rischi, ma non ne determinano validità, scadenza o rinnovo: l’unica specifica rispetto alla regolarità e al termine del Rapporto di Valutazione dei Rischi è legata alle modifiche dell’organizzazione generale dell’attività. [6] Una volta compilato e firmato dai responsabili,  il Documento di valutazione dei rischi deve essere custodito presso l’unità produttiva alla quale si riferisce e deve essere di facile accesso ai lavoratori e alle autorità competenti.

[1] Sicurezza, dal primo giugno valutazione dei rischi d’obbligo anche nelle aziende più piccole, http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2013-05-16/valutazione-rischi-studi-214713.shtml?uuid=AbV4WUwH&refresh_ce=1

[2] Quando è obbligatorio nominare il Medico Competente?, http://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/ruoli-figure-C-7/medico-competente-C-77/quando-obbligatorio-nominare-il-medico-competente-AR-13858/

[3] Sicurezza sul Lavoro e Dvr: adempimenti e sanzioni, http://powertobusiness.it/index.php/novita-di-settore/33-sicurezza-sul-lavoro-e-dvr-adempimenti-e-sanzioni

[4] Settore Alberghiero: rischi per la sicurezza dei lavoratori, prevenzione incendi e formazione, http://www.anfos.it/sicurezza/alberghi/

[5] Obblighi e sanzioni in tema di “ Legionella”, http://www.tqsi.it/pdf/Obblighi_e_Sanzioni_in_tema_di_Legionella-Expo-2015.pdf

[6] DVR – Documento Valutazione Rischi, http://www.tuttocauzioni.it/certificazioni-per-imprese/dvr-documento-valutazione-rischi/

Dott. Umberto Schiavo

Author Dott. Umberto Schiavo

Dottor Umberto Schiavo, medico chirurgo specialista in Igiene e Medicina Preventiva, medico competente ai sensi dell'art.38 del Decreto Legislativo 81/2008 , presente nell'elenco nazionale dei medici competenti contenuto presso l’Ufficio II della Direzione Generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute. Lo studio del dottor Schiavo fornisce all'aziende assistenza nella gestione dei problemi riguardanti la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nel rispetto delle normative vigenti. Laureato in Medicina e Chirurgia presso l' Università degli studi di Padova nel luglio del 2002, iscritto all' ordine dei Medici e Chirurghi della Provincia di Padova dall'anno 2004 (N. 09445), si specializza in Igiene e medicina preventiva e consegue la prima nomina come medico competente nel gennaio del 2007. Il dott. Schiavo è in possesso dei titoli previsti dall’art. 38 D.L.gs n. 81 del 9 aprile 2008 ed è iscritto nell'Elenco Nazionale dei medici competenti istituito presso l'Ufficio II della Direzione Generale della prevenzione del Ministero della salute. Svolge l'attività di medico competente come libero professionista per molte aziende pubbliche e private, principalmente situate nel territorio della Regione Veneto. Iscritto all'ANMA (Associazione Nazionale Medici d'azienda e Competenti) dal 2011, il dott. Schiavo ha conseguito tutti i crediti formativi ECM necessari per lo svolgimento dell'attività di medico competente del lavoro. Scarica il curriculum del dott. Umberto Schiavo

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