cos'è il DVR

Cos’è il DVR: guida completa al Documento di Valutazione dei Rischi

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La sicurezza sul lavoro è uno degli elementi fondamentali per il successo e la sostenibilità di ogni impresa. Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) rappresenta lo strumento principale per identificare e gestire i rischi presenti in un’azienda, garantendo un ambiente di lavoro sicuro e protetto.

In questa guida approfondiremo cos’è il DVR, quando è obbligatorio e chi è responsabile della sua redazione, fornendo una panoramica completa per comprendere l’importanza di questo documento cruciale. Se gestisci un’azienda, conoscere il DVR non è solo una questione di obblighi normativi, ma di responsabilità verso i tuoi lavoratori e il loro benessere.

Cos’è il DVR?

Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) è un obbligo giuridico per tutti i datori di lavoro che impiegano almeno un lavoratore. Introdotto dal D.Lgs. 81/08 (Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro), il DVR rappresenta lo strumento principale per prevenire e ridurre i rischi legati alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Questo documento identifica i rischi presenti nell’ambiente lavorativo, analizzando le attività aziendali e descrivendo le misure preventive e protettive da adottare per minimizzarli.

Il DVR può essere definito come un vero e proprio strumento operativo, che permette al datore di lavoro di gestire in modo sistematico la sicurezza, delineando quali azioni possono essere intraprese in maniera concreta per proteggere i lavoratori e per monitorare continuamente l’evoluzione dei rischi connessi alle attività lavorative.

Cosa contiene il DVR?

Il contenuto del Documento di Valutazione dei Rischi è ben definito dalla normativa. Questa contiene i criteri di valutazione che devono essere applicati in maniera rigorosa per la redazione, insieme alle informazioni dettagliate che devono essere presenti per ogni aspetto della sicurezza sul lavoro.

I contenuti principali includono:

  • identificazione dei rischi – ogni fase lavorativa e ogni ambiente dell’azienda vengono analizzati per individuare i potenziali rischi a cui i lavoratori sono esposti (rischi fisici, chimici, biologici, ergonomici, etc.);
  • metodologia di valutazione – il documento deve spiegare quale metodologia è stata utilizzata per valutare i rischi. Esistono diverse metodologie riconosciute, come vedremo a breve;
  • misure di prevenzione e protezione – sulla base dell’analisi dei rischi, il DVR deve indicare le misure tecniche, organizzative e procedurali da implementare per ridurre i rischi a un livello accettabile, come l’adozione di dispositivi di protezione individuale (DPI), modifiche agli ambienti di lavoro o la formazione continua del personale;
  • piano di miglioramento – oltre alle misure preventive, il DVR deve contenere un piano di miglioramento, che descriva le azioni da intraprendere per innalzare ulteriormente il livello di sicurezza;
  • data certa – il DVR deve riportare una “data certa”, ovvero una data certificata che attesti la sua stesura e validità. Questo può essere ottenuto tramite una firma elettronica qualificata, una marca temporale o altre modalità riconosciute legalmente.

Metodologie di valutazione dei rischi

Esistono diverse metodologie per valutare i rischi, a seconda del tipo di attività dell’azienda e delle minacce potenziali. Bisogna specificare che l’accuratezza della valutazione dipende dalla combinazione di metodologie standardizzate e da un’analisi dettagliata del contesto aziendale, tenendo conto dei fattori esterni e interni.

La matrice rischio-probabilità è uno degli strumenti più comuni: si basa sull’analisi del grado di gravità di un potenziale incidente e sulla probabilità che esso si verifichi. All’interno di questa matrice i rischi vengono classificati in base al loro livello di priorità (basso, medio, alto), con l’obiettivo di facilitare l’individuazione delle misure preventive da adottare.

Altri metodi di valutazione specifici includono:

  • indice di esposizione (ad esempio per il rischio chimico);
  • metodo Kinney (spesso usato per rischi generici, valutando gravità, esposizione e probabilità);
  • valutazione dei rischi ergonomici (per prevenire disturbi muscolo-scheletrici);
  • valutazione dei rischi specifici per categorie di pericoli, come il rischio incendio, biologico o elettrico.

Quando il DVR è obbligatorio?

Secondo quanto sancito dall’articolo 29 del D.Lgs. 81/08, la redazione del DVR è obbligatoria per tutte le aziende che abbiano almeno un lavoratore, indipendentemente dalla tipologia contrattuale (contratti a tempo indeterminato, determinato, apprendistato, o collaborazioni occasionali).

Tuttavia, per le aziende con meno di 10 dipendenti, il DVR può essere sostituito da una procedura standardizzata (anch’essa disciplinata dal Testo Unico) che permette una redazione più semplice ma ugualmente efficace nel garantire la sicurezza.

In ogni caso, anche per le microimprese è fondamentale che la valutazione dei rischi venga effettuata e formalizzata. Alcune eccezioni riguardano il lavoro domestico o situazioni particolari, ma il principio generale resta che ogni attività lavorativa deve essere supportata da una valutazione dei rischi.

DVR: chi lo fa?

La redazione del DVR è una responsabilità diretta del datore di lavoro. Ovviamente la legge non richiede che sia questa figura a possedere tutte le competenze necessarie, bensì che si avvalga del supporto di figure professionali competenti come:

  • Medico competente, quando la sorveglianza sanitaria è prevista per il tipo di attività svolta;
  • Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), che collabora alla valutazione dei rischi e suggerisce le misure preventive da adottare;
  • Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), che partecipa consultivamente nel processo di valutazione.
medico competente

Il medico competente è nominato dal datore di lavoro per effettuare la sorveglianza sanitaria

È importante notare la distinzione tra chi redige e chi firma il DVR. La redazione è un processo che coinvolge il datore di lavoro e le figure di supporto sopra menzionate. La firma, invece, è una prerogativa del datore di lavoro, che ne assume piena responsabilità legale. Il DVR diventa ufficiale solo quando il datore di lavoro lo firma e lo rende “certo”, come vedremo più avanti.

DVR: il ruolo dei lavoratori

Un aspetto essenziale della redazione del Documento di Valutazione dei Rischi è il coinvolgimento dei lavoratori.

Secondo il D.Lgs. 81/08, i lavoratori devono essere consultati e informati sulle misure adottate per la loro sicurezza, ad esempio tramite il loro rappresentante per la sicurezza (RLS), che ha il diritto di partecipare alla stesura e all’aggiornamento del documento.

L’obiettivo è quello di garantire che le misure preventive e protettive previste siano effettivamente applicabili e comprensibili per chi opera quotidianamente negli ambienti di lavoro. Il coinvolgimento attivo dei lavoratori aumenta l’efficacia delle misure di sicurezza, promuovendo una cultura aziendale orientata alla prevenzione.

Non finisce qui: anche la formazione dei lavoratori è un obbligo del datore di lavoro e rappresenta un complemento al DVR. Gli addetti, infatti, devono essere periodicamente informati e addestrati sulle procedure di sicurezza e sui rischi specifici del loro ambiente di lavoro.

Dove si trova il DVR di un’azienda?

Il DVR deve essere custodito in azienda e deve essere sempre accessibile per eventuali controlli o consultazioni da parte degli organi ispettivi (come l’ASL o l’Ispettorato del Lavoro). Secondo consuetudine, il documento è archiviato nella sede amministrativa o nella sede operativa principale dell’azienda.

Oltre alla copia fisica, il DVR può essere conservato in formato digitale, purché vi sia una garanzia di integrità e autenticità del documento.

Chi può prendere visione del DVR?

Il DVR è, in linea generale, un documento riservato. Alcune figure interne o esterne all’azienda, però, hanno il diritto di consultarlo:

  • Datore di lavoro e dirigenti;
  • RSPP e medico competente, per monitorare l’efficacia delle misure di prevenzione adottate;
  • RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza), che deve essere coinvolto attivamente nella valutazione dei rischi e nella gestione della sicurezza;
  • Organi di vigilanza, come l’ASL o l’Ispettorato del Lavoro, che possono richiedere il DVR durante un’ispezione.

I lavoratori, pur non avendo accesso diretto al DVR, devono essere informati dei rischi presenti e delle misure di protezione previste, in base al principio di trasparenza e partecipazione sancito dal D.Lgs. 81/08.

Aggiornamento del DVR

Il DVR non è un documento statico, ma deve essere aggiornato ogni volta che cambiano le condizioni che potrebbero influire sui rischi aziendali.

La normativa ha individuato i seguenti casi:

  • modifiche significative nell’organizzazione del lavoro o nei processi produttivi
  • introduzione di nuove attrezzature o sostanze pericolose
  • variazioni nel numero di lavoratori o nel tipo di lavoro svolto
  • incidenti o quasi incidenti che abbiano evidenziato lacune nelle misure di sicurezza attuate

Abbiamo già parlato dell’importanza di un monitoraggio costante dei rischi ed ecco spiegato il motivo. Questa attività, infatti, permette di mantenere il DVR allineato con le necessità dell’azienda e di assicurare che le misure di prevenzione e protezione siano sempre adeguate alle reali condizioni lavorative.

Sanzioni e conseguenze legali

La mancata redazione o il mancato aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi comporta gravi sanzioni per il datore di lavoro.

datore di lavoro

Il Datore di lavoro è responsabile per la mancata redazione o il mancato aggiornamento del DVR

Secondo l’articolo 55 del D.Lgs. 81/2008, l’omissione di tale documento è punita con ammende che vanno da 2.500 a 6.400 euro, oltre a possibili arresti fino a otto mesi.

Inoltre, la mancata implementazione delle misure di sicurezza può comportare responsabilità penale per il datore di lavoro in caso di infortuni o malattie professionali dovute a negligenze nella gestione della sicurezza.

