Tag

legge 626/94 Archivi - Dottor Umberto Schiavo - Medico competente del Lavoro Padova

Medico del Lavoro Padova

Hotel: Documento di Valutazione dei Rischi

By | sorveglianza sanitaria | No Comments

Hotel: Documento di Valutazione dei Rischi

Il Decreto Legislativo 81/08 e ancor prima la Legge 626 del 1994 impone l’elaborazione del Documento di Valutazione Rischi, uno dei vincoli in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro a cui sono legate le imprese.

Il Documento di Valutazione dei Rischi è una relazione obbligatoria che attesta l’individuazione di tutti i rischi presenti in un ambiente di lavoro ed evidenzia le misure di sicurezza da attuare per prevenire e controllare la salute e sicurezza dei lavoratori (mansioni che provocano danni alla salute, malattie professionali, infortuni e simili).

 

Quando è obbligatorio il Documento di Valutazione dei Rischi

Il Documento di Valutazione dei Rischi è obbligatorio per tutte quelle attività con soci lavoratori o dipendenti subordinati con qualsiasi forma contrattuale. Le nuovi disposizioni del Testo unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (articolo 29, comma 5 del Decreto legislativo 81 del 2008) infatti impongono tale obbligo anche per quelle aziende che contano meno di 10 lavoratori (compresi titolari e soci) e che non svolgono le attività previste dalle normative: diversamente da quanto previsto in precedenza (autocertificazione della Valutazione dei Rischi idonea e aggiornata), oggi vi è l’obbligo di effettuare tale valutazione anche per aziende di piccole dimensioni.[1]

Secondo le normative vigenti in materia, il datore di lavoro è obbligato a nominare una figura professionale che si assuma l’onere di prevenire e salvaguardare la salute dei lavori dipendenti nei casi di:

  • movimentazione manuale di carichi e movimenti ripetuti degli arti superiori;
  • uso di videoterminali;
  • esposizione ad agenti fisici;
  • sostanze pericolose chimiche, cancerogene e sensibilizzanti;
  • agenti biologici. [2]

 

A quel punto, dopo un sopralluogo degli ambienti lavorativi, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione o il medico competente del lavoro redige un Documento di Valutazione dei Rischi in cui presenta una valutazione tecnica dei luoghi di lavoro e dei rischi correlati, una relazione importante per mettere in piedi un piano di prevenzione adatto e per interpretare al meglio la fase di sorveglianza sanitaria.

È importante che il Documento di Valutazione dei Rischi venga realizzato secondo le procedure standardizzate entro 90 giorni dall’inizio di ciascuna realtà in cui operi almeno un lavoratore, a prescindere da tipo di contratto e compenso. [3]

 

Documento di valutazione dei rischi negli hotel

Quando si parla di hotel, alberghi e strutture ricettive in relazione all’argomento “salute e sicurezza” si tende a far riferimento ai soli ospiti. Gli hotel e le strutture ricettive sono luoghi di lavoro come altri, spazi in cui le condizioni di lavoro e la mancata informazione e formazione dei lavoratori possono provocare diversi incidenti e infortuni e numerose malattie professionali.

I lavoratori che operano all’interno di hotel, alberghi e strutture ricettive si dividono principalmente nelle seguenti categorie:

  1. Addetti al ricevimento e accoglienza (es. receptionist, guardiani e facchini);
  2. Addetti alla ristorazione (es. chef, baristi e personale di sala);
  3. Addetti alle pulizie (es. operatori preposti alla pulizia degli spazi e al rifacimento delle stanze);
  4. Personale d’ufficio (es. segretari, amministrativi e contabili).

 

I dipendenti che lavorano in hotel e alberghi sono esposti a numerosi rischi legati alle diverse mansioni, un rapporto che il Documento di Valutazione dei Rischi deve sottolineare:

  1. Addetti al ricevimento e accoglienza: rischio di aggressione durante il lavoro notturno, rischio di stress correlato, rischio di movimentazione manuale dei carichi e altro.
  2. Addetti alla ristorazione: rischi relativi a preparazione e somministrazione di generi alimentari come tagli o scottature e altro.
  3. Addetti alle pulizie: rischio chimico dovuto all’utilizzo di particolari macchinari, rischio di ustione dovuto all’uso di detergenti e igienizzanti, rischio di caduta e simili.
  4. Personale d’ufficio: problemi legati al mantenimento di talune posture, rischi relativi all’utilizzo prolungato di videoterminali e simili.[4]

 

Le classi di rischio rilevate per alberghi e hotel impongono una scrupolosa analisi dei luoghi di lavoro, una corretta redazione del Documento di Valutazione dei Rischi e un’attenta individuazione delle misure protettive e preventive più adeguate. In questa direzione, non bisogna mai sottovalutare i rischi tipici di tali attività. La “Legionella”, il batterio principalmente associato alla presenza di acqua, è uno dei rischi più diffusi nelle strutture ricettive come hotel e alberghi: il Documento di Valutazione dei Rischi deve contenere anche questo tipo di rischio biologico e individuale.