Le sanzioni possono estendersi anche al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e al medico competente, quindi è cruciale mantenere il DVR sempre aggiornato e conforme alle norme,

Integrazione con altri documenti di sicurezza

Il DVR non è un documento isolato, ma fa parte di un più ampio sistema di gestione della sicurezza aziendale. Alcuni documenti che si integrano con il DVR includono:

  • Piano Operativo di Sicurezza (POS): richiesto nei cantieri temporanei o mobili, per specificare i rischi legati al singolo cantiere e le misure di prevenzione adottate.
  • Piano di Emergenza ed Evacuazione (PEE): necessario in tutte le aziende, descrive le procedure da seguire in caso di emergenza.
  • Registro delle manutenzioni: che tiene traccia della regolare manutenzione delle attrezzature e impianti per prevenire rischi tecnici o strutturali.

Questi documenti devono essere coerenti con il DVR, formando un quadro completo che copra tutte le aree di rischio e le procedure di emergenza. La sinergia tra i vari piani è fondamentale per un’efficace gestione della sicurezza.

Software per la redazione del DVR

Oggi esistono diversi software specializzati, spesso utilizzati dagli RSPP e dai consulenti della sicurezza, che permettono di digitalizzare il processo di valutazione dei rischi.

I vantaggi sono numerosi:

  • automazione nella valutazione dei rischi, grazie ad algoritmi che generano automaticamente la matrice rischio-probabilità;
  • archiviazione centralizzata, che facilita sensibilmente la conservazione e l’aggiornamento in formato digitale;
  • aggiornamenti in tempo reale, il che significa che qualsiasi modifica normativa o introduzione di nuove attività può essere rapidamente integrata nel documento.

L’uso di questi strumenti consente di ridurre il rischio di errori umani e di garantire che il DVR sia sempre in linea con le normative vigenti.

Casi particolari

La redazione del DVR diventa più complessa se l’azienda ha più sedi operative o lavoratori che operano all’esterno dell’azienda.

Nel primo caso il datore di lavoro è tenuto a garantire che la valutazione dei rischi sia effettuata per ogni sede e che le condizioni di sicurezza siano rispettate in ciascun luogo di lavoro.

Per i lavoratori che operano all’esterno, come per esempio i tecnici in trasferta o i dipendenti di aziende di servizi, è necessario considerare i rischi legati all’ambiente esterno, che possono includere trasporti, rischi ambientali locali e la sicurezza delle attrezzature utilizzate fuori sede.

La valutazione deve tener conto anche di queste variabili, che possono mutare in base alla specifica località di lavoro e alle attività svolte.

La sicurezza sul posto di lavoro: un valore condiviso

Il Documento di Valutazione dei Rischi non è solo un obbligo legale, ma rappresenta il cuore pulsante di ogni azienda che desidera crescere in modo sostenibile e responsabile.

La sicurezza sul lavoro non riguarda solo la conformità normativa: è un investimento nel benessere delle persone, nella fiducia tra datore di lavoro e dipendenti, nella produttività e nell’immagine aziendale. Quando le misure di prevenzione diventano parte integrante della cultura aziendale, si costruisce un ambiente in cui i lavoratori possono operare con serenità, consapevoli che la loro salute è una priorità.

Proteggere i lavoratori non significa solo evitare incidenti, ma creare una comunità lavorativa in cui il rispetto reciproco e l’attenzione verso l’altro rappresentano la base del successo. Ogni azione volta a garantire la sicurezza è una scelta di responsabilità e rispetto per il capitale umano.

Se desideri un supporto competente e professionale per garantire la sicurezza e la tutela dei tuoi lavoratori, puoi contattarmi per un servizio completo, basato su anni di esperienza nel settore della medicina del lavoro e della sicurezza.

Insieme possiamo costruire un percorso su misura per la tua azienda, dove il benessere dei dipendenti diventa il primo motore di crescita e successo.

D.Lgs. 8108 - Testo Unico sulla salute e sicurezza

D.Lgs. 81/08 – Testo Unico sulla salute e sicurezza

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Legge 81 2008 sintesi: Cos’è il Testo Unico sulla salute e sicurezza dei lavoratori articolo aggiornato e di rapida consultazione

Il D LGS 81 2008, anche noto come Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, abbreviato in TUS o TUSL, è il punto di riferimento per la sicurezza del lavoro in Italia. Racchiude un insieme di norme che hanno lo scopo di garantire per quanto possibile la sicurezza dei lavoratori. 

Recepisce precise norme comunitarie, esprime sotto forma di legge alcuni articoli della Costituzione, riforma la vecchia normativa (legge 626/94) e abroga altre leggi minori.

E’ insomma un testo lungo, a volte complesso. Da qui la necessità di fornire una guida che ne riassuma caratteristiche, garanzie e innovazioni. 

Cos’è e di cosa parla il D LGS 81 2008

Come suggerisce il suo nome per esteso, il D LGS 81 2008 parla della sicurezza nei luoghi di lavoro. In particolare

  • Stabilisce gli obblighi del datore di lavoro
  • Introduce le figure professionali e le principali modalità che lo supportano nell’espletamento di questi obblighi.
  • Introduce sanzioni sia penali che civili per chi non adempie alle disposizioni

Nel complesso, suscita interesse il modello di gestione della sicurezza proposto dal testo. Esso si compone di tre pilastri di natura sia strategica che operativa.

  • Individuazione dei fattori di rischio
  • Elaborazione di misure atte a ridurre l’impatto dei fattori di rischio
  • Controllo delle suddette misure

In linea di massima, il D LGS 81 2008 è una risorsa fondamentale tanto per il datore di lavoro quanto per il lavoratore.

Grazie alle regole imposte dal testo, il datore di lavoro limita al massimo i cali di produttività cagionati da infortuni e si mette al riparo da azioni risarcitorie, in una prospettiva di imprenditoria etica e prudente. 

Di contro, il lavoratore può prendere coscienza dei suoi diritti, per altro stabiliti dalla costituzione, e farli valere con maggiore efficacia. 

Cosa cambia rispetto alla d.lgs 626 94 

Il decreto legislativo 626 94 – nota impropriamente anche come legge 626 94 ) era la principale norma che regolava il tema della sicurezza sul lavoro prima che il Testo Unico del 2008 venisse approvato. Conviveva con una costellazione di leggi e decreti varati a più riprese dagli anni Cinquanta in poi, senza sostituirli del tutto. 

Si può dunque affermare che il Testo Unico del 2008 abbia messo fine a una condizione di disordine legislativo, a causa del quale era difficile per i datori di lavoro capire “cosa fare” e per i lavoratori vedersi garantiti i propri diritti.

Al di là della oggettiva opera di semplificazione e raccordo, il testo ha comunque apportato cambiamenti concreti nella normativa. Ecco i principali.

  • Introduzione delle sanzioni penali per i trasgressori
  • Introduzione di alcune figure volte a supportare il datore di lavoro nell’espletamento degli obblighi, quali il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, detto anche RLS. 
  • Obbligo della compilazione del Documento di valutazione del rischio da parte del datore di lavoro.
  • Introduzione dell’obbligo di responsabilità delle aziende appaltatrici verso le aziende subappaltanti.
  • Sospensione dell’attività fino alla messa in regola per alcune attività inadempienti, in particolare per quelle che non rispettano  le indicazioni del testo unico, per quelle con una quota di lavoratori a nero superiore al 20%, per quelle che impongono turni di lavoro superiori rispetto ai limiti imposti dai CNL (Contratti Nazionali di Categoria). 

Dalla Costituzione a una legge sulla sicurezza del lavoro: i diritti garantiti

legge sulla sicurezza del lavoroIl Testo Unico procede da una necessità organica, ovvero garantire la sicurezza dei lavoratori, ma anche dal rispetto di alcuni principi costituzionali. In particolare:

  • Art. 32 della Costituzione, che sancisce il diritto alla salute come diritto fondamentale dell’uomo.
  • Art. 35 della Costituzione, che garantisce la tutela del lavoro.
  • Art. 41 della Costituzione, che vieta all’attività economica privata di recare danno alla sicurezza e alla dignità umana (tra le altre cose). 

La necessità di garantire la sicurezza sul lavoro mediante la legge è manifestata però anche dal Codice Civile. In particolare l’art. 2087 stabilisce che l’imprenditore debba adottare tutte le misure utili a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale del lavoratore. Tra l’altro, è proprio questo articolo a introdurre la figura del Medico Competente

Il ruolo del medico del lavoro

Il ruolo del medico del lavoro

Il Medico Competente citato nel codice civile, nel Testo Unico e nel decreto correttivo del 2009 non è altro che il medico del lavoro, espressione gergale ma ampiamente utilizzata. Vale la pena approfondire questa figura e decriverne i compiti.

Va detto, innanzitutto, che il medico del lavoro è nominato dal datore di lavoro. L’obbligo di nomina sussiste solo in alcuni casi, ovvero quando le mansioni dei lavoratori prevedono: 

  • Spostamento a mano di carichi
  • Attività davanti un videoterminale
  • Interazione con agenti fisici
  • Interazione con stanze chimiche pericolose, tossiche, mutagene, nocive
  • Interazione con agenti biologici: virus, parassiti etc.
  • Attività in altezza
  • Lavori nelle ore notturne
  • Esposizione di radiazioni ionizzanti, raggi X, raggi gamma…
  • Attività nei cassoni ad aria compressa
  • Lavoro in ambiente confinato
  • Interazione con cavi elettrici 

Anche qualora le mansioni non rientrassero in questa casistica, la nomina del medico del lavoro sarebbe comunque fortemente raccomandata. Tale figura infatti fornisce un supporto concreto nella gestione dei temi legati alla sicurezza, permettendo ai dipendenti di lavorare in tutta tranquillità e al datore di ridurre i rischi di infortuni e relative azioni risarcitorie.

Medico del lavoro: cosa fa

Cosa fa il medico del lavoro nello specifico? Le sue mansioni sono numerose ma possono essere riassunte elencando due principali attività che è chiamato a svolgere.

Redazione del protocollo sanitario, ovvero un documento che sintetizza le attività lavorative e i rischi sanitari causate da queste ultime. Il documento stabilisce anche tempi e modi della sorveglianza sanitaria.

Svolgimento della sorveglianza sanitaria. Ovvero, mette in pratica le disposizioni del protocollo sanitario. Ciò si traduce nella stragrande maggioranza dei casi nell’esecuzione delle cosiddette visite mediche del lavoro, nonché nell’assegnazione e nella verifica delle idoneità.  

Visita medica del lavoro: in cosa consiste?

I medici del lavoro godono di una certa discrezione per quanto riguarda la loro attività. Tuttavia, tempi e modi delle visite mediche sono abbastanza normate. In particolare, si distinguono in:

  • Visite periodiche. Sono le visite cui i lavoratori devono essere sottoposti regolarmente.
  • Visite per la verifica dell’idoneità pre-assunzione. Lo scopo è verificare l’idoneità dei lavoratori che stanno per essere assunti. 
  • Visite per la verifica dell’idoneità post-malattie. Il loro scopo è verificare che il lavoratore appena uscito da un periodo di malattia possa riprendere le mansioni. 
  • Visite specifiche. Le visite che il lavoratore richiede a sua discrezione.

Medicina e lavoro: le sanzioni per i datori di lavoro inadempienti

Le sanzioni per chi non rispetta le disposizioni del D LGS 81 2008 sono molto salate, e sono sia civili che penali. 

Esse riguardano, tra l’altro, la mancata nomina del Medico Competente (o del lavoro). Si parla di un’ammenda compresa tra i 1.644 e i  6.576 euro. A questa si aggiunge l’arresto da 2 a 4 mesi.

Per quanto riguarda le altre disposizioni, le sanzioni sono incredibilmente varie. La detenzione può arrivare fino agli 8 mesi, mentre le sanzioni pecuniarie possono raggiungere i 6.600 euro. Per chi vuole approfondire, le sanzioni si trovano all’art. 55.

Le modifiche successive al D. LGS 81 2008

Il D LGS 81 2008 è completo sotto tutti i punti di vista. Tuttavia, è stato successivamente integrato con un altro decreto legislativo, ovvero con il n.106 del 2009. Tale decreto approfondisce la figura del medico di lavoro per mezzo degli articoli 13 e 15.  

In particolare, il decreto “correttivo” impone al datore di lavoro di inviare al medico competente i lavoratori entro le scadenze previste. Inoltre, impone al medico competente di aggiornare e custodire sotto la propria responsabilità le cartelle sanitarie e di rischio di ciascun lavoratore. In passato infatti la custodia riguardava anche il datore di lavoro (che doveva indicare un luogo per la stessa).

La versione integrale e aggiornata al 2022 del D LGS 81 2008 [Scarica]

Il consiglio è di studiare dalla fonte principale, ovvero dal Testo così come è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Potete scaricare una versione in PDF qui.

Scarica il Testo Unico sulla Salute e sulla Sicurezza nei Luoghi di Lavoro (D LGS 81 2008) 

medico che visita lavoratore tosse

Visite mediche del lavoro: chi le effettua, quando e cosa comportano

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Le visite mediche del lavoro sono uno strumento di tutela tanto per il lavoratore quanto per il datore di lavoro. Le modalità e le tempistiche di esecuzione sono disciplinate dalla legge, e in particolare dal Decreto Legislativo n.81 del 2008. 

Quando vanno eseguite? In quali occasioni? Cosa comportano? Chi vi si sottopone per la prima volta, e persino molti datori di lavoro che di recente hanno nominato un medico per le visite, non hanno ben chiare le risposte. Dunque, vale la pena fornire qualche informazione esaustiva in merito.

In che cosa consiste la visita medica del lavoro e quando si esegue

Le visite mediche del lavoro sono esami clinici o strumentali, che possono avere un carattere generale o specialistico. A questo riguardo non esiste un protocollo chiaro e rigido, in quanto le modalità, i contenuti e persino gli scopi della visita sono a discrezione del medico. Nella stragrande maggioranza dei casi, le visite mediche del lavoro possono comprendere uno o più di questi esami.

  • Analisi del sangue (emocromo)
  • Analisi delle urine
  • Esami radiologici
  • Elettrocardiogramma
  • Esame oculistico
  • Esame audiometrico (misurazione dell’udito)

I contenuti della visita dipendono spesso dai motivi e dalle situazioni in cui si esegue. Dunque, per avere un quadro esaustivo è bene menzionare i casi che richiedono una visita medica del lavoro.

  • All’inizio del rapporto di lavoro. In questo caso, le visite mediche del lavoro verificano l’idoneità del lavoratore alla mansione cui è stato assegnato.
  • Quando il lavoratore è assegnato a una mansione sensibilmente diversa. La visita, nella fattispecie, accerta l’idoneità alla nuova mansione. Ovviamente questa deve comportare un impegno diverso e una diversa sollecitazione psicofisica rispetto alla precedente. 
  • Quando il lavoratore rientra da un periodo di malattia. In questo caso, la visita accerta il pieno recupero del lavoratore e la possibilità di riprendere le normali mansioni.
  • Quando il lavoratore la richiede. Se il protocollo stilato dal medico consente le visite a discrezione, il lavoratore può richiedere e ottenere una visita. 

In ogni caso, i lavoratori sono sottoposti a visite periodiche. 

La legge stabilisce l’obbligo delle visite periodiche, in una prospettiva di monitoraggio dello stato di salute della forza lavoro, ma è il medico a decidere le tempistiche. Di norma, le visite avvengano almeno una volta all’anno.

Che succede se le visite mediche del lavoro falliscono

Può accadere che la visita medica non vada a buon fine, ovvero che riveli la non-idoneità del lavoratore. Cosa succede in questi casi? Rispondere è necessario, visto che si tratta di una eventualità incresciosa tanto per il lavoratore quanto per il datore di lavoro.

Un’idea è quella di ripetere la visita a distanza di tempo, se i problemi che sanciscono la non-ideoneità presentano un carattere temporaneo. E’ possibile anche modificare le mansioni del lavoratore, in modo che risulti compatibile almeno a quelle nuove. 

Infine, ma si tratta di una extrema ratio, è possibile fare ricorso agli organi di vigilanza entro 30 giorni dalla visita stessa. Tale organo ha la facoltà di modificare, revocare o confermare il giudizio. 

Il tutto va considerato alla luce di una possibilità, che è più concreta di quanto si possa immaginare, ovvero che la l’idoneità non sia del tutto rigettata, bensì confermata in via temporanea o con carattere parziale. Nel primo caso, ha una scadenza; nel secondo dà il via libera per alcune mansioni e ne preclude altre. 

Chi esegue le visite mediche del lavoro: il medico competente

Le visite mediche del lavoro vengono eseguite dal medico competente, altrimenti noto come medico del lavoro. E’ un medico nominato dal datore di lavoro per monitorare lo stato di salute psicofisica dei lavoratori secondo le modalità stabilite dal già citato Decreto Legislativo n.81 del 2008. 

Il medico del lavoro presenta alcune peculiarità, o per meglio dire possiede dei requisiti specifici per l’esercizio della professione negli ambienti lavorativi. Infatti, deve essere specializzato in almeno una di queste discipline:

  • Medicina del lavoro
  • Medicina legale
  • Medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica
  • Igiene e medicina preventiva

In alternativa, da medico regolarmente iscritto all’albo, può essere abilitato all’insegnamento di una delle seguenti discipline: medicina del lavoro, medicina preventiva dei lavoratori, tossicologia industriale, igiene industriale, clinica del lavoro. 

Cosa fa nello specifico il medico del lavoro? In particolare, le sue attività si dividono in due macro-aree:

  • Redazione del protocollo sanitario. Il medico analizza l’ambiente di lavoro, passa in rassegna le mansioni, individua rischi e criticità. Sulla base di queste analisi, elabora un programma sanitario, ovvero decide quando (ogni quanto tempo) e come eseguire le visite mediche. 
  • Sorveglianza sanitaria. Esegue materialmente le visite mediche del lavoro secondo il programma stilato e ogni qualvolta esse si rendono necessarie. 

La scelta del medico del lavoro

Scegliere un buon medico del lavoro è fondamentale. In primo luogo, per porre in essere una tutela degna di questo nome, rendere un reale servizio ai lavoratori e favorirne la massima produttività.

Secondariamente, per ridurre la probabilità che vengano emessi “verdetti” sbagliati, che si verificano quando un lavoratore non idoneo viene classificato come idoneo e viceversa.

Tra i medici operanti in Veneto, si distingue Umberto Schiavo.

Il dott. Schiavo esercita da molti anni la professione di medico competente. Opera nelle province di Padova, Rovigo, Verona, Venezia, Vicenza e Treviso. E’ apprezzato per la capacità di calarsi nelle singole realtà aziendali e stilare protocolli sanitari in linea con le esigenze dei lavoratori e dell’impresa. 

Il tutto, in una prospettiva di pieno rispetto del Decreto Legislativo n.81/2008. L’attenzione verso il mondo del lavoro è certificata anche da una sua attività collaterale: la docenza all’interno di corsi per il primo soccorso. 

Quando è obbligatorio nominare un medico competente

E’ sempre necessario nominare un medico competente e quindi sottoporre i propri lavoratori alle visite  mediche? La risposta è: no.