Le normative vigenti puniscono la mancata attenzione rispetto al problema “Legionella” e la sua esclusione dal Documento di Valutazione dei Rischi, perseguendo i responsabili della struttura ricettiva con sanzioni molto gravi.[5]

 

Validità del Documento di Valutazione dei Rischi

Le normative vigenti sentenziano una revisione e un aggiornamento costante del Documento di Valutazione dei Rischi, ma non ne determinano validità, scadenza o rinnovo: l’unica specifica rispetto alla regolarità e al termine del Rapporto di Valutazione dei Rischi è legata alle modifiche dell’organizzazione generale dell’attività. [6] Una volta compilato e firmato dai responsabili,  il Documento di valutazione dei rischi deve essere custodito presso l’unità produttiva alla quale si riferisce e deve essere di facile accesso ai lavoratori e alle autorità competenti.

[1] Sicurezza, dal primo giugno valutazione dei rischi d’obbligo anche nelle aziende più piccole, http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2013-05-16/valutazione-rischi-studi-214713.shtml?uuid=AbV4WUwH&refresh_ce=1

[2] Quando è obbligatorio nominare il Medico Competente?, http://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/ruoli-figure-C-7/medico-competente-C-77/quando-obbligatorio-nominare-il-medico-competente-AR-13858/

[3] Sicurezza sul Lavoro e Dvr: adempimenti e sanzioni, http://powertobusiness.it/index.php/novita-di-settore/33-sicurezza-sul-lavoro-e-dvr-adempimenti-e-sanzioni

[4] Settore Alberghiero: rischi per la sicurezza dei lavoratori, prevenzione incendi e formazione, http://www.anfos.it/sicurezza/alberghi/

[5] Obblighi e sanzioni in tema di “ Legionella”, http://www.tqsi.it/pdf/Obblighi_e_Sanzioni_in_tema_di_Legionella-Expo-2015.pdf

[6] DVR – Documento Valutazione Rischi, http://www.tuttocauzioni.it/certificazioni-per-imprese/dvr-documento-valutazione-rischi/

Il passaggio dalla legge 626/94 al DLgs 81/08 sulla sicurezza sul lavoro

Legge 626 e DLgs 81/08: come cambia la sicurezza sul lavoro

By | medicina del lavoro | No Comments

Il passaggio dalla legge 626/94 al DLgs 81/08 sulla sicurezza sul lavoro

Come cambia la normativa sulla sicurezza sul lavoro: panoramica su come cambia la legislazione dalla Legge 626 al Decreto Legislativo 81/08.

La normativa riguardante la sicurezza sul lavoro è andata incontro a cambiamenti importanti in particolare in due periodi: nel 1994, anno in cui entra in vigore la “celebre” Legge 626, e successivamente nel 2008, con il passaggio al D.Lgs. 81/08. In questo spazio vogliamo proporre un breve excursus su come la normativa sia cambiata e su quali siano, in particolare, i cambiamenti che riguardano il Datore di lavoro.

Lo scopo della Legge 626 fu quello di mettere l’Italia alla pari con gli altri paesi europei in materia di sicurezza sul lavoro. La Legge 626 ha introdotto elementi importanti, tra cui la figura dell’RSPP, la figura dell’RLS (il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza) e il Servizio di Prevenzione e Protezione. Altro cambiamento importante arrivato con la Legge 626 prevede che il datore di lavoro stesso sia responsabile della della sicurezza sul luogo di lavoro, mentre con la legislazione precedente, era “debitore della sicurezza nei posti di lavoro”. Allo stesso modo, con la Legge 626 diventa obbligatoria anche la redazione del Documento di Valutazione dei Rischi.

 

Legge 626 e cambiamenti successivi

La Legge 626 è rimasta in vigore per 13 anni. Nel 2007, a seguito dell’approvazione della delega 123, la Legge 626 è stata sostituita dal Decreto Legislativo 81. Questo passaggio ha risposto ad un bisogno di rinnovamento che si è tradotto nella creazione di un sistema di sanzioni per i trasgressori, di un’autorità riconosciuta e potente delegata all’ispezione e al mantenimento degli standard di sicurezza. Soprattutto, il Decreto Legislativo 81 ha portato ad una semplificazione della normativa tramite la creazione di un Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro che rimane valido ancora oggi (seppure con aggiornamenti successivi).

In merito all’apparato sanzionatorio, il principale cambiamento rispetto alla Legge 626 è la definizione delle modalità di punizione per mancanze e omissioni che possono portare all’infortunio del lavoratore, con l’inclusione di reati di lesioni colpose e omicidio colposo.

 

Decreto Legislativo 81 Del 2008

Nel 2008 entra in vigore il Decreto Legislativo 81, per mezzo dell’approvazione del Ministro del Lavoro e dei sindacati Cgil, Cisl e Uil. Di seguito riportiamo i cambiamenti più importanti rispetto alla precedente Legge 626.

  • introduzione di sanzioni penali in caso di trasgressione della normativa;
  • introduzione della figura dell’RLS, quale rappresentante dei lavoratori che può ispezionare gli impianti e visionare i documenti aziendali relativi alla sicurezza;
  • obbligo della compilazione del Documento di valutazione del rischio da parte del Datore di lavoro (obbligo non delegabile);
  • Introduzione dell’obbligo di responsabilità delle aziende appaltatrici verso le aziende subappaltanti;
  • sospensione delle attività fino alla messa in regola nei casi di aziende che non rispettino le indicazione del Testo Unico, aziende con un deficit di personale maggiore del 20% di lavoratori in nero, aziende con turni di lavoro maggiori di quelli consentiti dai Contratti Nazionali di categoria.

 

Fonte: http://www.normativa-sicurezza-sul-lavoro.it/dalla-626-al-81-08.html