La legge disciplina i casi in cui è previsto l’obbligo. E’ necessario nominare un medico competente quando le mansioni richiedono:

  • Una movimentazione manuale di carichi
  • L’esecuzione di movimenti ripetuti e gravosi a carico degli arti superiori
  • L’uso di videoterminale per almeno 20 ore a settimana
  • L’esposizione  ad agenti pericolosi: radiazioni, vibrazioni, polveri, elementi chimici e biologici, piombo
  • Attività notturne
  • Attività in quota
  • Il mantenimento per lungo tempo di una postura fissa, eretta o incongrua

A prescindere dalla sussistenza dell’obbligatorietà. è sempre una buona idea nominare un medico competente. In primo luogo, perché solo in questo modo è possibile tutelare la salute dei lavoratori. Una tutela che presenta degli innegabili risvolti etici ma che trova una giustificazione in motivazioni all’apparenza più venali: i lavoratori che si sentono tutelati sono più sereni e lavorano meglio. 

Secondariamente, la presenza del medico competente e quindi di una sorveglianza sanitaria degna di questo nome riduce la probabilità che i lavoratori si ammalino o si infortunino. Di conseguenza, riduce la probabilità, per il datore di lavoro, di affrontare onerose richieste di risarcimento

Le sanzioni per la mancata nomina del medico del lavoro

Se rinunciare al medico competente, allorché in assenza di obbligo, è una cattiva idea, lo è a maggior ragione se l’obbligo sussiste. Le sanzioni infatti sono molto salate e scadono addirittura nel penale. Insomma, non si riducono alla “solita” multa. 

La multa c’è, chiaramente. Essa consiste in una cifra variabile tra i 1.644 e i 6.576 euro. Alla multa si aggiunge l’arresto da 2 a 4 mesi. Le furberie, in questo caso, sono sempre posticce e conducono al disastro. Al netto dei risvolti etici (anzi antitetici) della mancata nomina del medico del lavoro. 

Medicina del Lavoro Settore Trasporti

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Con il termine “Medicina del Lavoro” si definisce la specifica branca della medicina che si occupa delle malattie professionali.  Il suo focus è la prevenzione, la diagnosi e la cura di tutte quelle malattie inerenti le attività lavorative, al fine di raggiungere un triplice obiettivo:

  1. mantenere e tutelare il più elevato grado di benessere psico-fisico dei lavoratori;
  2. prevenire eventuali alterazioni della salute dei lavoratori (infortuni o malattie) causate da condizioni di lavoro non idonee, come ad esempio pericoli ambientali o stress psicologici;
  3. sviluppare una cultura del lavoro che favorisca un ambiente sicuro e salubre e che promuova un clima positivo e non conflittuale.

La Medicina del Lavoro, dunque, effettua una valutazione globale: da un lato analizza l’ambiente lavorativo che deve essere idoneo a salvaguardare la salute dei lavoratori, dall’altro considera l’adattamento del lavoro alle capacità fisiche e psicologiche dei lavoratori e dell’uomo alla sua mansione, al fine di favorire l’incremento della produttività.

Il Medico Competente è la figura professionale specializzata nell’analisi dei rischi e delle malattie professionali. La sua nomina, da parte del datore di lavoro o del preposto, è obbligatoria per tutte quelle aziende in cui i lavoratori sono sottoposti ai rischi elencati nel testo unico sulla salute e sicurezza del lavoro D.Lgs 81/2008.

Dapprima chiamato “Medico di Fabbrica” e successivamente “Medico del Lavoro”, oggi il Medico Competente collabora con le aziende nella prevenzione e identificazione dei sintomi causati dall’esposizione dei lavoratori ad agenti chimici (come acidi o sostante tossiche), agenti fisici (quali radiazioni, rumore, microclima), agenti biologici (batteri, virus e parassiti) e fattori di rischio psicosociali (stress lavoro-correlato).

Il Medico Competente gioca quindi un ruolo fondamentale nell’attuazione della sorveglianza sanitaria, che viene attivata dal datore di lavoro nei casi previsti dalla legge. Con sorveglianza sanitaria si intende l’insieme delle procedure finalizzate al controllo e alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, in rapporto all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento della mansione specifica del lavoratore.

In particolare, l’intervento del Medico Competente è volto a valutare la compatibilità tra la condizione psico-fisica del lavoratore e le mansioni svolte, individuare eventuali fattori di rischio e verificare l’esistenza e la corretta messa in atto delle misure di prevenzione dei rischi da parte dell’azienda e dei lavoratori stessi.

 

Le prestazioni mediche alle quali i lavoratori vengono sottoposti sono molteplici:

  1. visite mediche preventive: per accertare l’assenza di eventuali controindicazioni alle mansioni assegnate al lavoratore;
  2. controlli periodici: per accertare il mantenimento dell’idoneità alla mansione. La periodicità di queste visite viene stabilita per legge a seconda della mansione specifica (generalmente la cadenza è annuale);
  3. visite mediche su richiesta del lavoratore: nel caso in cui il Medico Competente riconosca un legame tra il rischio di peggioramento delle condizioni di salute e l’attività lavorativa svolta;
  4. visite mediche precedenti alla ripresa del lavoro: a seguito di assenza superiore ai 60 giorni continuativi, dovuta a problemi di salute (solo per lavoratori in sorveglianza sanitaria periodica);
  5. accertamenti medici alla cessazione del rapporto di lavoro: in caso di esposizione a rischio chimico o biologico e di esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni.

 

Gli esiti di tali visite forniscono un giudizio di idoneità alla mansione (che può essere parziale, temporanea, permanente, con prescrizioni o limitazioni) oppure di inidoneità (temporale o permanente).

 

SETTORE TRASPORTI

Il settore dei trasporti è uno dei più complessi dal punto di vista della sicurezza sul lavoro. Include tutti quei lavoratori che operano su automezzi come taxi, autobus, pullman o camion, ma anche i corrieri che si spostano con scooter o biciclette in ambito cittadino.

Una attenta valutazione dei rischi connessi a queste attività è fondamentale per prevenire eventuali infortuni o incidenti.

L’uso prolungato del mezzo, le vibrazioni, la postura seduta mantenuta per lungo tempo, le inalazioni dei gas di scarico, i rumori ambientali e la stanchezza dovuta a lunghi turni di lavoro sono solo alcuni dei più comuni rischi a cui sono sottoposti gli uomini che lavorano su strada.

Il protocollo di sorveglianza sanitaria del settore trasporti prevende, inoltre, la valutazione dei rischi legati all’assunzione di sostanze stupefacenti, psicotrope o alcoliche.

Questi fattori rientrano nell’obbligo del Medico Competente, in collaborazione con il datore di lavoro ed il rappresentante del servizio prevenzione e protezione, di prevenire i rischi lavorativi che comprendono terzi, ovvero i pericoli che erronee abitudini personali del lavoratore possono provocare a terze parti.

Per quanto riguarda l’alcol, i controlli puntano a scongiurare l’assunzione sporadica durante l’orario di lavoro, con visite senza preavviso e test alcolimetrico occasionale, oppure ad evidenziare sintomi di assunzione cronica, verificata durante la visita periodica, tramite accertamenti di laboratorio.

Nel caso in cui il lavoratore risulti positivo all’alcol test, verrà sospeso temporaneamente dalla mansione e potrà essere sottoposto a sanzioni amministrative e penali, nonché a provvedimenti disciplinari da parte dell’azienda.

Nel caso in cui il Medico Competente riscontri una condizione di dipendenza da alcol, invece, rilascerà un giudizio di inidoneità temporanea alla mansione, a seguito del quale il lavoratore verrà indirizzato al SER.T (Servizio per le Tossicodipendenze) per una valutazione più approfondita.

Gli interventi attuabili dipendono dalla fascia di rischio attribuita al lavoratore, sulla base della sua condotta:

  • anamnesi alcologica integrata con AUDIT  C:  l’applicazione sistematica dell’AUDIT C (versione breve dell’Alcohol Use Disorders  Identification Test dell’OMS) in tutti i soggetti che dichiarano di non essere astemi è una prassi raccomandabile, semplice, poco impegnativa per il lavoratore e per il medico competente che lo utilizza;
  • esame obiettivo mirato:  va effettuato sempre, indipendentemente dell’esito dell’AUDIT C. Infatti,  anche qualora il punteggio dell’AUDIT C risultasse negativo, al fine di documentare l’eventuale abitudine alcolicadi un lavoratore o aspirante tale utilizzando dati oggettivi, è indispensabile valutare l’obiettività specifica.
  • invio al Centro Alcologico: in questo caso il Medico Competente, nell’ambito di quanto previsto dal comma 5 dell’art. 39 del D. Lgs. 81/2008, “richiede una consulenza specialistica alcologica al fine di ottenere una valutazione finalizzata ad una eventuale diagnosi di alcol dipendenza”.

Per quanto riguarda le droghe, i controlli sono ancora più serrati e puntano ad escluderne qualsiasi utilizzo, sia esso occasionale, regolare o vera e propria tossicodipendenza.

Il Medico Competente può assumersi la responsabilità di effettuare durante la visita medica la raccolta dei campioni di urine e i test di screening antidroga, direttamente oppure avvalendosi di personale sanitario qualificato (SER.T. o ASL di competenza).

Questi accertamenti vengono effettuati senza alcun preavviso e si articolano su più livelli progressivi. Durante l’accertamento di primo livello, vengono valutati eventuali segnali di assunzione occasionale o dipendenza da droghe e viene effettuata la raccolta di un campione di urine.

Nel caso in cui un lavoratore risultasse sotto l’effetto di droghe, verrà sospeso temporaneamente dalla mansione e verrà sottoposto ad ulteriori analisi. In caso di ulteriore esito positivo, il Medico Competente emetterà un giudizio di inidoneità temporanea e indirizzerà il lavoratore al SER.T per accertamenti più approfonditi. Qualora dovesse emergere una condizione di dipendenza da sostanze stupefacenti, il lavoratore verrà dichiarato non idoneo e sarà riammesso all’esercizio della mansione solo dopo l’adesione ad un programma di cura.

Costo delle visite mediche del lavoro

Costo delle visite mediche del lavoro

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Le visite mediche sono lo strumento con cui il medico del lavoro verifica lo stato di salute dei lavoratori in relazione ai rischi aziendali a cui sono esposti e stabilisce l’idoneità o meno dei candidati a svolgere una determinata mansione.

Le normative vigenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro stabiliscono  per i datori di lavoro l’obbligo di nomina di un medico competente aziendale, pena il rischio dell’incolumità del lavoratore (malattie professionali, difficoltà momentanee e altro) e l’addebito di sanzioni amministrative o ammende pecuniarie per inadempienza delle disposizioni previste dal Decreto Legislativo 81/2008.

Il medico del lavoro: perché e quando

I riferimenti legislativi indicano chiaramente i rischi per cui si prevede l’intervento del medico del lavoro e l’obbligo di sorveglianza sanitaria. Si tratta di sottoporre a visite mediche pre-assuntive, periodiche e su richiesta, i lavoratori esposti a rischi di varia natura quali:

  • Agenti fisici;
  • Rumore;
  • Vibrazioni ;
  • Campi elettromagnetici;
  • Radiazioni ottiche artificiali;
  • Amianto;
  • Agenti cancerogeni e mutageni;
  • Agenti chimici;
  • Movimentazione manuale dei carichi;
  • Movimentazione carichi leggeri ad alta frequenza;
  • Videoterminali;
  • Agenti biologici;
  • Lavoro notturno;
  • Silice;
  • Radiazioni ionizzanti per lavoratori di categoria B.[1]

Gli esami e le visite mediche integrative, effettuate durante gli orari di lavoro, sono effettuate con una cadenza che viene stabilita dal medico competente in base ai rischi aziendali, un impegno che generalmente comporta una cadenza annuale per i lavoratori che svolgono lavori meno rischiosi (installatore, elettricista, operaio e altro). In casi eccezionali, il responsabile sanitario aziendale può modificare la scadenza delle visite mediche previste dalle normative in materia.

Sorveglianza sanitaria: ruolo e responsabilità del medico del lavoro

Il medico del lavoro effettua le visite mediche sulla base dell’osservazione degli ambienti lavorativi e del Rapporto di valutazione dei rischi aziendali, un documento che attesta i pericoli a cui un determinato ambiente o una specifica mansione rimanda.

Secondo le norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, le visite mediche sono previste per tutti i soggetti che prestano lavoro all’interno degli spazi aziendali: dai soci lavoratori agli associati, fino al personale impegnato in tirocinio o stage.[2]

La fase di sorveglianza sanitaria comporta l’istituzione di una Cartella sanitaria e di rischio in cui il medico del lavoro attesta gli accertamenti medico sanitari effettuati sul dipendente e i risultati prodotti e ne certifica l’idoneità o la non idoneità a svolgere una mansione aziendale. Le viste mediche e gli accertamenti sanitari previsti, tuttavia, non possono essere utilizzati per verificare stati di gravidanza, sieropositività e, più in generale, condizioni non legate ai rischi aziendali o alla funzione lavorativa.[3]

Le visite mediche conservano un campo d’azione diverso rispetto all’uso di droghe e alcool sul luogo di lavoro. Nel 2007, il provvedimento di intesa della Conferenza Stato – Regioni demandava alle visite mediche il compito di rivelare gli stati di tossicodipendenza o l’assunzione di bevande super alcoliche per determinati lavoratori e mansioni (trasporto merci pericolose su strada, personale marittimo di prima categoria, lavoratori che operano in quota e simili).[4]

Per tutti gli altri casi, il medico competente deve tutelare la privacy del lavoratore sottoposto a visita medica, rendendo noto al datore l’idoneità alla mansione specifica, l’idoneità con prescrizioni o l’inidoneità alla mansione specifica: il medico del lavoro è tenuto al segreto professionale e a non rivelare le informazioni specifiche di cui viene a conoscenza durante il colloquio che precede la visita medica. [5]

Medico del lavoro e sorveglianza sanitaria: costi e attività

Non esiste un “tariffario unico” legato alle prestazioni del medico competente del lavoro. Spesso il costo dell’attività (incluso le visite mediche) viene definito in base alle proposte della provincia competente e a una serie di fattori quali le specifiche aziendali e il numero dei lavoratori a rischio. Una volta nominato dal datore di lavoro a responsabile della salute e sicurezza dell’azienda, il medico competente si impegna a:

  1. realizzare un sopralluogo annuale dei luoghi di lavoro;
  2. individuare i rischi legati alla specifica attività;
  3. redigere il Rapporto di valutazione dei rischi;
  4. effettuare le visite mediche sui lavoratori (test delle urine, esame audiometrico, esame spirometrico, esame ematochimico, visita oculistica, elettrocardiogramma e altro);
  5. compilare la Cartella sanitaria;
  6. rilasciare l’idoneità o l’inidoneità del candidato a svolgere una determinata funzione aziendale;
  7. informare e formare i lavoratori circa i rischi aziendali e i sistemi di primo intervento in caso di infortunio o incendio.

Il contatto diretto e il preventivo rappresentano il modo migliore per conoscere il costo reale dell’attività e della professionalità di un medico competente del lavoro.

[1] Compiti del medico competente. Visite periodiche, http://www.testo-unico-sicurezza.com/compiti-medico-competente-visite-periodiche.html

[2] La sorveglianza sanitaria in materia di salute e igiene del lavoro, http://www.informaimpresa.it/item/la-sorveglianza-sanitaria-in-materia-di-salute-e-igiene-del-lavoro

[3] Linee guida per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori, http://www.vegaengineering.com/mlist/uploaded/Reg.Lazio_LineeGuida_sorveglianza_sanitaria.pdf

[4] Obbligo di visita medica antidroga per taluni lavori e mansioni, http://www.diritto.it/docs/25238-obbligo-di-visita-medica-antidroga-per-taluni-lavori-e-mansioni

[5] Sorveglianza sanitaria, http://www.sicurezzalavororoma.it/it/sorveglianza-sanitaria

Visite mediche del lavoro - uso droga

Visite mediche del lavoro – uso droga

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Il medico competente del lavoro, dopo un’attenta analisi degli ambienti lavorativi e dei rischi lavorativi presenti, “sfrutta” la fase di sorveglianza sanitaria e più in particolare le visite mediche per stabilire le condizioni psicofisiche del lavoratore e la sua idoneità a svolgere una determinata mansione aziendale.

Gli interessi della Medicina del lavoro indirizzati alla prevenzione, alla diagnosi e alla cura delle malattie correlate al lavoro e le disposizioni delle normative vigenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro hanno affidato la concretizzazione di un piano di prevenzione e assistenza aziendale al medico del lavoro, l’unico professionista in possesso delle conoscenze e delle competenze necessarie ad assolvere a tale incarico.

 

La sorveglianza sanitaria: le visite mediche

Il lavoratore viene sottoposto a test clinici ed esami biologici volti a stabilire lo stato di salute in cui versa prima dell’assunzione, durante l’attività lavorativa e dopo la fine del rapporto di lavoro:

  • Visite mediche pre-assuntive. Il medico del lavoro valuta le caratteristiche fisiche e psicologiche del candidato a poter svolgere la mansione aziendale per cui sta per essere assunto.
  • Visite mediche periodiche. Il medico competente effettua tutti i test necessari a stabilire lo stato di salute del lavoratore rispetto ai risultati delle precedenti visite mediche e ai rischi aziendali a cui è stato esposto, esprimendo una valutazione diretta a limitare l’insorgenza di malattie correlate al lavoro.
  • Visite mediche su richiesta. Il medico del lavoro può effettuare visite mediche specialistiche su richiesta del lavoratore e quindi al di fuori della cadenza stabilita dalle normative, qualora le condizioni di salute del lavoratore risultino suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta.
  • Visite mediche di cessazione del rapporto di lavoro. Il medico competente sottopone il lavoratore a tutti gli esami di laboratorionecessari a verificare il suo stato di salute in relazione al tipo di lavoro svolto e ai rischi a cui è stato sottoposto durante il rapporto di lavoro.

 

Il medico del lavoro è obbligato a dichiarare semplicemente l’esito di idoneità o di inidoneità del lavoratore a svolgere una determinata funzione lavorativa, mantenendo il segreto professionale e quindi la privacy del dipendente circa i risultati clinici e le informazioni di cui è venuto a conoscenza durante la pre-visita.

 

Visite mediche e test antidroga

Nel 2014, il Ministero della Salute ha trasmesso alla Conferenza Unificata Stato-Regioni lo schema di intesa per l’accertamento delle condizioni di dipendenza da alcol e droga e il coordinamento delle azioni di vigilanza.

Nelle categorie di lavoratori coinvolti in particolari impieghi come fabbricazione e uso di fuochi artificiali, attività sanitarie che comportano procedure invasive, autisti di mezzi di trasporto, personale aeronautico di volo, personale marittimo, addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci, attività di produzione, confezionamento, trasporto e vendita di esplosivi e simili, non dovranno essere rilevati alcol e sostanze stupefacenti durante l’orario di lavoro.[1]

In questo senso, il comma 4 dell’art. 41 del Decreto legislativo 81/08 prevede l’obbligo di effettuare la sorveglianza sanitaria finalizzata “alla verifica dell’assenza di condizioni di dipendenza dall’alcol e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti”.[2]

Il medico del lavoro, in collaborazione con il Datore di Lavoro e il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, ha l’obbligo di valutare anche i rischi lavorativi che comprendono terzi ovvero rischi derivanti dall’interazione dei rischi presenti negli spazi aziendali con quelli provocati da erronee abitudini personali dei dipendenti, come l’assunzione di alcool e droga. Il medico del lavoro viene coinvolto nella prevenzione di quei danni o pericoli causati da fattori di rischio non solo tradizionali.[3]

Il medico del lavoro deve eseguire la fase di sorveglianza sanitaria in base a specifici protocolli sanitari, quelle regole che le normative vigenti in materia prevedono in relazione all’uso di alcol e stupefacenti: le visite mediche devono essere finalizzate al riscontro dell’eventuale assunzione di alcol, droga e sostanze psicotrope durante l’orario di lavoro: per quanto riguarda l’alcol è necessario l’accertamento dello stato di dipendenza, mentre per le sostanze stupefacenti e psicotrope è essenziale verificare che non ci sia l’assunzione anche solo saltuaria (sarà poi il Servizio sanitario pubblico – SERT ad accertare se si tratta di uso occasionale, consueto o tossicodipendenza).

Se il medico del lavoro evidenzia durante la visita medica che il lavoratore sia sotto l’effetto di droga o altre sostanze stupefacenti lo rimanda al SER.T. senza ricorrere ai test di screening; se invece non rileva segni palesi ma ha solo un dubbio, il medico competente invita il lavoratore a sottoporsi ai test di screening o a rivolgersi al SER.T o ai laboratori di analisi specializzati. Nel caso di sospetto uso di sostanze stupefacenti, il test di screening prevede solo le analisi delle urine e nessun altro tipo di prelievo come saliva o capello.[4]

Al lavoratore trovato positivo è riconosciuta la possibilità di richiedere la ripetizione del test che sarà effettuato nuovamente sul campione oggetto dell’accertamento. [5]

[1] Alcol e droghe sul lavoro: come cambierà a breve la normativa, http://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/tipologie-di-rischio-C-5/alcol-droghe-C-42/alcol-droghe-sul-lavoro-come-cambiera-a-breve-la-normativa-AR-15460/

[2] Alcol e droghe sul lavoro: a lavoro sulla nuova normativa!, http://www.safetyfocus.it/alcol-e-droghe-sul-lavoro-a-lavoro-sulla-nuova-normativa/

[3] Visite mediche lavoratori e dipendenza da alcool o droga, http://www.laleggepertutti.it/107410_visite-mediche-lavoratori-e-dipendenza-da-alcool-o-droga

[4] Visite mediche lavoratori e dipendenza da alcool o droga, http://www.laleggepertutti.it/107410_visite-mediche-lavoratori-e-dipendenza-da-alcool-o-droga

[5] Test antidroga lavoro, modalità e sanzioni, http://gruppomaurizi.it/test-antidroga-lavoro-modalita-e-sanzioni/

Sorveglianza sanitaria ex esposti amianto

Sorveglianza sanitaria ex esposti amianto

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La medicina del lavoro si occupa della prevenzione, della diagnosi e della cura delle malattie professionali correlate a particolari mansioni aziendali o all’esposizione dei lavoratori a taluni agenti dannosi.

Le normative vigenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro disciplinano gli interessi della medicina del lavoro, demandando il compito di identificare i sintomi al medico competente del lavoro.

 

Attività del medico competente del lavoro

Il medico del lavoro possiede tutte le competenze utili per valutare i rischi aziendali e interpretare al meglio i sintomi legati all’esposizione prolungata del lavoratore ad agenti ritenuti pericolosi per la salute o allo svolgimento di particolari funzioni aziendali. La specializzazione in Medicina del lavoro o materie affini e la preparazione in materia di normative vigenti e regolamenti permettono al medico competente di sviluppare un’attività di prevenzione e protezione aziendale.

Il medico del lavoro, mediante un iniziale sopralluogo degli ambienti lavorativi, redige un Rapporto di Valutazione dei rischi ovvero un documento in grado di evidenziare i rischi aziendali presenti e aprire la via per operare concretamente in termini di prevenzione e sicurezza.

L’individuazione dei rischi aziendali rappresenta un valido aiuto durante la fase di sorveglianza sanitaria: il medico del lavoro potrà svolgere le visite mediche e i test clinici previsti per valutare lo stato di salute dei lavoratori maggiormente esposti a materiali o agenti dannosi, interpretando al meglio i risultati medici ottenuti e sviluppando un’attività di tutela di quei lavoratori la cui salute risulta compromessa.

Il lavoratore può essere esposto a rischi di origine fisica, chimica e biologica  e a fattori di rischio psicosociali quali:

  • Rumore;
  • Vibrazioni ;
  • Campi elettromagnetici;
  • Radiazioni ottiche artificiali;
  • Amianto;
  • Agenti cancerogeni e mutageni;
  • Movimentazione manuale dei carichi;
  • Movimentazione carichi leggeri ad alta frequenza;
  • Videoterminali;
  • Lavoro notturno;
  • Silice;
  • Radiazioni ionizzanti per lavoratori di categoria B.[1]

 

Sostanze e agenti dannosi per il lavoratore: amianto e asbesto

Si è discusso piuttosto a lungo sulla reale minaccia di un gruppo di silicati idrati di magnesio, ferro ed altri elementi, tra cui l’amianto. In particolare, l’amianto possiede una struttura cristallina ad abito fibroso che tende a suddividersi longitudinalmente in filamenti sempre più sottili, fino a diventare invisibili. Le particelle si disperdono nell’ambiente e vengono inalate dall’organismo, aumentando la possibilità dei soggetti di sviluppare neoplasie e di contrarre malattie come mesotelioma pleurico, asbestosi, carcinoma polmonare, lesioni cutanee e simili.

Il nemico silente ha imposto l’utilizzo di una specie di “protocollo” durante la sorveglianza sanitaria sui lavoratori esposti all’amianto.

Anche in questo caso, le visite mediche aziendali sono lo strumento con cui il medico del lavoro stabilisce le condizioni psicofisiche del lavoratori esposti ad amianto, interpretando al meglio una vasta gamma di sintomi correlati come:

  • Dispnea da sforzo;
  • Tosse frequente e secca;
  • Dolore toracico;
  • Cianosi.

 

In termini di sorveglianza sanitaria e amianto, il medico del lavoro deve operare sul lavoratore una anamnesi individuale, un esame clinico generale, test particolari al torace ed controlli circa la funzione respiratoria. In base alle proprie conoscenze settoriali e allo stato di salute del lavoratore, il medico del lavoro può valutare l’opportunità di svolgere ulteriori esami quali citologia dell’espettorato, esame radiografico del torace o tomodensitometria (TAC). [2]

In questo senso, i lavoratori esposti ad amianto devono subire periodicamente una sorveglianza sanitaria finalizzata a stabilire possibili sistemi precauzionali (salvo particolari indicazioni è fissata a una volta ogni tre anni).

Studi scientifici sostengono che nei prossimi anni vi sarà un forte incremento delle malattie correlate alle molecole dell’amianto. La sorveglianza sanitaria può consentire una diagnosi precoce dell’insorgenza di tali malattie. Un progetto dell’INAIL, avviato a settembre 2014, prevede addirittura la creazione di un registro regionale dei lavoratori ex sposti all’amianto e la realizzazione di una specie di “nuova sorveglianza sanitaria” ovvero un biorepository per la conservazione di campioni biologi utili per la ricerca, conseguendo così a lungo termine l’obiettivo di istituire un moderno presidio per la salute dei lavoratori ex-esposti ad amianto.[3]

 

[1] Compiti del medico competente- Visite Periodiche, http://www.testo-unico-sicurezza.com/compiti-medico-competente-visite-periodiche.html

[2] Sorveglianza sanitaria e compiti del Medico Competente, http://www.ausl.mo.it/dsp/spsal/amianto/Roccatto-amianto_compiti_del_medico_competente_09.pdf

[3] Sorveglianza sanitaria sugli ex-esposti ad amianto, https://www.inail.it/cs/internet/istituto/progetti/abruzzo_sorveglianza-sanitaria-sugli-ex-esposti-ad-amianto.html

Medicina del lavoro: sbocchi professionali

Medicina del lavoro: sbocchi professionali

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La Medicina del Lavoro è quel ramo della medicina tradizionale che si occupa di prevenire, diagnosticare e curare le malattie legate alle attività lavorative e all’esposizione dei lavoratori ad alcuni agenti rischiosi. Le normative vigenti che garantiscono i precetti della medicina del lavoro conferiscono alla figura professionale del medico del lavoro l’onere di mettere in pratica tutte le formule preventive necessarie a mettere in sicurezza i luoghi di lavoro e salvaguardare la salute dei lavoratori.

 

Chi è il medico del lavoro

Il medico del lavoro è un medico laureato in  Medicina e Chirurgia abilitato alla professione che si è successivamente specializzato, acquisendo le competenze indispensabili per sviluppare un piano di prevenzione, diagnosi e cura, così come voluto dalla particolare branca della medicina tradizionale e dalle normative in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (Decreto Legislativo 81/08). [1]

Il medico del lavoro consegue le competenze necessarie per identificare e valutare i rischi aziendali, effettuare le visite mediche specifiche, identificare le malattie professionali legate all’esposizione dei lavoratori a determinati fattori di rischio e gestire i momenti formativi e informativi previsti mediante percorsi formativi di specializzazione in Medicina del lavoro o discipline equipollenti come:

  1. specializzazione in Medicina del Lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;
  2. docenza in Medicina del Lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro;
  3. specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale.[2]

 

Il comma 3 e il comma 4 dell’art. 38 del Decreto Legislativo in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro stabiliscono che il medico del lavoro, dopo la conquista dei suddetti titoli o requisiti, può operare in qualità di responsabile dell’attività di prevenzione e protezione aziendale solo se:

  1. si presta a un continuo aggiornamento sulle novità in materia di Medicina del Lavoro e sulla definizione di ulteriori norme legislative. I medici in possesso dei titoli sono tenuti a partecipare al programma di educazione continua in medicina e a conseguire i crediti previsti dal programma nella misura non inferiore al 70% del totale nella disciplina “medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro”;
  2. è presente nell’Elenco Nazionale dei medici competenti in medicina del lavoro, un documento che include i nominativi dei professionisti qualificati a ricoprire il ruolo di Responsabile del servizio di prevenzione [3]

 

Obiettivi formativi e sbocchi lavorativi specializzazione in Medicina del Lavoro

Il futuro medico competente in medicina del lavoro deve acquisire competenze specifiche e settoriali. In particolare, una specializzazione in Medicina del Lavoro consentirà al medico specializzato di:

  • individuare qualsiasi tipo di rischio: chimico, fisico, biologico, ergonomico e psicosociale relativo ai diversi settori produttivi;
  • interpretare i risultati, collocandoli in un piano di prevenzione;
  • riconoscere i sintomi patogeni delle malattie professionali;
  • identificare nei quadri clinici il principio di insorgenza di malattie correlate al lavoro;
  • sviluppare la sorveglianza sanitaria e i relativi controlli periodici in base ai rischi individuati, operando secondo i dettami delle normative vigenti;
  • raccogliere informazioni, realizzare un esame clinico mirato, valutare le eventuali indagini di approfondimento ed eseguire indagini strumentali di primo livello;
  • esprimere diagnosi mirate, mettendo in relazione i rischi lavorativi, la mansione svolta e la patologia rilevata;
  • esprimere i giudizi di idoneità o inidoneità alla mansione aziendale in base ai risultati delle visite mediche realizzate secondo i dettami della medicina del lavoro e delle disposizioni legislative;
  • organizzare e gestire un Servizio di Medicina Preventiva dei lavoratori nel settore pubblico o privato;
  • cooperare con le figure responsabili: Datore di Lavoro, Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza, Servizi Pubblici di Medicina del Lavoro, Enti Assicurativi ed Assistenziali, Autorità Giudiziaria;
  • padroneggiare le normative vigenti nell’ambito e le modalità applicative;
  • costruire dei percorsi informativi e formativi nei confronti dei lavoratori (es. corsi di primo soccorso e antincendio);
  • organizzare il reinserimento dei lavoratori con malattie professionali o infortuni professionali;
  • consigliare al Datore di Lavoro tutte le misure di prevenzione adatte a mettere in sicurezza lavoratori e gli spazi di lavoro.

 

Un medico competente in medicina del lavoro può operare in diversi settori, scegliendo tra svariati sbocchi professionali e attività:

–  attività di Medicina del Lavoro in strutture universitarie e ospedaliere, presso Enti Pubblici di vigilanza o INAIL;

–  attività di medico competete in ambito di aziende pubbliche e private;

–  attività di consulenza per la sicurezza sul lavoro;

–  attività di consulenza in procedimenti giudiziari.[4]

[1] Come diventare medico del lavoro, http://www.lettera43.it/economia/guide/come-diventare-medico-del-lavoro_135568.htm

[2] Medico competente specialista in medicina del lavoro, http://www.medicina-lavoro.com/primalsrl/medico-competente-medicina-lavoro/69.htm

[3] Il ministero della salute aggiorna l’elenco nazionale dei medici competenti, eliminando circa 5.000 nominativi, http://www.ecolavservice.com/archivio/IL-MINISTERO-DELLA-SALUTE-AGGIORNA-LELENCO-NAZIONALE-DEI-MEDICI-COMPETENTI-ELIMINANDO-CIRCA-5-000-NOMINATIVI.html

[4] Scuola di Specializzazione Medicina del Lavoro, http://www2.almalaurea.it/cgi-asp/lau/postlaurea/dettaglioCorso.aspx?ID=46097&lang=it

Sorveglianza sanitaria e lavoro notturno rovigo

Sorveglianza sanitaria e lavoro notturno

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Il Decreto Legislativo 81/2008 e tutte le normative vigenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro obbligano il datore di lavoro a nominare un medico competente in grado di adottare le misure necessarie a tutelare tutti i lavoratori dai rischi professionali e le specifiche previsioni a tutela di particolari condizioni come il lavoro notturno. In questo senso, il d.lgs 81/2008 demanda tale funzione al medico del lavoro e alla sorveglianza sanitaria.

Cos’è la sorveglianza sanitaria

La sorveglianza sanitaria consiste nel compimento di visite mediche, test clinici ed esami integrativi diretti a stabilire lo stato di salute del lavoratore in relazione ai rischi dell’attività aziendale e nell’attestazione dell’idoneità fisica e psichica del candidato a svolgere una specifica mansione (idoneità parziale; idoneità temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni; eccetera). La sorveglianza sanitaria si sviluppa in:

  • Visita medica preventiva – stabilisce preventivamente le condizioni psicofisiche del lavoratore che si appresta a svolgere una determinata mansione e ne valuta l’idoneità.
  • Visita medica periodica – controlla lo stato di salute del lavoratore in virtù delle precedenti condizioni e dell’attività svolta, e stabilisce l’idoneità a continuare a svolgerla.
  • Visita medica per cambio mansione – verifica l’idoneità del candidato alla nuova attività a cui viene assegnato.
  • Visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per malattia (durata superiore ai 60 giorni continuativi)  – la fase di sorveglianza sanitaria verifica l’idoneità psicofisica per tornare a svolgere la normale attività aziendale.
  • Visita medica a richiesta del lavoratore – viene effettuata al di fuori delle visite preventive e periodiche, quando le condizioni di salute del dipendente mostrano un peggioramento legato all’attività svolta.[1]

 

Quando è obbligatoria la sorveglianza sanitaria

La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente nei casi previsti dalla normativa vigente e dalle indicazioni fornite dalla Commissione Consultiva Permanente per la Salute e Sicurezza sul Lavoro.

La sorveglianza sanitaria è prevista nei casi di:

  • movimentazione manuale di carichi e movimenti ripetuti degli arti superiori (ove la valutazione dei rischi abbia evidenziato un rischio effettivo);
  • uso di videoterminali (ove la valutazione dei rischi abbia evidenziato l’utilizzo del videoterminale complessiva settimanale di 20 ore);
  • esposizione ad agenti fisici (rumore, ultrasuoni, vibrazioni meccaniche, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche, microclima, atmosfere iperbariche e altro);
  • sostanze pericolose chimiche, cancerogene, mutagene e sensibilizzanti;
  • agenti biologici. [2]

Solo dopo aver individuato i rischi presenti nei luoghi di lavoro, il medico competente del lavoro affronta la fase di sorveglianza sanitaria ovvero il momento in cui accerta lo stato di salute e le condizioni psicofisiche del lavoratore in relazione all’attività svolta e ai rischi di natura chimica (sostanze, preparati chimici), fisica (rumore, vibrazioni, radiazioni, campi elettromagnetici) e biologica precedentemente individuati.

Secondo le norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, la sorveglianza sanitaria è prevista per tutti i lavoratori e i soggetti che svolgono la loro attività all’interno della realtà aziendale:

  • lavoratori con qualsiasi forma contrattuale,
  • soci lavoratori,
  • associati in partecipazioni,
  • tirocinanti e stagisti.[3]

 

“Campi d’azione” della sorveglianza sanitaria

Forte delle competenze in materia di Medicina del lavoro e della legislazione vigente, il medico competente del lavoro supervisiona i rischi e i problemi dell’azienda e li rapporta a ogni mansione aziendale, snellendo la fase di sorveglianza sanitaria: ogni test viene interpretato alla luce dei rischi effettivi a cui il singolo lavoratore viene esposto durante le ore di lavoro. Le visite mediche o qualunque altro controllo sanitario incluso nella fase di sorveglianza sanitaria non possono prevedere:

  • test di gravidanza;
  • test di sieropositività per HIV (Legge 135 del 05.06.1990, art. 6);
  • possesso di particolari requisiti non correlati ai rischi cui il lavoratore può essere esposto.[4]

L’ordinamento in materia prevede invece la verifica di assenza di condizioni di dipendenza dall’alcol o da droghe tramite visite e test, soprattutto se si tratta di lavoratori che operano in altezza o guidano mezzi aziendali.[5]

 

Sorveglianza sanitaria e lavoro notturno

Esistono altre normative non abrogate o successive al Decreto Legislativo 81/08 come il Decreto Legislativo 66/2003 (“Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro”), una disposizione che sancisce l’obbligo di sottoporre a sorveglianza sanitaria tutti i lavoratori adibiti al lavoro notturno ovvero tutti quei lavoratori che svolgono la propria attività lavorativa anche in orario notturno.

In questo senso è doveroso precisare che:

  • il periodo notturno consiste in un periodo di almeno 7 ore consecutive comprendenti l’intervallo tra la mezzanotte e le 5 del mattino;
  • il lavoratore notturno svolge almeno 3 ore del suo tempo normale del lavoro giornaliero durante il periodo notturno in modo abituale o lavora almeno 3 ore per un minimo di 80 giorni lavorativi all’anno durante il periodo notturno.[6]

La fase di sorveglianza sanitaria ha la funzione di verificare che il lavoratore sia idoneo a poter svolgere le prestazioni di lavoro notturno (nel caso di inidoneità al lavoro notturno, il lavoratore deve essere adibito al lavoro diurno). [7]

I lavoratori notturni sono sottoposti a una maggiore usura delle capacità psicofisiche e a criticità maggiori, come:

  1. Patologie professionali a breve termine quali disturbi del sonno, fatica, infortuni e simili.
  2. Patologie professionali a lungo termine quali problemi all’apparato gastrointestinale (es. ulcera e pancreatite cronica), effetti sull’apparato cardiovascolare (es. ipertensione grave), conseguenze sulla sfera psicoaffettiva e così via.[8]

Il medico del lavoro valuta con visite mediche periodiche a scadenza biennale che il lavoratore possa continuare a svolgere il lavoro notturno e che non siano insorti impedimenti allo svolgimento dello stesso.

In generale, dopo aver consultato le rappresentanze sindacali aziendali o le organizzazioni territoriali dei lavoratori, il datore di lavoro può richiedere a tutti i lavoratori di prestare il lavoro notturno, salvo alcune eccezioni:

  • le donne in stato di gravidanza e fino al compimento di un anno di età del bambino;
  • i minori;
  • l’accertamento dell’inidoneità attraverso le strutture competenti. [9]

Il Decreto Legislativo 66/2003 stabilisce che il datore di lavoro provveda alla valutazione dello stato di salute dei lavoratori notturni (medico del lavoro e sorveglianza sanitaria): la violazione delle direttive e degli obblighi di controllo preventivo e periodico è punita con sanzioni penali o monetarie.[10]

[1] Visita medica e lavoro notturno, www.studiocassone.it/news/visita-medica-e-lavoro-notturno

[2] Quando è obbligatorio nominare il Medico Competente?, http://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/ruoli-figure-C-7/medico-competente-C-77/quando-obbligatorio-nominare-il-medico-competente-AR-13858/

[3] La sorveglianza sanitaria in materia di salute e igiene del lavoro, http://www.informaimpresa.it/item/la-sorveglianza-sanitaria-in-materia-di-salute-e-igiene-del-lavoro

[4] Linee guida per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori, http://www.vegaengineering.com/mlist/uploaded/Reg.Lazio_LineeGuida_sorveglianza_sanitaria.pdf

[5] Visite mediche, quando eseguirle, http://www.sistemi-integrati.net/articoli/visite-mediche-quando-eseguirle_ID_68_IDa_726.htm

[6] Lavoro notturno, http://www.aslcn2.it/media/2013/07/Lavoro-notturno.pdf

[7] Prevenzione dei rischi del lavoro notturno, http://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/altro-C-8/prevenzione-dei-rischi-del-lavoro-notturno-AR-4577/

[8] Linee guida per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori, http://www.vegaengineering.com/mlist/uploaded/Reg.Lazio_LineeGuida_sorveglianza_sanitaria.pdf

[9] Lavoro notturno: obblighi e sanzioni per il datore di lavoro, http://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2014/08/22/lavoro-notturno-obblighi-e-sanzioni-per-il-datore-di-lavoro

[10] La sorveglianza sanitaria in materia di salute e igiene del lavoro, http://www.informaimpresa.it/item/la-sorveglianza-sanitaria-in-materia-di-salute-e-igiene-del-lavoro

visita fiscale INAIL a domicilio o in ambulatorio

Hotel: Documento di Valutazione dei Rischi

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Hotel: Documento di Valutazione dei Rischi

Il Decreto Legislativo 81/08 e ancor prima la Legge 626 del 1994 impone l’elaborazione del Documento di Valutazione Rischi, uno dei vincoli in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro a cui sono legate le imprese.

Il Documento di Valutazione dei Rischi è una relazione obbligatoria che attesta l’individuazione di tutti i rischi presenti in un ambiente di lavoro ed evidenzia le misure di sicurezza da attuare per prevenire e controllare la salute e sicurezza dei lavoratori (mansioni che provocano danni alla salute, malattie professionali, infortuni e simili).

 

Quando è obbligatorio il Documento di Valutazione dei Rischi

Il Documento di Valutazione dei Rischi è obbligatorio per tutte quelle attività con soci lavoratori o dipendenti subordinati con qualsiasi forma contrattuale. Le nuovi disposizioni del Testo unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (articolo 29, comma 5 del Decreto legislativo 81 del 2008) infatti impongono tale obbligo anche per quelle aziende che contano meno di 10 lavoratori (compresi titolari e soci) e che non svolgono le attività previste dalle normative: diversamente da quanto previsto in precedenza (autocertificazione della Valutazione dei Rischi idonea e aggiornata), oggi vi è l’obbligo di effettuare tale valutazione anche per aziende di piccole dimensioni.[1]

Secondo le normative vigenti in materia, il datore di lavoro è obbligato a nominare una figura professionale che si assuma l’onere di prevenire e salvaguardare la salute dei lavori dipendenti nei casi di:

  • movimentazione manuale di carichi e movimenti ripetuti degli arti superiori;
  • uso di videoterminali;
  • esposizione ad agenti fisici;
  • sostanze pericolose chimiche, cancerogene e sensibilizzanti;
  • agenti biologici. [2]

 

A quel punto, dopo un sopralluogo degli ambienti lavorativi, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione o il medico competente del lavoro redige un Documento di Valutazione dei Rischi in cui presenta una valutazione tecnica dei luoghi di lavoro e dei rischi correlati, una relazione importante per mettere in piedi un piano di prevenzione adatto e per interpretare al meglio la fase di sorveglianza sanitaria.

È importante che il Documento di Valutazione dei Rischi venga realizzato secondo le procedure standardizzate entro 90 giorni dall’inizio di ciascuna realtà in cui operi almeno un lavoratore, a prescindere da tipo di contratto e compenso. [3]

 

Documento di valutazione dei rischi negli hotel

Quando si parla di hotel, alberghi e strutture ricettive in relazione all’argomento “salute e sicurezza” si tende a far riferimento ai soli ospiti. Gli hotel e le strutture ricettive sono luoghi di lavoro come altri, spazi in cui le condizioni di lavoro e la mancata informazione e formazione dei lavoratori possono provocare diversi incidenti e infortuni e numerose malattie professionali.

I lavoratori che operano all’interno di hotel, alberghi e strutture ricettive si dividono principalmente nelle seguenti categorie:

  1. Addetti al ricevimento e accoglienza (es. receptionist, guardiani e facchini);
  2. Addetti alla ristorazione (es. chef, baristi e personale di sala);
  3. Addetti alle pulizie (es. operatori preposti alla pulizia degli spazi e al rifacimento delle stanze);
  4. Personale d’ufficio (es. segretari, amministrativi e contabili).

 

I dipendenti che lavorano in hotel e alberghi sono esposti a numerosi rischi legati alle diverse mansioni, un rapporto che il Documento di Valutazione dei Rischi deve sottolineare:

  1. Addetti al ricevimento e accoglienza: rischio di aggressione durante il lavoro notturno, rischio di stress correlato, rischio di movimentazione manuale dei carichi e altro.
  2. Addetti alla ristorazione: rischi relativi a preparazione e somministrazione di generi alimentari come tagli o scottature e altro.
  3. Addetti alle pulizie: rischio chimico dovuto all’utilizzo di particolari macchinari, rischio di ustione dovuto all’uso di detergenti e igienizzanti, rischio di caduta e simili.
  4. Personale d’ufficio: problemi legati al mantenimento di talune posture, rischi relativi all’utilizzo prolungato di videoterminali e simili.[4]

 

Le classi di rischio rilevate per alberghi e hotel impongono una scrupolosa analisi dei luoghi di lavoro, una corretta redazione del Documento di Valutazione dei Rischi e un’attenta individuazione delle misure protettive e preventive più adeguate. In questa direzione, non bisogna mai sottovalutare i rischi tipici di tali attività. La “Legionella”, il batterio principalmente associato alla presenza di acqua, è uno dei rischi più diffusi nelle strutture ricettive come hotel e alberghi: il Documento di Valutazione dei Rischi deve contenere anche questo tipo di rischio biologico e individuale.

Le normative vigenti puniscono la mancata attenzione rispetto al problema “Legionella” e la sua esclusione dal Documento di Valutazione dei Rischi, perseguendo i responsabili della struttura ricettiva con sanzioni molto gravi.[5]

 

Validità del Documento di Valutazione dei Rischi

Le normative vigenti sentenziano una revisione e un aggiornamento costante del Documento di Valutazione dei Rischi, ma non ne determinano validità, scadenza o rinnovo: l’unica specifica rispetto alla regolarità e al termine del Rapporto di Valutazione dei Rischi è legata alle modifiche dell’organizzazione generale dell’attività. [6] Una volta compilato e firmato dai responsabili,  il Documento di valutazione dei rischi deve essere custodito presso l’unità produttiva alla quale si riferisce e deve essere di facile accesso ai lavoratori e alle autorità competenti.

[1] Sicurezza, dal primo giugno valutazione dei rischi d’obbligo anche nelle aziende più piccole, http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2013-05-16/valutazione-rischi-studi-214713.shtml?uuid=AbV4WUwH&refresh_ce=1

[2] Quando è obbligatorio nominare il Medico Competente?, http://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/ruoli-figure-C-7/medico-competente-C-77/quando-obbligatorio-nominare-il-medico-competente-AR-13858/

[3] Sicurezza sul Lavoro e Dvr: adempimenti e sanzioni, http://powertobusiness.it/index.php/novita-di-settore/33-sicurezza-sul-lavoro-e-dvr-adempimenti-e-sanzioni

[4] Settore Alberghiero: rischi per la sicurezza dei lavoratori, prevenzione incendi e formazione, http://www.anfos.it/sicurezza/alberghi/

[5] Obblighi e sanzioni in tema di “ Legionella”, http://www.tqsi.it/pdf/Obblighi_e_Sanzioni_in_tema_di_Legionella-Expo-2015.pdf

[6] DVR – Documento Valutazione Rischi, http://www.tuttocauzioni.it/certificazioni-per-imprese/dvr-documento-valutazione-rischi/